Interrogatorio formale: effetto della mancata presentazione all'udienza

La Redazione
22 Gennaio 2026

Il Tribunale di Torino, con sentenza 9 gennaio 2026, n. 82, richiamando precedenti di legittimità, ha stabilito che la mancata presentazione all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio formale non può essere ritenuta prova autosufficiente degli elementi di fatto allegati dal ricorrente, ma l’effetto legale che ne discende deve essere valutato unitamente agli altri elementi di prova.

La mancata presentazione all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale non può essere ritenuta prova autosufficiente degli elementi di fatto allegati dal ricorrente, ma l'effetto legale che ne discende deve essere valutato unitamente agli altri elementi di prova raccolti in corso di causa; in particolare, le prove per testi, ove però esse abbiano portato elementi istruttori effettivamente utilizzabili (Cass. n. 41643/2021; Cass. n. 9436/2018).

Nella specie, la convenuta, ritualmente convocata per rendere l'interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in ricorso, non si era presentata per l'incombente e non aveva portato giustificazioni per la sua assenza, per cui il Tribunale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c., ha ritenuto che la valutazione di insieme dell'effetto legale dell'assenza della convenuta all'interrogatorio formale e delle altre risultanze istruttorie non permettesse di ritenere sufficientemente provati i fatti costitutivi delle pretese del ricorrente.

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