La S.C. sulla valutazione del compenso dell’Advisor nell’amministrazione straordinaria

La Redazione
23 Gennaio 2026

La Suprema Corte afferma che il consulente, una volta dichiarata l’insolvenza ex art. 8 d.lgs. n. 270/1999, non ha assolto il proprio mandato, dovendo la sua attività essere «utile» allo sviluppo della successiva fase di osservazione e alla apertura dell’amministrazione straordinaria.

Con l'assistenza di un commercialista, una società presentava ricorso ex artt. 3-6 d.lgs. n. 270/1999 per la dichiarazione dello stato di insolvenza, che veniva rigettato dal Tribunale di Foggia. La Corte d'appello di Bari, presso la quale veniva proposto reclamoex art. 12, comma 2, d.lgs. 270/1999, in accoglimento dello stesso rimetteva gli atti al giudice a quo ex comma 3 dell'art. 12 cit. La società veniva dichiarata insolvente il 10 novembre 2011 e, riscontrata la non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 27 d.lgs. 270/1999, veniva dichiarata fallita nel gennaio dell'anno successivo ai sensi dell'art. 30 d.lgs. cit. Il commercialista che aveva assistito la società nella fase nella predisposizione del ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza chiedeva dunque l'ammissione del credito allo stato passivo del fallimento, con riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c. Tale credito veniva tuttavia escluso dallo stato passivo con decreto del GD, confermato poi dal Tribunale di Foggia, venendo valutata come infruttuosa l'attività prestata dal professionista ai fini dell'apertura dell'amministrazione straordinaria, attese le carenze informative del piano di risanamento allegato al ricorso ex art. 5 d.lgs. n. 270/1999. La Corte di cassazione aveva però cassato con rinvio il decreto del Tribunale, ritenendo che l'utilità della prestazione del professionista non potesse ritenersi «del tutto compromessa da una simile mancanza» ai fini della «definitiva perdita del compenso».

Il Tribunale di Foggia, in sede di rinvio, accoglieva parzialmente il credito ritenendo, nella sostanza, l'insufficienza dell'apporto reso dal professionista, considerata la mancata ammissione della società ricorrente all'amministrazione straordinaria. Veniva dunque riconosciuto il compenso minimo a termini dell'art. 44 d.m. n. 169/2010, relativo ai compensi dei dottori commercialisti. Avverso tale pronuncia il professionista-creditore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. In particolare, il ricorrente sosteneva che il consulente, una volta dichiarata l'insolvenza ex art. 8 d.lgs. n. 270/1999, avrebbe assolto il proprio mandato, dovendo limitarsi ad indicare la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, essendo poi compito del Commissario Giudiziale illustrare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria con la relazione di cui all'art. 28 d.lgs. n. 270/1999.

La Corte ritiene non condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente. Precisa la Corte che la segnalazione ex art. 5 d.lgs. cit. degli elementi dai quali desumere l'esistenza dei presupposti per l'apertura della procedura concorsuale non è fine a sé stessa, ma deve essere «utile » allo sviluppo della successiva fase di osservazione, che mette capo alla relazione del Commissario Giudiziale (art. 28), al parere dell'Autorità amministrativa (art. 29) e alla apertura dell'amministrazione straordinaria. Lo stesso ricorso del debitore può, inoltre, fungere anche da supporto per eventuali osservazioni alla relazione commissariale (art. 29 cit.). «Né può ritenersi – prosegue la Corte – che il ruolo del debitore che proponga ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza sia quello di ottenere la sola apertura della fase di osservazione con la pronuncia della sentenza di cui all'art. 8 d. lgs. cit., dovendosi riconoscere al debitore “un diritto soggettivo all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, a condizione che ne ricorrano i presupposti, attesa la situazione di vincolatività del Tribunale nella scelta della procedura concorsuale adottabile una volta verificata l'esistenza di questi ultimi” (Cass., n. 13120/2004)».

In conclusione, secondo la Corte, «L'utile segnalazione di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico entra, pertanto, a comporre il contenuto della prestazione del professionista che assiste il debitore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza ex art. 5 d. lgs. cit. L'assenza o l'incompletezza del relativo corredo informativo, per quanto non precluda il diritto al compenso del professionista che abbia assistito l'imprenditore, costituisce elemento per la valutazione della prestazione resa ai fini della quantificazione e della liquidazione del compenso».

Quanto alla liquidazione del compenso, la Corte aggiunge che ai fini dell'applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. b) d.m. n. 169/2010, l'incarico deve ritenersi concluso in senso non favorevole nel caso in cui la società assistita venga dichiarata fallita, in quanto non ammessa all'amministrazione straordinaria, con conseguente applicazione della disposizione citata.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

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