Perequazione delle pensioni: il meccanismo di raffreddamento non costituisce prelievo tributario

22 Gennaio 2026

Con la sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della Legge di bilancio per il 2023

nella parte in cui prevede, per l’anno 2023, un meccanismo di “raffreddamento” della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici, riconoscendo la perequazione automatica solo per le pensioni pari o inferiori a quattro volte il minimo stabilito dall’INPS.

La rivalutazione, a giudizio della Corte, non costituisce una decurtazione del patrimonio del beneficiario, nonostante il protrarsi nel tempo dei relativi effetti.

Massima

Il meccanismo di raffreddamento della perequazione delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS, introdotto dalla legge di bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022), è legittimo e non costituisce un prelievo tributario.

Il caso

Il caso prende le mosse dal ricorso presentato da alcuni ex dipendenti del comparto difesa e sicurezza, i quali contestavano il meccanismo di perequazione automatica ridotta per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS.

La Corte dei Conti, investita del caso, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del meccanismo di rivalutazione ridotta delle pensioni, dubitando della compatibilità della disposizione censurata con i principi di eguaglianza tributaria, di ragionevolezza e di temporaneità, di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

La questione

La legge di bilancio del 2023 aveva previsto, all’articolo 1, comma 309, per l’anno 2023, un meccanismo di perequazione automatica ridotta per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS.

La Corte dei Conti aveva ritenuto che la norma introducesse un “prelievo coatto”, assimilabile a un tributo, effettuato per recuperare risorse destinate a motivi di finanza generale, incidendo solo su una particolare voce retributiva, in violazione dell’art. 53 della Costituzione.

Secondo la Corte, inoltre, sarebbe stata ravvisabile una discriminazione ai danni degli ex dipendenti, rispetto a quelli in servizio, dal momento che le retribuzioni di questi ultimi non sarebbero state assoggettate, negli stessi periodi d’imposta, ad alcun prelievo tributario aggiuntivo.

La Corte, poi, denunciava la lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, di cui all’art. 3 Cost., per l’illegittima reiterazione di misure che avrebbero dovuto, invece, essere considerate eccezionali e segnalava la violazione del principio di cui alla sentenza n. 316 del 2010 con cui la stessa Corte ha escluso la legittimità costituzionale delle misure di raffreddamento.

Le soluzioni giuridiche

La Corte Costituzionale ha respinto le censure di incostituzionalità sollevate dalla Corte dei Conti, ritenendo legittimo l’intervento del legislatore mediante misure differenziate, purché non siano irragionevoli.

La Corte ha rilevato, preliminarmente, che il meccanismo di raffreddamento non configura un prelievo tributario.

Infatti, nel caso di specie, non è configurabile una decurtazione patrimoniale, poiché le pensioni subiscono comunque un aumento, seppure in percentuale inferiore, rispetto al regime ordinario di perequazione automatica.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che la disposizione censurata mira a conseguire un risparmio sulla spesa pensionistica e non a determinare un effetto di matrice tributaria, consistente in un incremento di risorse destinato a finanziare pubbliche spese.

Il fine della norma, sottolinea la Corte, è la sostenibilità previdenziale e l’equilibrio finanziario del sistema a tutela delle pensioni più basse, non la raccolta di risorse per le spese pubbliche.

La Corte ha ribadito che la perequazione automatica è uno strumento tecnico, non un diritto assoluto, e il legislatore può intervenire in materia purché emani misure non irragionevoli, anche se differenziate.

Ogni meccanismo, poi, deve risultare conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così come sancito dalla citata sentenza n.19 del 2025.

Osservazioni

La Corte costituzionale ha chiarito che il meccanismo di raffreddamento della perequazione delle pensioni è coerente con i principi costituzionali.

La misura, infatti, il cui obiettivo è il contenimento della spesa previdenziale, non comporta alcuna decurtazione del patrimonio del pensionato, poiché l’importo della pensione viene comunque incrementato, seppur in misura inferiore rispetto al regime ordinario.

La Corte richiama, altresì, a supporto della propria decisione, la sentenza n. 19 del 2025, che aveva già valutato la medesima misura sotto il profilo dell’adeguatezza e della ragionevolezza, ritenendola pienamente legittima.

In ogni caso, ciò che preme sottolineare in questa sede è che la Corte, pur dichiarando la predetta norma legittima, si sia premurata di invitare il legislatore a esercitare prudenza qualora dovesse prevedere futuri interventi in materia.

Il giudice costituzionale ha sottolineato l’importanza di evitare interventi negativi improvvisi che potrebbero incidere sui comportamenti di spesa delle famiglie.

In particolare, la Corte auspica che, in futuro: a) si tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione in esame, nel regolare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici; b) il regime ordinario di perequazione automatica delle pensioni venga interessato con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie; c) si adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema contributivo, quest’ultimo caratterizzato dalla tendenziale corrispettività tra montante contributivo e misura del trattamento previdenziale liquidato.

La raccomandazione della Corte si spinge, infatti, alla valutazione, da parte del legislatore, degli effetti cumulativi delle misure stabilite e all'adozione di un approccio più calibrato per i pensionati soggetti al sistema contributivo al fine di restare coerente con i principi costituzionali.

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