Piano genitoriale, ascolto del minore e controllo del giudice
22 Gennaio 2026
Massima In un procedimento di divorzio, con figli minori, se i genitori presentano un piano genitoriale completo e condiviso, il Tribunale può accogliere le condizioni pattuite, ritenendo superfluo l'ascolto del minore, purchè l'accordo sia conforme al suo superiore interesse. Il caso Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Siena ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi. Dall'unione è nata una figlia e le parti, nel piano genitoriale, hanno concordato l'assetto complessivo dei rapporti personali e patrimoniali con essa: i ricorrenti hanno chiesto che la minore fosse affidata ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e nel piano genitoriale hanno dettagliatamente disciplinato i tempi di frequentazione della minore con il padre (giorni infrasettimanali, fine settimana alterni, festività e vacanze). Relativamente agli aspetti economici i ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autonomi, escludendo l'assegno di divorzio, ed hanno previsto a carico del padre e a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore € 435 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché che l'assegno unico universale per la minore, fosse versato integralmente alla madre. Le parti, nel ricorso, hanno anche concordato sul consenso per il rilascio del passaporto della minore. La questione Nei giudizi di divorzio con figli minori, quando il piano genitoriale è completo e condiviso, il giudice rischia di limitare la sua funzione di tutela del minore a un controllo formale del piano stesso, trascurando la valutazione concreta e l'eventuale ascolto del minore? Le soluzioni giuridiche Il giudice ha accertato la sussistenza dei presupposti ex art. 3 comma 2 lett b) l. 898/1970 ed ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accogliendo integralmente la domanda. Il Tribunale ha ritenuto che le condizioni concordate dai ricorrenti fossero conformi all'interesse della minore e ha escluso la necessità dell'ascolto della stessa, giudicandolo manifestamente superfluo alla luce dell'accordo genitoriale. Infine, ha preso atto che la normativa vigente non richiede il consenso dell'altro genitore per il rilascio o per il rinnovo del passaporto. Fino al 1970, l'unica causa di scioglimento del matrimonio, era costituita dalla morte dei coniugi giacché lo Stato, aveva fatto proprio il principio di diritto canonico di indissolubilità del matrimonio. Con gli anni e gli avvenuti cambiamenti sociali, si incontrarono maggiori consensi sull'idea che occorreva venire incontro a quelle coppie la cui comunione di vita ed affetti risultava, dopo il matrimonio, irrimediabilmente compromessa. A seguito di contrasti tra la componente cattolica e laica, il 18 dicembre 1970 entrò in vigore la l. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Successivamente, con il referendum del 1974, il principio della dissolubilità del matrimonio, si è definitivamente consolidato nel nostro ordinamento, come principio rispondente ai valori ed alle esigenze degli italiani La legge prevede espressamente i presupposti necessari per richiedere il divorzio, all'art. 3 dove si specificano esattamente i requisiti per poter procedere. Più nel dettaglio i requisiti previsti dalla legge sono: quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza, all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 c.p. e per uno dei delitti di cui agli artt. 519,521,523 e 524 c.p., ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione e per qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al II co dell'art. 583, e agli artt. 570,572 e 643 c.p., in danno del coniuge o di un figlio. Altre ipotesi previste dalla legge si hanno nei casi in cui l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti detti sopra o quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale. Ebbene, la Riforma Cartabia ha profondamente inciso sull'assetto del processo di famiglia, introducendo un modello procedimentale ispirato a diversi criteri: effettività della tutela, celerità dei procedimenti e adeguatezza degli strumenti processuali alle specificità processuali. L'aspetto più critico riguarda le difficoltà delle ex coppie di cooperare nelle scelte quotidiane relative alla vita dei figli. Il rischio in questi casi è che i figli vengano coinvolti nelle conflittualità dei genitori. Al fine di prevenire ciò, la Riforma è intervenuta ponendo al centro del nuovo processo di famiglia il tema della responsabilità educativa condivisa, ponendovi alla base il principio secondo cui la cessazione della relazione affettiva tra i genitori non deve tradursi in una dissoluzione del progetto educativo comune, presupposto imprescindibile per la tutela dell'interesse del minore. In questo contesto si è collocato l'art. 473-bis 12 comma 4 cc quale strumento cardine del nuovo assetto processuale. Il piano genitoriale è stato concepito come un documento programmatico, attraverso il quale il genitore è chiamato ad esplicitare in maniera puntuale e responsabile la modalità di cura, educazione, istruzione e frequentazione dei figli, nonché l'organizzazione della vita quotidiana. La sua funzione però, non è meramente descrittiva ma preventiva e ordinatrice in quanto mira a fornire una riflessione consapevole dei genitori nei confronti dei figli. Orbene, coerentemente con quanto detto sopra, il legislatore ha previsto che il piano genitoriale debba allegarsi al ricorso introduttivo del giudizio e alla comparsa di risposta del convenuto, pena la decadenza. Attraverso di esso, nel processo il giudice non si limita a dirimere le controversie ma è posto nelle condizioni di valutare concretamente la capacità dei genitori di cooperare nell'interesse della prole. Ora, l'obbligatorietà del deposito del piano genitoriale nel giudizio di famiglia attribuisce al Tribunale un potere di controllo sostanziale sulle scelte organizzative ed educative proposte dai genitori. Qualora il giudice rilevi che una o più disposizioni contenute nel piano appaiano potenzialmente pregiudizievoli ovvero lesive dell'interesse del minore, egli ha la facoltà (non l'obbligo) di disporre l'ascolto del minore, quale strumento istruttorio funzionale alla verifica della conformità delle scelte genitoriali al principio superiore interesse del figlio. L'esercizio di tale potere è subordinato ad una preventiva valutazione della capacità di discernimento del minore, idonea come alla capacità di comprendere il significato delle decisioni che lo riguardano e a esprimere la volontà consapevole in relazione al procedimento. Il giudice è anche tenuto a verificare che l'ascolto non risulti pregiudizievole per il minore in quanto si esclude l'audizione ogni qualvolta essa comporti un rischio di compromissione dell'equilibrio psicofisico dello stesso o una indebita esposizione al conflitto genitoriale. Tale audizione non assume natura decisoria ma integra un elemento conoscitivo volto a orientare la decisione giudiziale senza che al minore venga attribuito un ruolo sostitutivo della funzione giurisdizionale. Allora, l'ascolto del minore si configura come strumento di tutela e di garanzia in coerenza con i principi exartt. 315-bis e 317-octies cc, nonché l'impostazione della riforma Cartabia che valorizza la partecipazione del minore ai procedimenti che lo riguardano, nel rispetto del suo superiore interesse. La Corte di Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ha riconosciuto all'ascolto del minore una valenza che supera la mera funzione procedimentale, configurandolo espressione di un diritto fondamentale. “L'ascolto del minore, lungi dall'avere valenza meramente processuale, costituisce modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione.” Ciò vuole dire che l'ascolto non è un mero adempimento istruttorio, ma un diritto sostanziale del minore, volto a garantire la sua partecipazione effettiva al processo e a rendere più consapevole la decisione del giudice (Cass., Sez. III, 11 dicembre 2023, n.34560). La giurisprudenza più recente ha progressivamente affinato i criteri per valutare la capacità di discernimento del minore infradodicenne e per motivare l'eventuale omissione dell'audizione con la Cass., Sez. I, 13 dicembre 2024, n. 32359 che ha enunciato il seguente principio di diritto “L'ascolto del minore, lungi dall'avere valenza meramente processuale, costituisce modalità di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione.” La Corte ha inoltre ribadito (nella Cass., sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595) che il giudice può valutare in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, ma deve comunque dare conto delle ragioni che lo inducono a ritenere superfluo l'ascolto “Il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, senza essere tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta, ma dovendo motivare il diniego quando essa sia stata espressamente sollecitata”. Osservazioni Il punto centrale della pronuncia riguarda la valutazione che il giudice deve fare in merito al piano genitoriale. In particolare, ci si chiede se in presenza di piano completo e condiviso da entrambi i genitori, il giudice rimanga titolare di un potere dovere di verifica della conformità del piano all'interesse del minore. Premessa necessaria da fare, riguarda gli obblighi che i genitori hanno sui figli minori e sulla differenza tra affidamento condiviso e collocazione paritaria. Orbene, è principio pacifico nel nostro ordinamento che incomba su entrambi i genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e tale obbligo trova fondamento nella Carta Costituzionale all'art. 30 e nel Codice Civile. La dissoluzione del vincolo coniugale e dell'unità familiare, che sia in conseguenza di una separazione o di un divorzio o di una cessazione di convivenza, non incide su questi doveri ed obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli ma, impone una ridefinizione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, della collocazione dei figli e del loro mantenimento. Nel 2006 il legislatore, con la l. n. 54, ha introdotto nell'ordinamento il principio dell'affidamento condiviso, configurandolo come un regime ordinario. Questo si fonda sulla valorizzazione della bigenitorialità e sulla responsabilizzazione paritaria di entrambi i genitori i quali, pur vivendo separatamente, continuano ad esercitare la responsabilità genitoriale e ad assumente di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, restando ferma la possibilità per ciascun genitore di adottare autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei figli. Arrivati a questo punto, è necessario distinguere tra affidamento condiviso e collocazione paritaria:
La Suprema Corte di Cassazione sez. I, con la sent. n.19323/2020 ha ritenuto che “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo”. Sul punto la giurisprudenza di merito ha chiarito che anche in presenza di un piano completo e condiviso il giudice non è vincolato a ridurre la sua funzione ad un mero controllo. Al contrario, egli ha responsabilità di verificarne l'adeguatezza “con il minore” attraverso l'ascolto del minore che ne valorizza le esigenze concrete. La funzione del giudice allora è eminentemente sostanziale e protettiva in quanto egli deve garantire che il piano genitoriale non rimanga un documento meramente formale ma rappresenti un progetto educativo concretamente attuabile e coerente con i diritti del minore, facendo ricorso all'ascolto diretto ove necessario, anche con il supporto di giudici onorari e di professionisti in ambito psicosociale. Esaminando più da vicino la questione della sentenza in esame, ovvero sul controllo che il giudice svolge, se meramente formale o meno, c'è da dire che la sua funzione si sostanzia nella verifica concreta della rispondenza delle previsioni del piano genitoriale al superiore interesse del minore, principio cardine della normativa nazionale ed internazionale. La presenza di un piano genitoriale completo e condiviso può, in astratto, indurre a pensare che il giudice sia chiamato a svolgere una funzione meramente formale delle intese tra i genitori. Tuttavia tale approccio sarebbe contraddittorio rispetto a quanto detto sopra e rispetto alla normativa vigente. Orbene, il rischio di un controllo meramente formale si manifesta soprattutto quando il piano genitoriale appare completo e condiviso da entrambi i genitori. In tali casi, il giudice potrebbe essere tentato di considerare esaurita la propria funzione di tutela con la sola acquisizione documentale del piano, senza approfondire il contenuto delle previsioni e senza verificare l'effettiva corrispondenza e rispondenza di tali previsioni alle esigenze del minore. Questo approccio, contrasterebbe con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui l'ascolto del minore non ha una mera valenza processuale, ma costituisce modalità di riconoscimento di un diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinion enei procedimento che lo riguardano (Cass. Sent. n. 34560/2023). In tal senso il giudice non può limitarsi a constatare che il piano genitoriale sia stato redatto in maniera condivisa, ma deve acquisire elementi concreti sul suo impatto nella vita quotidiana del minore, valutando se le modalità di collocamento, frequentazione, cura e gestione dei tempi siano effettivamente sostenibili e coerenti con le esigenze del minore. Quindi, in conclusione, si può affermare che, anche in presenza di accordi completi e condivisi tra i genitori, il giudice non può delegare integralmente alla volontà delle parti la definizione dell'organizzazione familiare, ma deve verificare attivamente e sostanzialmente che il piano genitoriale sia conforme al superiore interesse del minore, integrando la valutazione documentale con elementi di realtà concreta, tra cui l'ascolto, appunto. Solo così realizzerà pienamente la finalità di tutela del minore prevista dalla normativa nazionale, internazionale, dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Riforma Cartabia. Concludendo, l'esclusione dell'ascolto del minore, deve sempre risultare da una valutazione consapevole e razionale del giudice, idonea a dimostrare che l'audizione non avrebbe apportato alcun contributo conoscitivo ulteriore alla decisione. Riferimenti Corte di Cass. Ord. n. 2981/2025 ha confermato l'importanza cruciale dell'ascolto del minore nei procedimenti familiari, soprattutto per l'affidamento e la convivenza dei figli, stabilendo che la mancata audizione di un minore ultradodicenne integra un vizio della sentenza, invalidando la decisione. Corte di Cass. Sent. n. 3456/2023 “L'ascolto è un diritto fondamentale, lo stabilisce l'interesse del minore, e la decisione di non ascoltare deve essere motivata.” Corte di Cass. Sent. n. 4525/2025 ha affermato la centralità dell'ascolto del minore (non sostituibile da CTU) e l'obbligo di motivazione rigorosa in caso di omessa audizione. Lenti- Note critiche in tema di interesse del minore, 2016 |