Adozione del maggiorenne: un istituto da rivedere

23 Gennaio 2026

La Corte cost. n. 215/2025 ricostruisce le origini e la giurisprudenza sull’adozione del maggiorenne, mettendo in luce come l’istituto, pensato per un diverso contesto familiare, sia oggi inadeguato a nuove forme di famiglia e alla funzione di formalizzare legami affettivi-solidaristici.

Massima

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2,3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Il caso

Una coppia di coniugi con due figlie minorenni chiedeva al Tribunale di Civitavecchia di poter adottare un ragazzo maggiorenne. Nel giudizio promosso dalla coppia il Tribunale nominava un curatore speciale per assicurare un'adeguata rappresentanza processuale alle due minorenni, il ragazzo adottando si costituiva aderendo alla domanda dei ricorrenti e i genitori biologici di quest'ultimo, pur ritualmente convocati, rimanevano contumaci.

La causa veniva istruita e dalla relazione dei servizi sociali emergeva un forte legame tra l'adottando e le figlie minorenni dei ricorrenti, sicché non si rinvenivano profili di pregiudizio che potessero derivare dall'accoglimento della domanda di adozione.

Il Collegio riteneva, tuttavia, che ci fosse un ostacolo di legge rispetto all'accoglimento della adozione richiesta e ciò in virtù della richiamata disposizione ex art. 291, comma 1, c.c. nella parte che prevede il divieto di adottare da parte di coloro che hanno discendenti; divieto che peraltro concerne solo coloro che hanno discendenti minori, posto che detta disposizione è stata dichiarata incostituzionale nella parte che non consente l'adozione del maggiorenne a chi abbia discendenti maggiorenni e consenzienti all'adozione (Corte Cost., sentenza 19 maggio 1988 n. 557).

La norma censurata, pur come interpretata dalla Corte costituzionale del 1988 e del 1992 (Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 1992 n. 345, in tema di discendenti maggiorenni interdetti), non avrebbe quindi potuto superare l'ostacolo rappresentato dalle due figlie minori della coppia ricorrente, perché davanti a sé il Tribunale aveva due discendenti di minore età e quindi per definizione incapaci di esprimere un valido assenso alla domanda di adozione del ragazzo maggiorenne presentata dai propri genitori.

Per questo motivo il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza del 17.01.25, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2025, aveva sollevato in riferimento agli artt. 2,3 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 291 comma 1, c.c. come interpretato all'esito della sentenza n. 577 del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale, nella parte in cui “non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall'adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte dell'automatismo del divieto”.

La questione

La Consulta, con la pronuncia n. 215/2025, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale rimettente non perché non condividesse le argomentazioni svolte da quest'ultimo, rispetto all'illegittimità dell'automatismo preclusivo dell'adozione in presenza di figli minori, ma perché la pronuncia richiesta avrebbe ecceduto la sua sfera dei poteri.

Le soluzioni giuridiche

L'art. 291 comma 1 c.c. vieta l'adozione del maggiorenne in presenza di discendenti legittimi o legittimati.

La ratio della norma risiede nel fatto che, in origine, l'istituto dell'adozione del maggiorenne svolgeva la funzione di assicurare all'adottante privo di prole la continuità della sua casta e del suo patrimonio, permettendo di fatto alle persone senza figli, appartenenti per lo più all'aristocrazia o all'alta borghesia, di trasmettere il prestigioso cognome e il patrimonio a qualcuno in particolare.

Per questo motivo anche l'attribuzione del cognome (art. 299 c.c.) seguiva la medesima logica: con la sentenza di adozione, infatti, il maggiorenne assumeva il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio in quanto “più importante” (automatismo poi dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza 4 luglio 2023 n. 135).

Nel tempo l'istituto dell'adozione del maggiorenne ha visto mutare le proprie finalità e oggi ha assunto per lo più una funzione solidaristica di riconoscimento giuridico di una relazione sociale e affettiva.

Alla luce del nuovo scopo perseguito, il divieto di adozione del maggiorenne in caso di figli minorenni comporta un sacrificio che non risulta controbilanciato da un altro interesse costituzionalmente protetto, posto che l'esigenza di tutelare il minore di età, incapace di esprimere un valido assenso rispetto all'adozione formulata da suoi genitori, ben potrà essere soddisfatto attraverso la nomina, appunto, di un curatore speciale (come peraltro avvenuto nel caso oggetto di attenzione).

Del resto, la stessa Corte costituzionale diversi anni prima era intervenuta dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 291 comma 1 c.c. “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti” ( Corte cost. n. 577/88) e da quella pronuncia ne era conseguita un'altra in virtù della quale in presenza di figli maggiorenni, ma incapaci di esprimere il proprio consenso perché interdetti, non è possibile procedere all'adozione del maggiorenne (Corte cost. n. 345/92).

La lesione dei parametri costituzionali evidenziata dal Giudice rimettente emerge ancor di più se si considera che la questione del consenso dei figli maggiorenni dell'adottante non rileverebbe in alcun modo se l'adozione richiesta riguardasse una persona minorenne; in quest'ultimo caso si applicherebbe infatti l'art. 44 e ss. l. 4 maggio 1983 n. 184 (adozione in casi particolari), ossia un istituto che non richiede il consenso preclusivo dei figli dell'adottante se ad essere adottato è un minorenne.

Sebbene i due istituti - quello dell'adozione del maggiorenne e quella in casi particolari – rispondano ad esigenze diverse (nel caso dell'adozione ex art. 44 l. 184/83 l'interesse che prevale sulla eventuale ridotta soddisfazione degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi è quello di inserire un minore moralmente e materialmente abbandonato in una famiglia) diventa difficile non rilevare dei profili di ingiustificata disparità di trattamento.

In presenza del rifiuto dei figli maggiorenni dell'adottante, possono venirsi a creare situazioni in cui ragazzi stabilmente inseriti in nuclei familiari non possono essere adottati dal nuovo coniuge del genitore, in quanto già maggiorenni, oppure casi in cui due fratelli, uno minorenne e l'altro maggiorenne, possono avere sorti diverse: perché il primo può essere pacificamente adottato dal nuovo coniuge del genitore, mentre l'altro può essere escluso da tale possibilità, se appunto già maggiorenne.

La Consulta, con la pronuncia n. 215/2025, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale rimettente non perché non condividesse le argomentazioni svolte da quest'ultimo, rispetto all'illegittimità dell'automatismo preclusivo dell'adozione in presenza di figli minori, ma perché la pronuncia richiesta avrebbe ecceduto la sua sfera dei poteri.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 291 comma 1 c.c. nella parte in cui “non consente una deroga al divieto di assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall'adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte dell'automatismo del divieto” avrebbe imposto infatti una modifica di sistema anche con risvolti processuali (implicando una riconfigurazione dello stesso art. 311 c.c. incompatibile con le garanzie richieste in tema di manifestazione del consenso da parte di un soggetto minore di età).

La Corte costituzionale, pertanto, non potendo sconfinare nel potere riservato al legislatore, espressione della nostra democrazia, ha emesso una sentenza di inammissibilità.

Osservazioni

La pronuncia della Corte costituzionale n. 215/2025 è interessante nella parte in cui ripercorre le origini dell’istituto dell’adozione del maggiorenne, citando tutta la giurisprudenza che si è affastellata nel tempo a e che ne ha ridefinito i contorni.

Proprio i copiosi interventi in materia rendono palese l’oramai inadeguatezza di questo strumento rispetto all’evoluzione del contesto sociale in cui è chiamato ad operare: le adozioni, in generale, e l’adozione del maggiorenne, in particolare, oggi servono per formalizzare legami affettivi-solidaristici in contesti familiari sempre più complessi rispetto a quelli contemplati dalle norme originarie.

Il nostro legislatore non ha tenuto conto delle trasformazioni importanti che ci sono state nell’ambito del diritto di famiglia e che hanno portato ad una ridefinizione stessa di quello che oggi si intende per “famiglia” (si pensi ad esempio alle famiglie omogenitoriali, prima del tutto inesistenti per il nostro ordinamento giuridico).

La Corte costituzionale avrebbe forse potuto lanciare un monito al nostro legislatore per essere più incisiva e spingere nella direzione di una legge che riscrivesse l’istituto dell’adozione del maggiorenne e, magari, delle adozioni in generale, come peraltro ha più volte auspicato la stessa Consulta, ma ciò non è avvenuto e anche questa volta un’occasione è stata persa.

Riferimenti

A. Spangaro, L’adozione di maggiorenne oggi, in Famiglia e Diritto, 2025, 213 ss

C. Trapuzzano, Adozione maggiorenne: si può aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante, in Quotidiano giuridico, 07.07.23

C. Moretti, L’adozione di maggiorenne è revocabile per sopravvenienza di figli? In Quotidiano giuridico, 15.04.21

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