ATP previdenziale e opposizione: limiti alla liquidazione delle spese di consulenza

26 Gennaio 2026

Può il giudice del lavoro, in sede di ATP previdenziale, chiudere il procedimento provvedendo alla liquidazione delle spese della consulenza quando vi è stata una tempestiva opposizione?

Massima

Nel decreto di archiviazione il giudice del lavoro non può procedere alla liquidazione delle spese di c.t.u. quando una delle parti ha fatto una dichiarazione di dissenso e ha, poi, istaurato un giudizio di opposizione.

Il caso

Il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) volto all'accertamento del requisito sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984. Il consulente tecnico nominato dal Tribunale di Roma depositava una relazione peritale dove riteneva insussistente il requisito sanitario, e dove faceva seguito la tempestiva opposizione da parte del ricorrente. Il Tribunale, con «decreto di archiviazione», dichiarava estinto il procedimento e poneva le spese della consulenza a carico del ricorrente. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che, avendo reso la dichiarazione di cui a tale norma, non avrebbe potuto essere condannato alle spese di ATP.

La questione

La questione in esame è la seguente: è legittimo chiudere la fase dell'ATP previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. regolamentando le spese di c.t.u. quando il giudizio di merito, con l'istaurazione dell'opposizione, è ancora in corso?

Le soluzioni giuridiche

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Cassazione ribadisce che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti aventi carattere decisorio e definitività, cioè idonei a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Nel caso di specie, essendo stata proposta opposizione ex art. 445-bis c.p.c., sarà il giudice dell'opposizione a decidere in via definitiva sia sulla prestazione richiesta sia sulle spese di lite, comprese quelle di ATP. Pertanto, le doglianze relative alla regolazione delle spese della fase di accertamento preventivo devono essere fatte valere nel giudizio di opposizione, non essendo ammissibile il ricorso per cassazione in questa fase intermedia. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 17090/2024 e Cass. n. 24482/2022, sottolineando che la nozione di soccombenza va valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio.

Osservazioni

La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in ambito previdenziale. La Corte ribadisce, nella decisione in commento, il principio di «unicità della statuizione sulle spese», che deve essere adottata all'esito del giudizio di opposizione e non può essere frazionata tra la fase di ATP e quella successiva. In tal modo si evita il rischio di decisioni contrastanti e si tutela il diritto di difesa delle parti, che potranno far valere le proprie ragioni in un unico contesto processuale. La sentenza offre inoltre un chiarimento importante in merito all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., precisando che la dichiarazione ivi prevista non impedisce la regolazione delle spese nella fase di ATP, se non all'esito del giudizio di opposizione. Dal punto di vista pratico, la decisione invita i difensori a concentrare le contestazioni sulle spese nel giudizio di opposizione, evitando ricorsi prematuri e inammissibili in Cassazione. La pronuncia, infine, conferma la funzione «processuale» e non «sostanziale» del decreto di archiviazione, che non preclude la successiva valutazione del merito e delle spese da parte del giudice dell'opposizione.

Va premesso che l'art. 445-bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.

Il giudizio di opposizione non riguarda solo l'accertamento del requisito sanitario ma il diritto alla prestazione con conseguente ammissibilità della domanda di condanna e valutazione eventuale anche degli aggravamenti, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c.  La norma prevede che nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge n. 222/1984, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 c.p.c., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Il comma 6° prevede che: nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

È evidente, invero, che per introdurre validamente il giudizio di opposizione occorre specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione. Non avrebbe senso, altrimenti, la fase sommaria obbligatoria di accertamento del requisito sanitario. Ma è altrettanto evidente che il giudizio, cui fa riferimento la norma, è quello di cui al primo comma vale a dire quello con il quale la parte intende ottenere la prestazione che gli è stata negata in sede amministrativa e non solo quello relativo all'accertamento sanitario. Ed è soltanto nel giudizio di opposizione che il giudice può liquidare le spese dell'ATP costituendo, invece, il decreto di archiviazione un provvedimento non tipizzato e non disciplinato dall'art. 445-bis. Tale provvedimento, che rappresenta un atto di «chiusura» atipica del procedimento di ATP in caso atto di dissenso e di successiva istaurazione del giudizio di opposizione. Il decreto di «archiviazione», diversamente che dal decreto di omologa e della sentenza di opposizione, non ha natura decisoria. La Corte di Cassazione ha già affermato più volte l'ammissibilità dell'impugnazione della pronuncia sulle spese adottata (soltanto) con il decreto di omologa reso all'esito della fase di istruzione preventiva in accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 4365/2017: «Il decreto di omologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito»); è stato anche precisato che è ammesso il ricorso in via straordinaria del decreto di omologa limitatamente alla pronuncia sulle spese (Cass. n. 29700/2024), trattandosi in parte qua di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti (ex multis, Cass. n. 6084/2014, Cass. n. 30396/2022, Cass. n. 7828/2023, Cass. n. 23846/2024), non altrimenti impugnabile (Cass. n. 30595/2022).

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