Contratto di appalto e contratto di rete al confine della legittimità

23 Gennaio 2026

La sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3710/2025, analizzando il caso di lavoratori ceduti ex art. 2112 c.c. e impiegati in un appalto di servizi fra cedente e cessionaria, peraltro legati da contratto di rete, conferma l’uso virtuoso di quest’ultimo laddove limitato allo scambio di informazioni e di indicazioni di massima nella gestione dei progetti: in tale ipotesi, dunque, non si configura né codatorialità né interposizione illecita di manodopera.

Massima

In ambito di trasferimento d'azienda e appalto di servizi, è legittima la cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. quando l'entità ceduta conserva la propria identità. È altrettanto lecito l'appalto stipulato tra cedente e cessionaria qualora la società appaltatrice-cessionaria mantenga il rischio d'impresa, l'organizzazione dei mezzi nonché il concreto esercizio dei poteri datoriali sul proprio personale. La sussistenza, in tale contesto, di un contratto di rete tra le due imprese, laddove limitato allo scambio di informazioni e strumenti tecnici, senza alcuna interferenza nelle modalità di esecuzione delle prestazioni, non integra codatorialità né interposizione illecita di manodopera.

Il caso

Due dipendenti, deducendo di essere stati assunti a seguito di cessione di ramo di aziendale ex art. 2112 c.c., convengono in giudizio sia la società cedente sia la cessionaria.  I ricorrenti deducono altresì che, contestualmente alla cessione, la cedente ha stipulato contratto di appalto di servizi con la cessionaria, avente ad oggetto la progettazione, pianificazione e ottimizzazione di reti per telecomunicazioni, installazione, integrazione in rete degli apparati nonché attività di esercizio e manutenzione di infrastrutture e apparati di telecomunicazione. Secondo la prospettazione dei ricorrenti tale contratto di appalto non sarebbe genuino ma, al contrario, costituirebbe interposizione illecita di manodopera, in quanto i lavoratori, seppur formalmente assunti dalla cessionaria - appaltatrice, sarebbero stati ancora sottoposti ai poteri datoriali della cedente.

Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso, accertando l'illegittimità della cessione per difetto di autonomia del ramo ceduto, nonché la sussistenza di interposizione fittizia di manodopera e dichiarando, infine, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti con la cedente-committente

La società cedente impugna il provvedimento di primo grado per i seguenti motivi

  1. Violazione dell'art. 3 d.l. 5/2009 per aver le due società stipulato un contratto di rete che non consentirebbe di qualificare dunque la fattispecie come interposizione illecita di manodopera
  2. Violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per aver il giudice di primo grado erroneamente qualificato come illegittimo l'appalto, omettendo di contemplare le testimonianze rese dalle quale era emerso che i lavoratori prestavano l'attività lavorativa autonomamente nell'ambito dell'organizzazione della cessionaria
  3. Violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 2697 c.c. per aver violato i criteri di riparto dell'onere probatorio, non avendo parte ricorrente provato i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda

I lavoratori si costituiscono insistendo per il rigetto dell'appello.  

La Corte d'Appello accoglie ricorso.

La questione

Quali sono i requisiti di un appalto di servizi genuino? La compresenza di un contratto di appalto e di un contratto di rete fra imprese è indice di subordinazione e/o di codatorialità?

Le soluzioni giuridiche

La Corte d’Appello ribalta la decisione di primo grado.

In primo luogo, la Corte rileva che, diversamente da quanto giudicato dal Tribunale, la cessione del ramo d’azienda è del tutto genuina. Difatti, sostiene la Corte, l’entità oggetto del trasferimento è costituita da un insieme di attività organizzate del tutto stabilmente, con funzioni proprie autonome: viene così a mancare il primo presupposto per la qualificazione dell’appalto di servizi oggetto di causa come illegittimo.

In secondo luogo, analizzando il testo del contratto di appalto, la Corte di Appello evidenzia come sussistano, nella fattispecie, i cc.dd. indici di genuinità dell’appalto. Innanzitutto, per quanto concerne l’assunzione del rischio d’impresa, a differenza di quanto ritenuto in primo grado, il compenso concordato in favore della società appaltatrice è effettivo, pari al costo del venduto oltre a una maggiorazione del 5% (e non pari al costo del singolo dipendente): inoltre, come dimostrato in sede istruttoria, l’appaltatrice poteva ottenere maggiori guadagni incrementando un più sostenuto efficientamento della propria organizzazione aziendale.

Il contratto di appalto, osserva il Collegio, prevede il pagamento dei costi eventualmente non coperti dalle commesse da parte della committente: ciò ben potrebbe costituire indizio di mancata assunzione del rischio di impresa. Tuttavia, nel caso concreto, la committente partecipa integralmente come azionista dell’appaltatrice: ciò si traduce nel fatto che è comunque la committente, in ultimo, a sostenere le perdite dell’appaltatrice. Infine, e tale circostanza è determinante, fra le parti opera altresì un contratto di rete.

Ma vi è di più. Secondo la Corte, le prove testimoniali assunte dimostrano pacificamente che la committente non impartiva ordini diretti ai dipendenti dell’appaltatrice. I progetti lavorativi erano coordinati da figura professionale assunta dall’appaltatrice, mentre il coordinatore facente capo alla committente si limitava a fornire esclusivamente indicazioni di massima; insomma, le due società collaboravano nella gestione delle attività, ma era la formale datrice di lavoro (cioè la società appaltatrice) ad esercitare concretamente i poteri datoriali nei confronti dei propri dipendenti. Le commistioni di personale in relazione ad alcuni progetti, che pure si sono verificate occasionalmente, sono pacificamente dovute alla circostanza per la quale fra le due società sussiste contratto di rete.

Visto il contratto di rete, poi, il fatto che la committente abbia conservato la titolarità dei rapporti commerciali e finanziari con la clientela finale e con i fornitori non comporta automaticamente né la nullità del trasferimento di ramo d’azienda né la illegittimità del contratto di appalto, in quanto la stessa definizione di contratto di rete prevede che le società interessate si scambino informazioni, prestazioni o esercitino congiuntamente una o più attività comprese nell’oggetto sociale. Ed è proprio questa, a parere della Corte, la fattispecie applicabile al caso che ci occupa.

Osservazioni

La sentenza in commento, seppur in maniera non analitica, ribadisce i noti indici di genuinità dell'appalto, recentemente richiamati dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 2025, n. 18945): affinché un appalto (in particolare di opera o di servizi) sia lecito, si rammenta, è necessario che “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa”. Il discrimine è, come delineato dalla Corte d'Appello di Roma, l'effettiva titolarità e il concreto esercizio del potere direttivo.

Il caso analizzato, poi, è peculiare in quanto l'appalto è inserito nell'ambito di una rete di imprese, strumento che si presta ad essere utilizzato sia per riorganizzare e sviluppare le aziende, favorendo la cooperazione fra le stesse nonché il trasferimento di know how, prestazioni e risorse (come nella fattispecie) sia, al contrario, per essere impiegato a fini patologici per dissimulare un'intermediazione di manodopera.

Esempio di uso “patologico” del contratto di rete è fornito dal Tribunale di Bari con la sentenza 93/2025. In tale fattispecie il contratto di rete, caratterizzato da un oggetto e da obiettivi generici e incerti, nonché stipulato fra imprese aventi oggetti sociali del tutto inconferenti, è stato ritenuto invalido e perciò inidoneo a legittimare il distacco dei lavoratori. L'art. 30, comma 4-ter, d.lgs. n. 276/2003, come noto, stabilisce che l'interesse (all'operazione di distacco della forza lavoro) della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete: tale presunzione, tuttavia, non opera nel momento in cui il contratto di rete è impiegato al solo fine di simulare pratiche illegittime (Trib. Bari, sez. lav., 13 gennaio 2025, n. 93).  

Si può concludere, dunque, che, come illustrato dalla Corte d'Appello di Roma, la sola sussistenza di un contratto di rete fra imprese non si traduce automaticamente in una riqualificazione del rapporto di lavoro dei dipendenti impiegati ma necessita di una valutazione circa il soggetto che concretamente esercita i poteri datoriali, nonché di un esame capillare degli elementi di fatto, al di là dunque dei meri aspetti formali.

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