Procedimento monitorio: il diritto alla consegna dei documenti bancari è azionabile?

29 Gennaio 2026

L’ordinanza di legittimità afferma il principio per cui il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria di cui all’art. 119 TUB è un diritto sostanziale autonomo e immediatamente esigibile, che può essere fatto valere con ricorso monitorio.

Massima

Il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993, può essere fatto valere anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, configurandosi come autonomo diritto sostanziale alla consegna dei dati e non ad un facere, rispetto al quale pertanto, quale che sia il supporto sul quale gli stessi vengano incorporati, l'eventuale attività di formazione della copia assume carattere meramente secondario e strumentale.

Il caso

Il Tribunale di Velletri accoglieva l’opposizione proposta da una banca avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un cliente per la consegna di copia della documentazione delle operazioni intercorse tra le parti in un determinato periodo di tempo.

La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto dal cliente sulla base di due argomenti. Secondo i giudici, la domanda di condanna era inerente ad un «facere» e non ad un «dare», in quanto la documentazione in questione doveva essere preventivamente formata dall’istituto di credito. Oltre a ciò, il diritto azionato in sede monitoria è stato ritenuto non esigibile, poiché l’appellante si era rifiutato di anticipare le spese necessarie per l’estrazione delle copie richieste.

La questione

Il cliente proponeva ricorso per cassazione denunciando, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 TUB e 633 c.p.c. In particolare, il ricorrente deduceva che il diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria configura un’obbligazione di «dare», rispetto alla quale l’attività di formazione dei documenti costituisce una mera operazione materiale, e contestava la ritenuta inesigibilità del credito, rilevando che il requisito dell’esigibilità, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, deve considerarsi compiutamente integrato nel momento in cui la banca oppone un rifiuto alla consegna della documentazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del cliente ed enunciato il suesteso principio di diritto.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, riafferma il proprio orientamento, qualificando la pretesa del cliente alla consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, prevista dall'art. 119, comma 4, TUB, come diritto soggettivo di natura sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale e il cui fondamento è rinvenibile nei doveri di correttezza e buona fede esecutiva (artt. 1175,1374 e 1375 c.c.) (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 28 maggio 2018, n. 13277; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). Tale diritto permane anche in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale, purché esso non possa definirsi esaurito sotto il profilo della produzione di effetti giuridici (Cass. 12 maggio 2006, n. 11004; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669).

Secondo i giudici di legittimità, in ipotesi di inadempimento dell'obbligo di consegna da parte dell'istituto di credito, il cliente può agire in giudizio per la condanna all'adempimento, anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, a prescindere dallo scopo per cui i documenti vengono chiesti e, quindi, al di là dei casi in cui, ove la domanda sia funzionale all'esercizio in giudizio di un ulteriore diritto sostanziale, si presenti il distinto profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all'art. 210 c.p.c.

La Suprema Corte ha, altresì, censurato la qualificazione, da parte della Corte d'appello di Roma, della prestazione della banca quale obbligazione di «facere», precisando che il diritto del cliente ex art. 119 TUB ha per oggetto un'obbligazione di «dare» finalizzata alla consegna dei documenti, rispetto alla quale il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario, strumentale ed eventuale, considerando l'informatizzazione dei sistemi di registrazione dei dati degli istituti di credito, la quale ha determinato una tale evoluzione che l'originale stesso delle scritture inerenti alle movimentazioni deve ritenersi ormai dematerializzato, con la conseguenza che la fonte primaria del dato non risiede più in un supporto analogico. L'evoluzione tecnologica dei sistemi di contabilizzazione impone, quindi, di considerare l'art. 119 TUB come espressione del diritto al «dato», prescindendo dalla natura del supporto al quale esso è incorporato.

Sotto un diverso profilo, i giudici di legittimità hanno censurato la statuizione dei giudici di secondo grado che ha condizionato l'esigibilità della pretesa creditoria al previo versamento degli oneri di produzione, rilevando come il dettato normativo dell'art. 119, comma 4, TUB né subordina il diritto del cliente alla consegna dei documenti alla rifusione dei relativi oneri né configura un nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo della banca e il rimborso delle spese di estrazione, che può peraltro essere conseguito mediante addebito diretto sul conto corrente in costanza di rapporto. Il diritto del cliente alla consegna della copia dei documenti opera, quindi, indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, diversamente opinando, stante la quantificazione unilaterale dei costi in oggetto, potrebbe essere impiegata dall'istituto di credito come strumento idoneo a rendere oneroso l'esercizio del diritto stesso.

Osservazioni

Il procedimento monitorio disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c. consente al creditore di una somma di denaro, di una cosa mobile o di una determinata quantità di cose fungibili di ottenere un provvedimento di condanna inaudita altera parte, sulla base di una prova scritta idonea a rappresentare una forte probabilità di esistenza del credito.

L'art. 633 c.p.c. indica le condizioni di ammissibilità per l'esercizio dell'azione monitoria.

La prima condizione è rappresentata dalla natura e dall'oggetto del diritto sostanziale fatto valere dal creditore. In particolare, è possibile conseguire un decreto ingiuntivo quando si vanta un credito per somme liquide di denaro, per una determinata quantità di cose fungibili, per la consegna di cose mobili determinate. La seconda condizione per l'accesso alle forme del procedimento ingiuntivo è costituita dall'esistenza di una «prova scritta».

Sotto il primo profilo, in linea generale, il procedimento monitorio è esperibile unicamente per far valere un diritto di credito, da intendersi, in senso ampio, come diritto ad un'altrui prestazione.

In relazione al diritto alla consegna di cose mobili determinate, prevale l'orientamento secondo cui il creditore può esperire l'azione monitoria per la consegna di una cosa mobile solo qualora tale prestazione costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio (Cass. 14 dicembre 1978, n. 5957). Diversamente, il provvedimento ingiuntivo non può essere emesso in caso di rivendicazione di cosa mobile, non essendo la procedura monitoria funzionale alla tutela dei diritti reali (Cass. 18 novembre 1974, n. 3690).

In conformità al tenore letterale dell'art. 633 c.p.c., che fa espressamente riferimento a una «cosa mobile determinata», si esclude l'ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio volto alla consegna di un bene immobile.

Dalla stessa prospettiva, dato il significato letterale inequivocabile della disposizione normativa, il procedimento monitorio non è utilizzabile per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare.

In proposito, una parte della dottrina e della giurisprudenza ha evidenziato che l'obbligo di rilasciare un documento, qualora implichi la previa formazione dello stesso ad opera del debitore, andando oltre la mera attività materiale di consegna, configura un'obbligazione di «facere» e non di «dare», con conseguente inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio per la sua tutela (Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 5 gennaio 2010), salva l'ipotesi in cui il documento già esista nella sua materialità (Ronco, 86 s.).

Da una diversa prospettiva, si è escluso che possa qualificarsi come «cosa mobile determinata» il documento la cui rilevanza è confinata alla sola funzione probatoria all'interno di un processo. In tale ambito, secondo la ricostruzione in commento, l'acquisizione documentale resta soggetta al regime di cui all'art. 210 c.p.c., che garantisce il bilanciamento tra il diritto di acquisizione del documento in capo alla parte che pretende di trarne la prova del suo diritto sostanziale e il diritto di difesa della parte destinataria, nel pieno rispetto del principio di disponibilità della prova (Trib. Milano 27 maggio 2022, n. 4726). Ne consegue che la strumentalità del documento alla dimostrazione di un fatto costitutivo della domanda preclude il ricorso allo strumento monitorio, dovendo l'interessato necessariamente ottenere un ordine di esibizione giudiziale ex art. 210 c.p.c., nel rispetto del contraddittorio e dei limiti all'attività istruttoria delle parti (Valitutti-De Stefano, 76).

In tale contesto interpretativo, si è posta la questione relativa alla qualificazione dell'obbligazione gravante sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente. L'art. 119, comma 4, TUB sancisce che «il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». Secondo l'opinione prevalente, tale previsione è posta a presidio del principio di trasparenza dell'attività bancaria, preordinato alla piena conoscenza, da parte del cliente, del rapporto bancario e dei costi ad esso associati (Cass. 13.9.2021, n. 24641).

La pronuncia in commento ribadisce la consolidata giurisprudenza secondo cui il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle proprie operazioni, disciplinato dall'art. 119 TUB, costituisce un vero e proprio diritto sostanziale (Cass. 19.10.1999, n. 11733; Cass. 27.9.2001, n. 12093; Cass. 28.5.2018, n. 13277; Cass. 29.11.2022, n. 35039).

I giudici di legittimità riconducono la prestazione gravante sulla banca nell'alveo delle obbligazioni di «dare» aventi ad oggetto la consegna del «dato» informativo, indipendentemente dal supporto a cui il dato stesso è incorporato. In tale prospettiva, l'eventuale attività di estrazione e riproduzione della documentazione è degradata a momento esecutivo meramente strumentale e accessorio rispetto all'obbligo principale di ostensione.

Il diritto del cliente alla consegna della documentazione è autonomamente tutelabile attraverso il procedimento monitorio (Trib. Spoleto 7 gennaio 2020; Trib. Parma 3 aprile 2019, n. 553; Trib. Varese, 2 novembre 2009), a prescindere dallo scopo per cui i documenti vengono chiesti e, quindi, al di là dei casi in cui, ove la domanda sia funzionale all'esercizio in giudizio di un ulteriore diritto sostanziale, si presenti il distinto profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all'art. 210 c.p.c. In questa ipotesi, nel delineare il rapporto tra il diritto alla consegna dei documenti di cui all'art. 119 TUB e diritto all'esibizione in giudizio, disciplinato dall'art. 210 c.p.c., l'ordinanza in commento richiama le recenti pronunce di legittimità con cui si è affermato il principio secondo cui «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1 agosto 2022, n. 23861; Cass. 31 marzo 2023, n. 9082). Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c. e con ricorso monitorio (Cass. 13 novembre 2024, n. 29272).

Sotto un diverso profilo, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l'adempimento della banca e il rimborso degli oneri di produzione. Ne consegue che il diritto di credito del cliente è immediatamente esigibile, non potendo l'esercizio di tale diritto soggettivo essere subordinato al previo assolvimento degli oneri economici.

Ciò chiarito, in un'ottica di esaustività dell'analisi, è utile evidenziare che parte della giurisprudenza di merito reputa compatibile con le forme del procedimento ingiuntivo la domanda avente ad oggetto la consegna da parte dell'istituto previdenziale dell'estratto conto contributivo (Trib. Bari 5 giugno 2003) nonché la consegna della documentazione condominiale (Trib. Ivrea 30 luglio 2024, n. 917; Trib. S. Maria Capua Vetere 8 febbraio 2024). Più in generale, nella prassi si è rilevato che, in forza dell'art. 633 c.p.c., con il decreto ingiuntivo può essere ordinata la consegna di determinati documenti, non già di categorie di documenti (App. Torino 10 febbraio 2016, n. 196), quando tale obbligo sia fondato su disposizioni normative o intese contrattuali, purché sia disponibile una prova scritta che consenta di accertare in modo inequivocabile l'esistenza del diritto alla consegna del documento richiesto (Trib. Roma 7 ottobre 2024, n. 9822).

Riferimenti

Di Rosa, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2003;

Izzo, Commento all’art. 633, in Commentario del Codice di procedura civile, COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA (a cura di), Torino, 2014;

Ronco, Procedimento per decreto ingiuntivo, in I Procedimenti sommari, CHIARLONI-CONSOLO (a cura di), Torino, 2005;

Valitutti-De Stefano, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013.

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