Risoluzione del rapporto per facta concludentia e naspi
27 Gennaio 2026
Come noto, l'art. 19 l. n. 203/2024 ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per facta concludentia. In questo modo è stata riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di ricondurre al comportamento del dipendente (recte alla sua assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine o periodo) un effetto risolutivo del rapporto di lavoro medesimo. In tale ipotesi il lavoratore non ha diritto alla prestazione NASpI, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto. Di fatto, quindi, rientra nella facoltà del datore valutare se avviare l'iter di chi al mentovato art. 19, mediante la procedura telematica. Quest'ultima, però, diviene inefficace se, successivamente, il lavoratore presenta le dimissioni tramite il sistema telematico (circolare MLPS n. 6 del 27 marzo 2025). Ciò vale anche per l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, le quali - ove dimostrate circostanze richieste (circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003), anche se rese dopo l'avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti - consentono di accedere alla prestazione NASpI. (Cfr.: INPS circolare n. 154 del 22 dicembre 2025). |