Sostituzione di altro lavoratore e adibizione a mansioni superiori: non sussiste il nesso causale ove vi sia una condotta datoriale abusiva

27 Gennaio 2026

Con l’ordinanza n. 31120 del 28 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha evidenziato la necessità della valutazione dell’abusività della condotta datoriale nell’ambito del giudizio sulla definitività dell’assegnazione a mansioni superiori ex art. 2103 c.c. In particolare, in presenza di un periodo particolarmente lungo entro il quale avviene l’adibizione, il giudice di merito dovrebbe attentamente verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la sostituzione di un altro lavoratore (che vale a escludere, ai sensi della norma codicistica, la definitività dell’assegnazione) e l’adibizione stessa.

Massima

Per determinare se sussiste il nesso causale tra l'adibizione a mansioni superiori e la sostituzione di altro lavoratore, al fine di valutare l'esclusione, ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'assegnazione definitiva a mansioni superiori, il giudice di merito deve accertare l'assenza di un abuso datoriale, anche in relazione alla durata dell'adibizione stessa.

Il caso

L'ordinanza interviene su una controversia in tema di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento. Il Tribunale di Enna aveva riconosciuto tale diritto in capo alla lavoratrice in ragione dello svolgimento di mansioni superiori per un periodo quadriennale, senza però riconoscere la definitività dell'assegnazione ai sensi dell'art. 2103 c.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.

La lavoratrice ha quindi impugnato la sentenza in relazione a quest'ultimo profilo. La Corte d'Appello di Caltanissetta, confermando la sentenza di primo grado, ha ribadito che l'assegnazione non poteva considerarsi definitiva in ragione del fatto che questa era avvenuta per ragioni sostitutive di altro lavoratore.

La lavoratrice ha impugnato la sentenza d'appello, chiedendo il riconoscimento della definitività del superiore inquadramento anche in ragione dell'applicazione di una norma contrattual-collettiva.

La questione

La questione sottoposta ai giudici di legittimità è sintetizzabile come segue: è possibile non riconoscere la definitività dell’adibizione a mansioni superiori pur in presenza di indici che potrebbero portare all’accertamento di una condotta abusiva del datore di lavoro?

Le soluzioni giuridiche

Al fine di sciogliere la questione, la Corte si concentra sulla circostanza in base alla quale l'assegnazione a mansioni superiori, per essere considerata dovuta alla sostituzione di un altro lavoratore, deve essere così motivata da un provvedimento formale o, quantomeno, il nesso causale deve dedursi dalle circostanze del caso concreto. Qualora la verifica circa questi elementi dovesse avere esito negativo, l'adibizione a mansioni superiori si risolverebbe in un abuso da parte del datore di lavoro. La necessità di evitare abusi sarebbe evidenziata, secondo la Corte, da alcuni precedenti di legittimità in tema (Cass. n. 12793/2003; Cass. n. 7126/2007; Cass. n. 24348/2006).

L'assenza dell'abuso datoriale si configura quindi come «una vera e propria condizione negativa», che deve essere valutata dal giudice con riferimento al caso concreto. L'omissione di tale accertamento ha quindi determinato la cassazione della sentenza d'appello. Il giudice del rinvio è stato chiamato a valutare l'abusività della condotta del datore di lavoro, anche in ragione del lungo periodo di adibizione a mansioni superiori del lavoratore, al fine di valutare se possa dichiararsi la definitività di tale adibizione.

Osservazioni

La sentenza si caratterizza per la valorizzazione del principio anti-abusivo, poiché l'assenza di abuso è posta a fondamento dell'accertamento del nesso di causalità tra la sostituzione di altro lavoratore e l'adibizione a mansioni superiori, al fine di escludere la definitività dell'assegnazione. Tale principio è affermato, con riferimento alla materia oggetto della causa, anche attraverso il richiamo di altre sentenze di legittimità, pur intervenute sulla diversa questione della derogabilità in melius della disciplina legale da parte della contrattazione collettiva.

Invero, l'iter argomentativo sembra voler dimostrare troppo: si ritiene infatti che, nel caso di specie, sia sufficiente provare la sola assenza del nesso di causalità per giungere all'accertamento della definitività dell'adibizione exart. 2103 c.c. L'abusività (rectius: illegittimità) della condotta datoriale che miri a mascherare un'adibizione a mansioni superiori operata per altre ragioni dietro lo schermo della sostituzione può essere infatti direttamente provata attraverso l'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità.

Di conseguenza, il riferimento al principio anti-abusivo sembra superfluo e forse determinato dalla volontà della Corte di non incidere direttamente sulla valutazione riguardo la sussistenza del nesso di causalità, che avrebbe potuto essere considerata di merito.

Infine, si deve sottolineare che l'art. 16, comma 3 del CCNL applicato (CCNL dei servizi ambientali, codice CNEL: K540) non fa riferimento alla sostituzione di altri lavoratori come causa di esclusione della definitività dell'assegnazione. Sicché, ai fini della risoluzione del caso concreto, si sarebbe potuta interpretare la norma, nel suo complesso, quale una deroga in melius alla disciplina legale. La circostanza, forse anche in relazione alla (mancata) domanda della lavoratrice, non è stata oggetto di trattazione da parte dell'ordinanza.

Riferimenti

R. Voza, L’adibizione a mansioni superiori secondo l’art. 3, d.lgs. n. 81/2015, in Biblioteca 20 Maggio, 1, 2021, 25 ss.

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