Danno da perdita del rapporto parentale: legittimazione ad agire del nonno per la perdita del nipote

La Redazione
29 Gennaio 2026

La Corte d'appello di Napoli, nella sentenza 16 gennaio 2026, n. 291, ha distinto tra la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che spetta a chi riveste la qualità di nonno della vittima, non va confusa con la sussistenza effettiva del rapporto parentale, che attiene al merito della controversia.

La legittimazione attiva si identifica con la titolarità, in capo all’attore, del potere di promuovere la domanda giudiziale in relazione alla posizione soggettiva dedotta, prescindendo dalla dimostrazione della concreta titolarità del diritto fatto valere. L’indagine giudiziale in ordine alla legittimazione ad agire si esaurisce, dunque, nella verifica se, secondo la prospettazione attorea, il soggetto istante rivesta la qualità necessaria per sollecitare la pronuncia giurisdizionale invocata. Ne discende che la legittimazione ad agire deve essere tenuta distinta dall’effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva o passiva che sia, la quale attiene, invece, al merito della controversia.

La legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetta anche al nonno in caso di decesso del nipote, gravando tuttavia sull’istante l’onere di dimostrare, ai fini della prova del danno conseguenza e della relativa quantificazione, la sussistenza effettiva del rapporto parentale che si assume leso non operando, rispetto a tale rapporto, le presunzioni che, invece, operano rispetto a legami contrassegnati dal vincolo della convivenza.

Alla luce dei principi sopra richiamati, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto fondato il gravame in quanto il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva confondendo tale piano, sussistente nella specie posto che la (omissis) aveva puntualmente allegato e documentalmente comprovato, tramite il certificato prodotto in atti, la propria qualita’ di congiunta (nonna) della vittima del fatto illecito, con quello della prova dell’effettiva sussistenza del legame familiare, che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare entrando nel merito della controversia.

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