Alloggi popolari: effetti reali differiti e acquisto in comunione legale del bene ceduto

La Redazione
27 Gennaio 2026

Nelle cessioni in proprietà di alloggi popolari ex d.P.R. n. 2/1959, il trasferimento si perfeziona solo con il pagamento integrale del prezzo; se ciò avviene in costanza di comunione legale, l’immobile rientra nella comunione anche se il contratto è anteriore al matrimonio.

In tema di cessione in proprietà di alloggi popolari disciplinata dal d.P.R. n. 2/1959, il contratto stipulato dall'assegnatario con l'ente proprietario integra una vendita ad effetti reali differiti, sicché la proprietà si trasferisce solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo, espressamente previsto in contratto. Ne consegue che, ove il pagamento si completi in costanza di comunione legale tra coniugi, l'immobile entra a far parte della comunione ex art. 177, comma 1, lett. a), c.c., non potendo operare l'esclusione di cui all'art. 179 c.c. né il subentro nella posizione dell'originario assegnatario può fondare l'acquisto iure hereditatis.

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