La mancata risposta al questionario inficia il diritto al credito R&S
26 Gennaio 2026
Massima Tale preclusione opera anche in relazione ai documenti richiesti dall’Ufficio al fine di verificare la corretta maturazione e la regolarità dell’utilizzo dei crediti d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo a fronte delle compensazioni eseguite. Fermo restando che laddove l’inesistenza del credito sia riscontrabile da controlli automatizzati o formali la sanzione irrogata con l’atto di recupero è quella prevista per crediti “non spettanti” e non “inesistenti”. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 700 del 12 marzo 2025. Il caso
La questione Il sì alla preclusione. I giudici tributari hanno condiviso la tesi dell'inutilizzabilità dei documenti non trasmessi in risposta al questionario del Fisco alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale «In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché -ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza- nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria» (così, Cass., Sez. trib., 14 giugno 2021, n. 16757; in termini, da ultimo, Cass., Sez. trib., 26 maggio 2023, n. 14707, § 2.1.). La soluzione giuridica Il confine tra crediti “non spettanti” e “inesistenti” La Corte ha, tuttavia, accolto la richiesta subordinata della società in relazione al profilo sanzionatorio anche in questo caso aderendo al più recente indirizzo della Suprema Corte secondo cui: «In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza -alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile» (da ultimo, Cass., Sez. trib., 11 dicembre 2023, n. 34452; e, non diversamente, anche Cass., Sez. trib., 29 agosto 2022, n. 25436). Nel caso di specie i giudici hanno, quindi, concluso per la “non spettanza” (e non già per l'inesistenza) del credito disconosciuto dall'Ufficio con la correlata sanzione al 30% e non al 100% |