I limiti del giudicato penale assolutorio nei confronti del responsabile civile

29 Gennaio 2026

Un ragazzo di sedici anni moriva folgorato nel corso di lavori di tinteggiatura delle pareti della abitazione di una coppia. Nel giudizio penale si costituiva parte civile la madre della vittima nei confronti del figlio della coppia che aveva invitato il minore ad effettuare i lavori di pitturazione, imputato per omicidio colposo, giudizio al quale partecipavano anche i genitori dell’imputato - quali responsabili civili per fatto altrui.

Massima

Il giudicato penale assolutorio conseguente ad un processo penale in cui vi è stata costituzione di parte civile non spiega effetti nei confronti del responsabile civile che sia stato chiamato in quel processo nel caso in cui sia poi convenuto in giudizio dinanzi al giudice civile ex art. 2051 c.c., in quanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non esime il responsabile civile per il fatto dell'imputato da un eventuale addebito risarcitorio per fatto o titolo proprio

Il caso 

Il giudizio penale si concludeva con l'assoluzione dell'imputato. La madre della vittima agiva in sede civile nei confronti dell'originario imputato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e nei confronti dei responsabili civili ex art. 2051 c.c. per ottenere il risarcimento dei gravi danni subiti, previo accertamento delle rispettive responsabilità.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti dell'imputato, attesa l'efficacia del giudicato assolutorio nei confronti dell'attrice, costituitasi parte civile nel processo penale, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. ed accoglieva, invece, la domanda risarcitoria proposta nei confronti dei genitori, poiché al giudizio penale questi avevano partecipato a titolo di responsabili civili per il fatto altrui, mentre in sede civile si faceva questione di una responsabilità per fatto proprio ex art. 2051 c.c.

La Corte di appello confermava la decisione di primo grado.

I convenuti proponevano ricorso in cassazione che era rigettato.

La questione

La questione in esame è la seguente: a quali condizioni il giudicato penale assolutorio non spiega effetti nei confronti del responsabile civile?

La soluzione giuridica

In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651,653 e 654 c.p.p., costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass., sez. un., n. 1768/2011)

In ogni caso, la sentenza penale ha «effetto di giudicato» nel giudizio civile di risarcimento del danno quando ricorrano tre condizioni:

a) che la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento;

b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;

c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. Pertanto, solo ove ricorrano congiuntamente tutte e tre queste condizioni si produce il c.d. effetto di vincolo, ovvero l'impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile - come disciplinato dal vigente codice di procedura penale del 1988 (ai sensi degli artt. 652 e 654), a differenza di quello previgente (art. 25) l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato. Inoltre, l'autorità del giudicato (anche penale) copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione (c.d. "giudicato esplicito"), ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisione - costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (c.d "giudicato implicito"), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato. Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente dal giudicato penale (Cass. n. 4498/2016; Cass. n. 3376/2011; Cass. n. 19559/2006).

L'efficacia oggettiva della sentenza irrevocabile di assoluzione riguarda l'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'esercizio di una facoltà legittima o nell'adempimento di un dovere).

L'art. 652 c.p.p. attribuisce esclusiva rilevanza al positivo e concreto “accertamento” (che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) compiuto dal giudice e contenuto in sentenza, non alla semplice formula utilizzata. Pertanto, non bisogna avere riguardo al solo dispositivo, ma all'intera motivazione (Cass. n. 4622/1987), in cui il giudice penale ha il dovere di precisare i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie (art. 546, 1° co., lett. e), c.p.p.).

Peraltro, l'efficacia della pronuncia assolutoria non è rilevabile d'ufficio da parte del giudice civile, ma deve essere eccepita dalla parte interessata (imputato o responsabile civile), a carico della quale è posto anche l'onere di provare che sia stato effettivamente garantito il diritto al contraddittorio della parte avversa (Cass. n. 6416/1985).

Ad ogni buon conto, l'effetto preclusivo del giudicato penale, espresso dalla formula “il fatto non sussiste”, si riferisce al nucleo oggettivo del reato comprensivo degli elementi che concorrono a costituirlo, quali la condotta commissiva o omissiva, l'evento ed il nesso di causalità materiale. Ciò vuole dire che l'assoluzione dell'incolpato con la formula il fatto non sussiste non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (Cass. 24342/2015; Cass. n. 24862/2010; Cass., n. 9508/2007; Cass. n. 1678/1999).

Infine, deve rilevarsi che l'art. 652 c.p.p., come già detto, dà rilievo soltanto all'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, o che è stato compiuto nell'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima.

Qualunque altro accertamento, pur avendo forza di giudicato in sede penale, risulta irrilevante nel giudizio civile (e amministrativo) di danno. La norma in esame, quindi, come riconosciuto dalla prevalente dottrina, è di stretta interpretazione, in quanto norma eccezionale che deroga al generale principio del favor separationis.

Secondo tale impostazione, in particolare, non avrà efficacia alcuna, in sede civile, l'accertamento che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. In tali ipotesi, infatti, la sentenza è di assoluzione, ma presuppone l'accertamento che il fatto sussiste e che l'imputato lo ha commesso, e cioè presuppone gli elementi di segno opposto a quelli che possono avere efficacia di giudicato in base al 1° comma dell'art. 652 c.p.p.

La tesi dottrinaria sopra riportata, tuttavia, non è condivisa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, analogamente a quanto già avveniva con riguardo all'art. 25 del vecchio codice, anche l'art. 652 c.p.p., avente contenuto pressoché identico, deve essere estensivamente interpretato, a salvaguardia del principio dell'unità della funzione giurisdizionale, nel senso che non solo l'assoluzione dell'imputato, all'esito del dibattimento, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ma anche l'assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” (adottata, di regola, per carenza dell'elemento psicologico del reato) ha efficacia preclusiva nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, ogni qual volta l'illecito civile sia caratterizzato, dal punto di vista psicologico, in maniera identica all'illecito penale (Cass. n. 9795/2001).

Osservazioni

Con la sentenza penale di condanna, la domanda civile non necessariamente deve essere accolta, in quanto, ove il giudice ritenga non sussistere il danno dedotto (ovvero che tale danno non sia connesso al reato), egli rigetterà la domanda di parte civile: l'art. 538 comma 1, c.p.p., prevede, difatti, che, quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice "decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno", con disposizione innovativa rispetto al vecchio codice.

In tal caso, la sentenza di condanna penale, pronunciando altresì sull'azione civile, ha efficacia preclusiva di un nuovo giudizio in sede sua propria - a meno che, nel successivo e autonomo giudizio civile, il danneggiato già costituitosi parte civile non faccia valere diverse e distinte ragioni di danno, ovvero rappresenti un petitum diverso da quello originario.

In caso di sentenza penale di assoluzione o di non doversi procedere, invece, il giudice non si pronuncia sull'azione civile, la quale potrà essere comunque riproposta nella sede sua propria, in quanto, a differenza che nel codice abrogato, il codice vigente non prevede formule di proscioglimento preclusive alla sua riproposizione, ma soltanto accertamenti ostativi, se fatti valere in sede civile, all'accoglimento del merito della domanda di chi si pretende danneggiato dal reato. L'art. 652 c.p.p., infatti, a differenza dell'art. 25 codice abrogato, non prevede, in caso di sentenza dibattimentale di assoluzione, il divieto di riproporre l'azione civile in sede propria, ma soltanto l'efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, di taluni accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di chi sia costituito o sia stato posto in grado di costituirsi parte civile, e non abbia esercitato l'azione civile ai sensi dell'art. 75 comma 2, c.p.p., cioè ab initio nella sede propria.

Pertanto, l'efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, della (sola) sentenza irrevocabile di assoluzione non è illimitata: e ciò assume una dirimente rilevanza (e, al contempo, conferma) nel caso posto all'attenzione della pronuncia in commento, in cui - in piena applicazione dei principi innanzi richiamati - oggetto del giudizio è l'accertamento della responsabilità dei responsabili civili per fatto proprio (non già altrui) da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., mentre nel processo penale i due coniugi partecipavano soltanto quali responsabili civili per fatto altrui, in relazione alla posizione dell'imputato.

Di tal che, il giudicato assolutorio nel giudizio penale a favore del solo imputato non può esimere coloro che in quel giudizio partecipavano quali responsabili civili per il fatto altrui - e, cioè, appunto dell'imputato, poi assolto - da un eventuale addebito risarcitorio per fatto o titolo proprio che sia sorretto da un accertamento della rispettiva responsabilità compiuto in sede civile pur a séguito di un processo penale in cui la parte civile si era costituita.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato e, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 c.p.p., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (Cass. n. 20252/2014).

Nel caso di specie, nel processo penale i genitori dell'imputato, citati come responsabili civili, erano chiamati a rispondere del fatto penalmente illecito contestato al loro figlio, mentre nel processo civile i ricorrenti sono stati chiamati a rispondere per il fatto proprio in relazione alla custodia di un bene di loro proprietà.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2051 c.c. non è sufficiente - ed è anzi del tutto irrilevante - la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che - quanto ai fatti materiali e del terzo, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, nonché, quanto a quelli del danneggiato, per anche sola sua colpa - sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest'ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota.

In altri termini, allorquando al responsabile civile sono ascritti fatti differenti da quelli oggetto di accertamento nel processo penale il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651 e 651-bis c.p.p., non si potrebbe produrre nei confronti del responsabile civile con la conseguenza che il giudicato assolutorio del danneggiante- imputato o quello del suo proscioglimento per particolare tenuità del fatto non avranno effetto verso il responsabile civile nel giudizio di danno (Cass., sez. un., 13662/2019).

In definitiva, l'assoluzione dell'imputato per la conseguita esclusione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato per cui era stato soggetto a procedimento penale non giova a coloro che, pur essendovi stati coinvolti a titolo di responsabili civili per il fatto di quegli, siano chiamati, separatamente e successivamente, a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli a diverso titolo e, in ogni caso, per un titolo proprio, quale quello del custode per i danni cagionati dalla cosa custodita. 

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