Dimissioni volontarie, capacità lavorativa e dovere di mantenimento dei figli

La Redazione
29 Gennaio 2026

Il genitore non può invocare le proprie dimissioni volontarie per ridurre l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, poiché l’obbligo permane in base alla capacità lavorativa generica e al profilo professionale concretamente valorizzabile.

In tema di mantenimento della prole, lo stato di disoccupazione del genitore non esclude di per sé l’obbligo contributivo, che va commisurato alla capacità lavorativa generica e alle complessive potenzialità reddituali, desumibili anche dal percorso professionale e formativo. Ne consegue che le dimissioni volontarie dal precedente impiego non possono essere poste a fondamento della richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, risolvendosi in una scelta irrazionale e contraria ai doveri verso il figlio minore.

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