Violazione degli obblighi di assistenza familiare e accertamento dello stato di bisogno del figlio minorenne
29 Gennaio 2026
Massima Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minorenne ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo. Il caso La Corte di appello, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado, aveva condannato un padre per il reato di cui all'art. 570 c.p., in quanto quest'ultimo aveva omesso di versare alla ex convivente la somma mensile, stabilita dal Tribunale, per il mantenimento del figlio minorenne, facendo così mancare al piccolo i dovuti mezzi di sussistenza. L'uomo decideva, quindi, di ricorrere in cassazione in quanto, a suo dire, la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto presunto lo stato di bisogno del figlio minorenne, senza tener conto del mutato orientamento di legittimità che ne escluderebbe la sussistenza ove altri familiari abbiano provveduto al mantenimento del minore. La questione Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p.c., come deve essere accertato il presupposto dello stato di bisogno del figlio minorenne? Le soluzioni giuridiche La questione affrontata dalla pronuncia in esame impone una breve digressione in merito all'istituto della violazione degli obblighi di assistenza familiare, avuto particolare riguardo al tema dell'accertamento dello stato di bisogno del figlio minorenne. Come noto, la norma di cui all'art. 570 c.p., è volta a colpire quella condotta di inosservanza agli obblighi di assistenza economica che si traduca anche nella deprivazione dei bisogni della vita quotidiana, in conformità al bene giuridico protetto, da individuarsi nell'ordine familiare e negli obblighi di assistenza in tale ambito, con specifico riguardo alla solidarietà nei confronti dei familiari che si trovino in stato d'indigenza, che sono, secondo la tassativa elencazione contenuta nella norma de qua, i discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge con cui non si sia legalmente separati. In particolare, quanto alla nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento), nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, devono ritenersi compresi non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad es.: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione etc.) da apprezzarsi non già in modo assoluto, ma in rapporto alle reali capacità economiche ed al tenore di vita personale del soggetto obbligato. Quanto, invece, alla prova dello stato di bisogno del figlio minorenne, nella giurisprudenza di legittimità, si registrano due diversi orientamenti. Un primo orientamento, ritiene che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenti “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza e che entrambi i genitori siano tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Di conseguenza, secondo tale indirizzo, il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore (v. Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 2019, n. 17766 e Cass. pen., sez. VI, 3 febbraio 2010, n. 14906). Secondo un diverso e minoritario orientamento, invece, richiamato nel caso in esame dal ricorrente, il reato ex art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., può ritenersi insussistente solo ove sia dimostrato che, malgrado l'accertato inadempimento dell'imputato all'obbligo di contribuzione a suo carico nei confronti dei figli minori, costoro non versassero in stato di bisogno, stante il mantenimento loro fornito dall'altro genitore tale da comprendere e superare l'approvvigionamento dei mezzi di sussistenza che includono non solo quanto necessario per la sopravvivenza vitale, ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (cfr. Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2022, n. 21026 e Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 2022, n. 12190). Orbene, a fronte dei due diversi indirizzi appena ricordati, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte di appello si sia correttamente uniformata al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo. Pertanto, a fronte di tali considerazioni, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'orientamento consolidato sopra riportato in tema di accertamento dello stato di bisogno del figlio minore non può ritenersi superato da isolate pronunce che non trovano alcun fondamento nella normativa di legge rimasta sul punto immutata. Osservazioni Sotto altro profilo penalistico, la pronuncia in esame si presenta interessante anche per ciò che riguarda il profilo dell’omessa valutazione delle richieste subordinate avanzate in sede di conclusioni scritte dalla difesa in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sul punto, infatti, la Corte di cassazione ricorda che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. |