Rimborso delle spese per il mantenimento del figlio e danno da deprivazione genitoriale
30 Gennaio 2026
Massima Il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio ha azione di regresso nei confronti dell’altro genitore per ottenere il rimborso delle relative spese; tale azione, tuttavia, non può estendersi a favore di chi non abbia personalmente sostenuto gli esborsi (potendo essere esperita esclusivamente da colui che abbia sopportato in proprio l’onere economico), né può fondarsi su presunzioni ove siano emersi in giudizio contributi spontanei provenienti da terzi, in quanto, opinando diversamente, si rischierebbe di attribuire un’indebita utilità patrimoniale in assenza di un reale pregiudizio subito. Inoltre, la mancata assunzione delle responsabilità genitoriali determina la lesione del diritto del figlio al riconoscimento e alla presenza paterna (diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti), con conseguente diritto al risarcimento del danno da illecito endofamiliare. Il caso La vicenda tra origine dalla sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato, su istanza della madre e del figlio, la paternità naturale del convenuto (a cui la donna, all’epoca del concepimento, era legata da una relazione sentimentale) decidendo altresì sui consequenziali profili risarcitori, di mantenimento e di rimborso per le spese sostenute, nonché compensando le spese della C.T.U. genetica e quelle di lite. In particolare, tale pronuncia – appellata innanzi alla Corte di Appello di Bari – aveva rigettato le domande di natura economica volte ad ottenere tanto il rimborso delle spese asseritamente sostenute (con decorrenza dal momento della nascita sino al compimento della maggiore età) per la crescita del figlio stesso, quanto l’accertamento dell’obbligo di mantenimento mensile per il periodo successivo il conseguimento della capacità d’agire; e, dall’altro lato aveva riconosciuto il risarcimento del danno da illecito aquiliano endofamiliare, esclusivamente per il periodo in cui il ragazzo (venuta meno la consapevolezza di avere come genitore il coniuge della madre) apprendeva dell’esistenza del padre biologico, in quanto proprio da tale momento si sarebbe concretizzato il “vuoto affettivo”. La questione La decisione della Corte di Appello di Bari appare sicuramente significativa, affrontando rilevanti questioni che, per quanto di interesse, possono essere così individuate. Quale è la natura giuridica e il regime probatorio del diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio? Inoltre, nel caso in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi connessi allo status di genitore, entro quali limiti il disinteresse e la mancata assunzione della responsabilità genitoriale possono essere fonte di responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare? Ed ancora, da quando decorre tale diritto al risarcimento del danno non patrimoniale? Le soluzioni giuridiche La prima questione da affrontare riguarda l'esperibilità, la qualificazione giuridica e il regime probatorio della domanda di rimborso pro quota delle spese integralmente sostenute, fino al momento della dichiarazione giudiziale di paternità (ovvero, come nel caso di specie, sino al raggiungimento della maggiore età), da uno dei genitori per crescere e mantenere il figlio. Ebbene, per rispondere all'interrogativo occorre preliminarmente considerare che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste (ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.) per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda (Cass., sez. I, 7 febbraio 2023, n. 3661); l'obbligazione è invero di natura solidale e trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroagisce al momento della nascita del figlio (Trib. Bari, sez. I, 21 aprile 2023, n. 1505). Ed infatti, come noto, il diritto del figlio (nato fuori dal matrimonio) ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori sorge e decorre fin dal momento della nascita del medesimo, in quanto la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento (art. 277 c.c.); tale obbligo, del resto, è «direttamente desumibile dal sistema di protezione della filiazione stabilito nell'art. 30 Cost., commi 1 e 2» e «non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori». Nella medesima prospettiva, pertanto, si è di recente ribadito – da parte della giurisprudenza di merito – come «anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore, per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità naturale o al riconoscimento successivo, di contribuirvi» (Trib. Nola, sez. II, 16 gennaio 2025, n. 128; Trib. Pisa, sez. I, 4 agosto 2023, n. 1017). Parimenti, appare pressoché pacifico, con riferimento alla qualificazione del diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, che lo stesso abbia natura in senso lato indennitaria (Cass., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 28520; Cass., sez. I, 28 marzo 2023, n. 8762; Cass., sez. I, 25 maggio 2022, n. 16916), in quanto diretto ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il suo mantenimento (Trib. Messina, sez. I, 4 agosto 2023, n. 1488). Ne deriva che «ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare» il Giudice «può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza» (Cass., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 28520; Cass., sez. I, 13 giugno 2022, n. 19009). Ciò posto, nella decisione in commento, il Collegio Giudicante – nel confermare la pronuncia appellata – ha rigettato la domanda di rimborso spese, in ragione tanto della totale assenza di documentazione idonea a comprovare gli effettivi esborsi da parte della madre, quanto dell'emersione di elementi che hanno fatto ritenere come, in realtà, le esigenze economiche del minore fossero state soddisfatte adeguatamente attraverso il sostegno spontaneo offerto dal nuovo compagno della madre e dai genitori di quest'ultima. In particolare, nella vicenda considerata, è stata ritenuta decisiva la circostanza per cui parte attrice (e appellante) non avrebbe prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare, anche solo indiziariamente, le spese che affermava di aver sostenuto per il figlio e le fonti di provenienza delle relative risorse finanziarie impiegate; nel medesimo senso, peraltro, è stato valorizzato il fatto che nel corso dell'istruzione probatoria è emerso che il nuovo compagno della madre ed i familiari di quest'ultima avevano spontaneamente provveduto al mantenimento del minore. Secondo entrambe le decisioni, quindi, non sarebbe stata fornita la prova che gli oneri economici vennero sopportati, in qualche misura, dalla madre che ne chiedeva il rimborso pro quota, risultando, invece, corrisposti da terzi estranei al rapporto di filiazione. A tal fine – partendo, correttamente, dalla natura solidale dell'obbligazione di mantenimento (Cass., sez. I, 30 maggio 2023, n. 15098) – l'iter argomentativo si incentra sul fatto che il diritto al rimborso delle spese anticipate da un genitore trova il suo fondamento in un'azione di regresso (art. 1299 c.c.) diretta a riequilibrare i rapporti interni tra i genitori stessi laddove, uno di essi, abbia sostenuto integralmente gli oneri che avrebbero dovuto gravare su entrambi. L'orientamento richiamato condivide, così, il seguente principio: «quando al mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori, allo stesso spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali» (Cass., sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124; Cass., sez. I, 22 novembre 2000, n. 15063); diritto di regresso che, in quanto tale, «presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione, quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa» (Cass., sez. I, 4 novembre 2010, n. 22506; Trib. Roma, 9 maggio 2017, n. 9191). La logica conseguenza che ne deriva, allora, viene sinteticamente compendiata nell'affermazione per cui «l'azione di regresso è funzionale a garantire il rimborso esclusivamente a colui che abbia sopportato in proprio l'onere economico; essa non può estendersi a favore di chi non abbia personalmente sostenuto gli esborsi, né può fondarsi su presunzioni ove siano emersi in giudizio contributi spontanei provenienti da terzi; diversamente, si rischierebbe di attribuire un'indebita utilità patrimoniale in assenza di un reale pregiudizio subito» (C.d.A. Bari, sez. I, 16 settembre 2025, pubblicata il 1 ottobre 2025, n. 1370). In definitiva, «trattandosi di rimborso di spese già sostenute, il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva degli esborsi effettivamente sostenuti» (Trib. Vicenza, sez. II, 22 maggio 2023, n. 935). Risolta, per tale via, la prima problematica, di estremo e sicuro interesse si presenta anche la seconda tematica esaminata: vale a dire quella inerente alla concretizzazione del danno evento da parte del figlio – inteso come percezione del vuoto affettivo cagionato dalla assenza (o privazione) della figura paterna – e, quindi, della conseguente decorrenza del risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. Ormai da tempo, infatti, si afferma pacificamente che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (tra cui, evidentemente, il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare – ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti – gli estremi dell'illecito civile, dando luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass., sez. VI, 28 novembre 2022, n. 34986; Cass., sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148). In materia, come detto, costituisce opinione consolidata che, in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi altresì un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore (Cass., sez. I, 5 agosto 2024, n. 21964). Nella fattispecie in commento, allora, come anticipato, tutto ruota intorno alla rilevanza del momento in cui il figlio ebbe a scoprire dell'esistenza del padre biologico (avendo vissuto, in precedenza, nella consapevolezza di avere come genitore il convivente e poi coniuge della madre, dal quale aveva evidentemente ricevuto cura, sostegno e attenzioni tali da sopperire alla mancanza della reale figura paterna), onde l'interrogativo sulla necessità o meno (come rispettivamente ritenuto dal Giudice di prime cure e dalla Corte di Appello) di individuare i momenti della sua esistenza in cui la mancata presenza della figura genitoriale avrebbe costituito un pregiudizio per la sua crescita e per il suo sviluppo sul piano personale o umano. Ebbene, la Corte di Appello di Bari, al fine di ancorare la decorrenza del risarcimento del danno al tempo della nascita, ha innanzi tutto riconosciuto la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana del genitore biologico e, segnatamente, la «consapevolezza circa il non affatto irrisorio grado di probabilità della sua paternità», tanto da proporre alla allora partner di contrarre matrimonio e costituire un nucleo familiare insieme al nascituro (C.d.A. Bari, sez. I, 16 settembre 2025, pubblicata il 1 ottobre 2025, n. 1370). In particolare, è risultato decisivo il fatto che il convenuto–appellato «non ha dimostrato di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di percepire il … legame genitoriale»; rapporto di filiazione che, all'opposto, appariva «in realtà presumibile in termini di qualificata verosimiglianza e plausibilità», come tale idoneo ad «evitare il comportamento abbandonico, fonte di responsabilità per lesione della sfera parentale, fin dal momento della sua nascita» (C.d.A. Bari, sez. I, 16 settembre 2025, pubblicata il 1 ottobre 2025, n. 1370). L'impostazione seguita affonda le radici in quei consolidati indirizzi ermeneutici secondo cui, affinché possa configurarsi illecito endofamiliare per mancato riconoscimento di paternità, è necessario che vi sia la consapevolezza nel genitore della procreazione (Trib. Torino, 10 ottobre 2023, n. 3851), la quale – non dovendo coincidere con la certezza assoluta, derivante solo dalla prova ematologica – può desumersi (oltre che dalla coincidenza temporale tra l'esistenza di una relazione a carattere affettivo tra i futuri genitori) da una serie di indizi da cui possa emergere la chiara rappresentazione della verosimile derivazione biologica (Cass., sez. I, 9 agosto 2021, n. 22496); ed infatti, ciò che occorre verificare è proprio se il genitore abbia avuto o meno la possibilità di essere consapevole della probabilità della propria paternità e se ne abbia ignorato colpevolmente i segnali, così lasciando la prole priva della figura genitoriale e delle cure necessarie (Trib. Rimini, sez. I, 2 agosto 2023, n. 766). Si ritiene, infatti, che integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole – e, quindi, determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione – la condotta del genitore che abbia mostrato disinteresse nei confronti del figlio, non assolvendo, di conseguenza, ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione (Cass., sez. I, 28 novembre 2022, n. 34950). Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, la sentenza annotata traccia, in maniera netta e decisa la soluzione al quesito, riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale con decorrenza dal momento della nascita: «la mancata assunzione delle responsabilità genitoriali … ha indiscutibilmente determinato la lesione del diritto del figlio al riconoscimento e alla presenza paterna (diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti), che non può ritenersi insussistente, ancorché attenuata dalla figura “vicariante” del compagno/coniuge della madre», onde «s'impone il ristoro della sofferenza psicologica presuntivamente patita dal figlio, il cui pregiudizio esistenziale, sebbene mitigato dalla presenza della suddetta figura sostitutiva, è pur sempre sussistente alla luce della mancata costituzione del rapporto parentale, per fatto causalmente imputabile ad una condotta di non assolvimento degli obblighi connessi allo status di genitore» Osservazioni Dalla lettura della pronuncia emergono consolidati orientamenti la cui adesione sembrerebbe richiedere, tuttavia, quantomeno alcune ulteriori precisazioni e distinguo, dal momento che, a ben vedere, «la “ragion giuridica” è spesso tortuosa perché deve destreggiarsi come il navigante tra gli scogli e, quindi, collide con l'opinione comune che pretende dal diritto linearità, facile comprensibilità, certezza: pretende cioè che sia “diritto”, nel senso di non zigzagante» (G. Zagrebelsky, La Giustizia come professione, Einaudi, 2021, p. 19). In estrema sintesi, e per quanto di interesse, con riferimento alla prima questione, se è allora senz'altro corretto ritenere che – in via generale – incombe su chi agisce in giudizio per il regresso l'obbligo di comprovare di avere provveduto alle relative spese, ciononostante, nella concreta fattispecie esaminata non sembrerebbe assumere portata dirimente il fatto che al mantenimento del figlio abbiano provveduto in via spontanea, non la madre, bensì altri familiari (quali, il nuovo compagno e i nonni materni); ed infatti, posta comunque la natura indennitaria del diritto al rimborso (che, pertanto, «non ha natura risarcitoria, bensì restitutoria»: E. Andreola, Il danno da mancato riconoscimento del figlio, in Fam. dir., 2/2021, pp. 208 ss.), l'adempimento spontaneo del mantenimento del minore da parte di terzi sembrerebbe piuttosto evocare i doveri di natura morale e sociale. Ed invero, già da tempo, si riconosce come eventuali contribuzioni di un convivente all'altro debbano essere intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo il quale, quindi, non può non implicare manifestazioni di assistenza morale e materiale. Se è vero, dunque, che la solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo si esprime, non di rado, anche in rapporti di natura patrimoniale, in attribuzioni finanziarie, in dazioni di denaro o altri beni, allora, non vi è chi non veda come tale principio possa essere vieppiù applicato anche alle prestazioni effettuate in favore del figlio dell'altro partner. In definitiva e così impostato il discorso, l'interprete non tarda a scorgere come, in talune pronunce, sia stato riconosciuto il diritto al rimborso – il cui ammontare è stato peraltro determinato in via equitativa – proprio nelle ipotesi in cui il genitore non aveva fornito alcuna prova su quali e quante fossero state le spese sostenute per il figlio nei vari periodi di vita e di crescita di questi (Trib. Nola, sez. II, 16 gennaio 2025, n. 128). Infine, quanto alla tematica dell'illecito endofamiliare non si può non osservare come la mancata assunzione della responsabilità genitoriale non possa configurare un danno in re ipsaper una «sofferenza psicologica presuntivamente patita dal figlio», in quanto il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato nella sua esistenza e gravità. Non esiste, infatti, alcun automatismo tra la violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione e il risarcimento del danno, essendo piuttosto necessario che la condotta del genitore abbia prodotto un danno ingiusto da perdita, privazione e preclusione, inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura esistenziale; danno che, evidentemente, deve essere valutato in base agli atti acquisiti al processo e parametrato tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni genitoriali e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute dei figli (Trib. Savona, 13 gennaio 2020, n. 50). Pertanto, ai fini dell'accertamento del danno non patrimoniale, sarebbe stata indispensabile una individuazione precisa delle esatte conseguenze sofferte dal figlio, vuoi sul piano del danno morale vuoi sulla sfera dinamico-relazionale (Cass., sez. I, 13 ottobre 2023, n. 28551), dovendosi sempre riflettere sul fatto che «il danno effettivamente patito dalla prole va … allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni, potendosi escludere che la mera violazione dei doveri genitoriali integri un danno in re ipsa» (cfr. V.C. Meccola, Illecito endofamiliare e danno da privazione del rapporto affettivo genitore-figlio, in Ius Civile, 6/2021). Per concludere, infine, non si può non accennare al delicato tema – pure considerato dalla decisione in epigrafe – del potere del giudice dell'impugnazione di procedere ad un nuovo regolamento delle statuizioni regolative degli oneri economici del processo di primo grado (costo della C.T.U. e spese legali). Tema – quello delle spese processuali – che, come è ovvio, esula dalla materia familiare, per espandersi in tutti i settori del contenzioso, posto che, più in generale, «le società contemporanee hanno una caratteristica in comune: sono … delle società inquiete», come emerge dal «diffondersi della litigiosità, intesa nel suo specifico significato giuridico di controversia legale» (S. Cotta, La litigiosità odierna. Considerazioni giuridico–culturali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, pp. 772 ss.). |