Accertamento della subordinazione: criteri qualificatori e limiti probatori dei verbali ispettivi
30 Gennaio 2026
Massima Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato; mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro, i quali possono, tuttavia, essere valutati globalmente ma solo come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Il caso La titolare di un’azienda agricola proponeva opposizione avverso un avviso di addebito INPS, emesso per il recupero di contributi previdenziali (euro 30.970,71) ritenuti dovuti in relazione ad un rapporto di lavoro che sorto originariamente tra le parti senza alcun vincolo di subordinazione veniva riqualificato come lavoro subordinato perché di fatto non formalizzato tra le parti. L’atto traeva origine da un verbale unico di accertamento e notificazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente che aveva ricostruito la prestazione lavorativa – protrattasi per più anni – nella forma del lavoro operaio agricolo comprendente anche mansioni di custode presso un’azienda agricola, con messa a disposizione di un alloggio e corresponsione di corrispettivi e rimborsi spese con cadenza mensile. L’azienda (l’opponente) contestava però la ricostruzione ispettiva, sostenendo che i rapporti tra le parti avessero natura diversa: il soggetto indicato come lavoratore avrebbe già occupato e – di fatto – condotto l’azienda (anche in forza di un contratto agrario stipulato con il precedente proprietario) e avrebbe gestito – sulla base di specifici accordi - cavalli propri e di terzi con permanenza in loco, tollerata unicamente per ragioni abitative e organizzative. Ammessa istruttoria testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione. La questione Nel giudizio di opposizione ad un avviso di addebito da parte dell’INPS come deve essere accertata e provata la subordinazione, quale requisito imprescindibile della pretesa contributiva e quale rilievo assumono, a tal fine, il verbale ispettivo e le dichiarazioni in esso trasfuse, nonché il riparto dell’onere probatorio tra le parti? Le soluzioni giuridiche Il Tribunale, anzitutto, qualifica il verbale ispettivo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. e ne delimita l’efficacia probatoria alla luce dell’art. 2700 c.c. Ne deriva che il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, nonché dell’avvenuta resa delle dichiarazioni ivi riportate e della loro provenienza. Resta invece esclusa la forza probatoria privilegiata con riguardo alle valutazioni e agli apprezzamenti del verbalizzante, così come rispetto ai fatti appresi da terzi o ricostruiti in via meramente induttiva. Quanto al riparto dell’onere probatorio, la sentenza ribadisce che, anche nell’azione di accertamento negativo promossa dal contribuente, l’ente intimante opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a provare in concreto i fatti costitutivi della pretesa. Nel merito della qualificazione del rapporto, il Tribunale richiama i principi di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato nella sua concretezza (plus valet quod agitur quam quod concipitur), imponendo di dover sempre verificare le modalità effettive di svolgimento della prestazione lavorativa ed il concreto atteggiarsi dei poteri datoriali, ricordando che ai fini della individuazione della subordinazione quale soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro gli elementi quali continuità, inserimento nell’organizzazione, rispetto di un orario di lavoro, forma della retribuzione ed assenza di un rischio in proprio possono essere valorizzati soltanto in via indiziaria ed in assenza di elementi contrari che riconducano invece il rapporto di lavoro ad altra più corretta qualificazione giuridica. Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale rileva che l’istruttoria ha restituito come dato certo la presenza di attività lavorativa del soggetto in azienda (in particolare con compiti di accudimento dei cavalli), ma non ha offerto riscontri specifici in merito all’esercizio di poteri direttivi e organizzativi da parte dell’opponente né della effettiva riconducibilità dell’attività ad un concreto vincolo di subordinazione. Le deposizioni raccolte risultano, in larga parte, limitate a confermare la costante operatività del soggetto e, quando evocano la qualifica di “dipendente”, rinviano a riferimenti indiretti, senza conoscenza diretta di retribuzione, ordini, modalità etero-dirette, o effettivo inserimento gerarchico. In conclusione, difettando la prova della subordinazione quale presupposto dell’obbligo contributivo, il Tribunale annulla l’avviso di addebito emesso dall’INPS e dichiara non dovute le somme intimante; compensa integralmente le spese, valorizzando peraltro alcune difficoltà ricostruttive della fattispecie generate anche dalla mancata formalizzazione trasparente dei rapporti tra le parti. Osservazioni La pronuncia offre indicazioni utili, sul piano difensivo e dell'istruttoria, nei giudizi in cui la pretesa contributiva si fonda esclusivamente su un accertamento ispettivo. In particolare, chiarisce che non è sufficiente contestare in modo generico la subordinazione: occorre piuttosto ricostruire in concreto l'assetto dei rapporti e far emergere elementi incompatibili con l'assoggettamento al potere direttivo e organizzativo, anche attraverso documentazione e fatti storici che attestino l'autonomia gestionale e l'assenza di inserimento gerarchico. In sostanza i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che sia emerso dalla verifica ispettiva. Valutazione che non è peraltro censurabile in Cassazione perché legata all'analisi delle risultanze del caso concreto. Solo qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario aventi funzione indiziaria i quali accertano in via indiretta l'esistenza in quanto evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. Cass. sez. lav. 24 luglio 2023, n. 22083; Cas. civ. sez. lav. 15 giugno 1999, n. 5960). Sulla base di tali considerazioni, parimenti, la sentenza mette in guardia dal rischio – frequente nelle verifiche ispettive fondate soprattutto su elementi indiziari – di confondere la prova della mera prestazione e della presenza stabile con la prova della subordinazione, che richiede riscontri specifici dell'etero-direzione (ordini, vincoli organizzativi, controllo, rendicontazione). In particolare, l'unico elemento certo che sarebbe emerso è che il lavoratore fosse impegnato nello svolgimento di attività lavorativa presso l'azienda agricola: dato che è stato ritenuto insufficiente a comprovare l'esistenza di un lavoro di natura subordinata alle dipendenze dell'azienda. Sul piano processuale, infine, la distinzione tra l'attestazione dell'avvenuta resa di dichiarazioni in sede ispettiva e l'attendibilità del loro contenuto impone di verificare la fonte delle informazioni: quando l'impianto dell'accertamento poggia su dichiarazioni indirette o su valutazioni del verbalizzante, diventa decisivo escutere i soggetti informati e ricostruire documentalmente la genesi dei rapporti e le modalità di svolgimento delle attività (nel caso specifico il lavoratore gestiva anche cavalli di proprietà individuale risultando per lui più agevole usufruire anche di un alloggio), al fine di evitare letture apodittiche soprattutto dei flussi economici erroneamente interpretati come retribuzione. |