Conflitto tra privilegio speciale immobiliare da reato e credito ipotecario: le Sezioni Unite fanno chiarezza
Pasqualina Farina
02 Febbraio 2026
Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell'art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all'art. 316, comma 2, c.p.p. se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro.
Questione controversa
Nell'ambito della responsabilità patrimoniale va chiarito se il creditore che gode del privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. (per spese di giustizia e per le somme spettanti dal danneggiato da reato a titolo di risarcimento) deve essere preferito, nella distribuzione del ricavato, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se prevale l'ipoteca anteriore, in deroga al disposto dell'art. 2748, comma 2, c.c.
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Il Collegio remittente (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2024, n. 19314) si è interrogato sulla possibilità di estendere al concorso tra privilegio speciale immobiliare disciplinato dall'art. 316, comma 4, c.p.p. e l'ipoteca iscritta anteriormente, i principi espressi dalle SU (Cass., 1° ottobre 2009, n. 21045) sia pure in riferimento al diverso caso del conflitto tra il privilegio immobiliare che assiste i crediti del promissario acquirente in caso di mancata attuazione del preliminare (art. 2775-bis c.c.) e i crediti ipotecari anteriori.
Tale assunto riposa sul rilievo che, sebbene anche il privilegio ex art. 316 c.p.p. abbia natura trascrizionale, già ai sensi dell'art. 2748, comma secondo, c.c. (che regola i rapporti tra creditori privilegiati ed ipotecari) dovrebbe prevalere sull'ipoteca a prescindere dalla data di iscrizione della garanzia reale; e su quello che (non solo la giurisprudenza penale di legittimità si è espressa per la prevalenza del privilegio sui crediti ipotecari ma) pare dubbia la possibilità di applicare un criterio temporale di soluzione del conflitto tra le cause di prelazione affidato al principio prius in tempore, potior in jure, senza valorizzare la causa del credito e la particolare tutela di cui beneficiano i crediti da reato.
Sotto altro profilo, l'interesse sotteso al privilegio ex art. 316 c.p.p. non sembra proteggere i soli interessi di natura individuale del soggetto danneggiato dal reato (la parte civile), ma anche interessi pubblicistici. Basti al riguardo considerare che il sequestro può essere domandato dal PM a garanzia del «pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato», e che la tutela «economica» (mediante riconoscimento di un indennizzo) delle vittime di reati intenzionali violenti trova fondamento nell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE e integra uno strumento complementare di protezione della vittima di qualsiasi reato.
Per una diversa impostazione la tutela del credito da reato nel giudizio penale è solo eventuale, poiché subordinata alla costituzione di parte civile ed alla costituzione del privilegio, che a sua volta presuppone l'emissione e l'esecuzione del sequestro conservativo. In altre parole: il risarcimento non può considerarsi un necessario completamento della pretesa punitiva dello Stato che tende al ripristino dell'ordine giuridico violato.
Non sempre, difatti, la tutela delle ragioni dei creditori ipotecari arretra rispetto ad interessi pubblici: nella disciplina delle misure ablative penali, i diritti di garanzia dei terzi non sono automaticamente sacrificati dalla confisca ex art. 240 c.p., ma sono fatti salvi ad es. nel caso in cui il terzo sia in buona fede o nel caso di affidamento incolpevole (Cass. pen., sez. un., n. 9/1994 e 9/1999, Cass. pen., n. 29951/2004).
Analoga salvezza si rinviene, alle particolari condizioni ivi prescritte, nell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 in tema di misure di prevenzione penali; tant'è che, riguardo alla confisca degli immobili abusivi, la Consulta ha dichiarato illegittimi gli artt. 7, comma 3, e 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 laddove non facevano salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire la costruzione (così Corte cost., n. 160/2024).
Rimessione alle Sezioni Unite
La terza sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 19314/2024, per risolvere il conflitto tra il credito derivante dall'art. 316, comma 2, c.p.p. e quello assistito da ipoteca, presentando «aspetti di maggiore complessità e delicatezza» escludendo l'applicazione analogica dei principi espressi da Cass., 1° ottobre 2009, n. 21045 cit., ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente, perché valuti l'assegnazione della trattazione dello stesso alle Sezioni Unite, trattandosi di una questione, di massima di particolare importanza «sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste ultime vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte».
Principio di diritto
Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell'art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all'art. 316, comma 2, c.p.p. se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro.
Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 29 dicembre 2025, n. 34681
Per il Supremo Collegio, la speciale tutela del credito da reato – e di quello risarcitorio della vittima – riconosciuta dalla normativa interna e da quella comunitaria non fornisce argomenti che consentono di superare il criterio di priorità temporale.
Per la Corte la consumazione di un reato può incidere su diritti fondamentali della persona e l'eventuale postergazione nel conflitto con i crediti ipotecari anteriori espone tali diritti al rischio di rimanere insoddisfatti, dando prevalenza agli interessi di natura patrimoniale a scapito di istanze fondamentali della persona di cui all'art. 2 Cost.
Cionondimeno il credito da reato non gode di alcun privilegio ove non accertato in sede penale e qualora non siano adottate ed eseguite misure cautelari conservative. Costituiscono un approdo sicuro, a questo riguardo, le indicazioni della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 84/1992 e n. 113/2004) per cui in considerazione del carattere politico-economico dei criteri che orientano il legislatore nel riconoscimento della natura privilegiata di determinati crediti, non è consentito introdurre, sia pure con riguardo a posizioni creditorie che sottendono interessi di rango costituzionale, una causa di prelazione ulteriore, «con strutturazione di un autonomo modulo normativo» che «codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti».
In difetto di un vincolo di matrice costituzionale che imponga un carattere privilegiato ai crediti che sottendono interessi di rango ordinamentale primario, quali i diritti fondamentali, le Sezioni Unite a fortiori escludono una soluzione interpretativa per cui tali crediti prevalgano nell'ordine di pagamento pur in presenza di una scelta normativa di segno diverso, posta l'ampia discrezionalità del legislatore sul punto.
La pietra angolare su cui è costruita la motivazione è l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nell'individuazione dei crediti cui riconoscere natura privilegiata, in ordine alla scelta, generale o speciale, del privilegio e sulla graduazione all'interno dei crediti privilegiati; con la conseguenza che si può soltanto controllare – nell'ambito di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui è riferita la causa di prelazione (Corte cost., n. 84/1992, n. 113/2004, n. 40/1996, n. 101/2022). Da qui la ferma convinzione che il legislatore possa legittimamente stabilire un ordine di soddisfacimento ancorato non alla causa del credito, ma al tempo delle forme di pubblicità costitutiva del privilegio.
Nessun ruolo – precisano le Sezioni unite - può invece derivare dall'origine storica dei privilegi immobiliari (quale retaggio delle antiche ipoteche privilegiate, preferite alle ipoteche ordinarie poiché imposte a tutela di interessi pubblici), per riconoscere incondizionata prevalenza ai privilegi immobiliari sulle altre cause di prelazione: il privilegio ex artt. 316 c.p.p. è la diretta derivazione dell'ipoteca legale prevista dall'art. 189 c.p., già assoggettata, come ha osservato la dottrina, al criterio di graduazione.
In conclusione, il ragionamento seguito dalle Sezioni unite ci sembra corretto ove si consideri che l'art. 2748 c.c. presenta un carattere generale le cui eccezioni non possono trovare applicazione al di fuori dei casi tassativamente previsti. In buona sostanza se è possibile una deroga al rapporto intercorrente tra privilegio ed ipoteca di cui all'art 2748 c.c. occorre che tale deroga sia prevista normativamente e nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione in tal senso.
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