Se la casella PEC risulta satura si può procedere ad un secondo tentativo di consegna

La Redazione
02 Febbraio 2026

L'art. 60 c. 7 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, per le imprese e i professionisti, la notificazione degli avvisi e degli atti possa essere effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Qualora la casella risultasse satura, si può procedere con un secondo tentativo di consegna dopo almeno sette giorni; se quest'ultimo fallisce, si rende necessario un deposito telematico e la successiva pubblicazione sul sito, con avviso tramite lettera raccomandata. La mancata consegna della PEC invalida la notificazione stessa.

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