Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per morte del feto
02 Febbraio 2026
Massima La perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre». Il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c. Il caso Nel caso di specie, una giovane donna, giunta alla 41ª settimana di gravidanza, era stata ricoverata presso l’Ospedale con chiari segni di sofferenza fetale. Nonostante le evidenze cliniche e le ripetute richieste di intervento, i sanitari avevano omesso di procedere tempestivamente al parto cesareo. L’intervento veniva eseguito solo la mattina successiva, allorquando il feto nasceva ormai privo di vita per grave asfissia perinatale. In primo grado, il Tribunale riconosceva ai genitori un risarcimento pari al minimo tabellare previsto dalle Tabelle di Milano (165.000 euro ciascuno), considerando che il feto era nato morto, nonché considerata la brevissima durata del rapporto parentale e la giovane età dei genitori, che gli aveva consentito di generare altri due figli. Proposto appello dalla Azienda sanitaria e dalle Compagnie di assicurazione, tali importi venivano dimezzati dalla Corte d’Appello, la quale qualificava la perdita del feto come relazione affettiva solo “potenziale”. Giunta la causa in cassazione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello, affermando che la perdita del feto costituisce un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, non una mera perdita potenziale. La questione Nel caso deciso dalla sentenza in commento, la Suprema Corte affronta il tema della responsabilità sanitaria per la morte del feto causata da errore medico, e il conseguente risarcimento del danno in favore dei genitori. In particolare, la Corte, in questa pronuncia, confuta la tesi secondo cui la perdita del feto per malpractice medica debba qualificarsi come danno meramente potenziale, e non già come vero e proprio danno da perdita parentale. La soluzione giuridica In questa importante pronuncia, la Suprema Corte interviene nel dibattito sul risarcimento del danno da perdita del frutto del concepimento, dando continuità all'orientamento giurisprudenziale che equipara siffatto pregiudizio al danno da perdita del rapporto parentale e ritenendo applicabili, per la sua quantificazione, le tabelle milanesi (v., amplius, D. Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 961 e ss.). Secondo i giudici di legittimità, la relazione genitoriale nasce già durante la gestazione e si consolida progressivamente; sicché la morte del feto – imputabile a condotta colposa dei medici – lede un rapporto affettivo reale ed attuale, radicato nella sofferenza interiore dei genitori e nella loro quotidianità futura. Richiamando la propria ordinanza n. 26301/2021, la Corte ha ribadito che il danno va qualificato nella sua duplice dimensione: da un lato, come sofferenza morale soggettiva, come dolore e lacerazione interiore; dall'altro, quale danno dinamico-relazionale, inteso come alterazione delle abitudini e dei percorsi di vita. È quindi errato – osserva la Cassazione – ridurre automaticamente della metà i valori tabellari per la sola ragione che il feto non sia venuto alla luce vivo: tale riduzione contrasta con i principi costituzionali di tutela della maternità e della vita (artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.), nonché con l'art. 8 CEDU, che protegge la vita familiare. La Corte ha altresì confermato che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano il parametro di riferimento vincolante per tutti i giudici di merito, in quanto costituiscono una forma di “equità paritaria”, volta a garantire uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni. Il giudice può discostarsene solo con motivazione espressa ed adeguata alle peculiarità del caso concreto. Pertanto, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello dovrà ricalcolare il risarcimento applicando integralmente i valori delle Tabelle di Milano, personalizzando la liquidazione in ragione della particolare sofferenza dei genitori, con possibile incremento rispetto ai minimi previsti. Tutto ciò premesso e argomentato, il principio di diritto affermato dalla Corte prevede che, in tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile a omissioni o ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sofferenza interiore, quanto nella sua incidenza dinamico-relazionale sulla vita dei genitori: la sofferenza per la perdita del figlio, anche non nato, è danno parentale pienamente risarcibile, poiché il legame genitoriale si radica ben prima della nascita. Il giudice di merito è tenuto, pertanto, ad applicare i parametri delle Tabelle di Milano, modulandoli secondo le circostanze del caso concreto. Osservazioni Con questa decisione, la Corte di cassazione restituisce centralità alla dimensione affettiva della genitorialità, riaffermando il valore umano del concepito e riconoscendo il diritto dei genitori ad un equo ristoro, integrale secondo i criteri uniformi delle Tabelle di Milano. Grazie a questa recente pronuncia, può oggi definirsi massima di comune esperienza quella secondo cui, di norma, il rapporto genitoriale viene ad esistere già durante la vita prenatale, per consolidarsi progressivamente nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che il feto sia successivamente venuto alla luce in vita. Infatti, già durante la gravidanza il genitore comincia a viversi come tale, instaurando una relazione affettiva (oltre che strettamente biologica, da parte della madre) con il concepito, adeguando alla nuova situazione, al tempo stesso attuale e in fieri, la propria dimensione di vita. Ove, pertanto, l’illecito abbia causato la morte del feto, si produce in capo ai genitori una vera e propria lesione di un rapporto familiare: non solo potenziale, bensì, già in essere. La pronuncia esaminata orienta in modo chiaro la materia della responsabilità sanitaria: le domande di risarcimento per perdita del concepito devono essere formulate come danno parentale, con riferimento alle norme del codice civile, della Costituzione e della CEDU. Le Tabelle milanesi restano il parametro di riferimento per il calcolo del risarcimento, da utilizzare con un approccio flessibile ma coerente. Ogni riduzione automatica è esclusa: il valore deve essere personalizzato sulla base della sofferenza concreta e delle circostanze individuali. |