Mora risarcitoria e interessi compensativi devono essere oggetto di espressa domanda del danneggiato
28 Gennaio 2026
Il caso trae origine da un giudizio di responsabilità sanitaria per il decesso di un paziente, promosso dai congiunti nei confronti delle ASL di Foggia e BAT, con domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In primo grado entrambe le ASL vengono riconosciute corresponsabili e condannate al risarcimento, con manleva dell’ASL Foggia da parte della propria assicurazione. In appello, però, la Corte di Bari rigetta il gravame dell’ASL Foggia, dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’ASL BAT, accoglie in parte l’appello degli eredi (riconoscendo gli interessi legali sulle somme risarcitorie) e accoglie l’appello dell’assicurazione, escludendo la manleva per tardività della richiesta risarcitoria rispetto al periodo di efficacia della polizza claims made con retroattività decennale. La Cassazione conferma l’interpretazione della clausola claims made e la sua validità causale, richiamando il consolidato orientamento sulla piena legittimità di tali condizioni, anche in assenza di sunset clause, se il sinallagma risulta comunque salvaguardato. La svolta arriva sul profilo della mora: gli interessi compensativi sono qualificati come «distinto profilo di danno, causato dalla mora», che il danneggiato – se intende ottenerne il ristoro in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale – deve domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e le relative prove, anche presuntive. In mancanza di tale specifica domanda, il giudice non può liquidare d’ufficio gli interessi compensativi. Cassato sul punto il capo sugli interessi, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame della spettanza degli interessi compensativi e per la regolazione delle spese di legittimità. Fonte: Diritto e Giustizia |