L’estorsione del datore di lavoro ai danni del dipendente: dalla modifica unilaterale degli accordi patrimoniali intervenuti fra le parti alle minacce di licenziamento

02 Febbraio 2026

Con la pronuncia in commento la Sezione Sesta della Corte di cassazione ha evidenziato nuovamente gli elementi che giustificano la configurazione del delitto di cui all’art. 629c.p. e legittimano la formulazione del giudizio di responsabilità in capo al soggetto che abbia realizzato una condotta estorsiva a mezzo dello strumento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato ai danni del proprio dipendente.

Massima

In tema di ricostruzione del reato di cui all'art. 629 c.p., la Suprema Corte ha avallato il filone ermeneutico di legittimità che riconosce che «integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate».

Il caso

La Corte di cassazione, rigettando il ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza emessa dalla Seconda Sezione della Corte di Appello di Palermo, ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei confronti del datore di lavoro che, a fronte di rapporti di lavoro ‘in nero’, dietro minaccia di licenziamento dei propri dipendenti, ha unilateralmente modificato l’accordo convenuto con questi ultimi nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, omettendo di corrispondere integralmente o parzialmente le retribuzioni accordate e poi, alla richiesta di pagamento, licenziato i predetti.

La questione

Nel caso di specie, la questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda la necessità di definire la linea di confine tra le ipotesi di ricerca opportunistica di forza lavoro fra categorie di soggetti in attesa di occupazione e le condotte del datore di lavoro riconducibili al reato di cui all'art. 629 c.p.

Le soluzioni giuridiche

La Sezione Sesta della Corte di cassazione aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla Sezione Seconda della Corte territoriale, in ordine all'estorsione commessa dal datore di lavoro attraverso lo strumento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, in ragione della sostanziale univocità dell'indirizzo ermeneutico relativo alla ricostruzione degli elementi costitutivi di tale fattispecie criminosa nell'ambito dei rapporti di lavoro.  

Tuttavia, con la finalità di circoscrivere maggiormente i casi in cui ricorre l'applicazione giurisprudenziale del predetto principio, la pronuncia in oggetto si pone la necessità di verificare se il delitto di cui all'art. 629 c.p. si configuri tanto in relazione alle situazioni riguardanti la fase di costituzione, di fatto o formale, dei rapporti di lavoro, quanto alle vicende concernenti la fase di esecuzione di rapporti di lavoro già instaurati.  

Segnatamente, la linea di demarcazione fra i casi di ricerca opportunistica di forza lavoro fra le categorie di soggetti in attesa di occupazione e i comportamenti effettivamente integranti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 629 c.p. risiede nella concreta esistenza di un rapporto di lavoro già in atto, indipendentemente se detto rapporto sia meramente fattuale ovvero non conforme ai contratti formalmente riconosciuti come tipici dall'ordinamento, poiché la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro assume una connotazione estorsiva mediante la modificazione peggiorativa del contenuto dell'accordo di lavoro già concluso fra le parti e destinato a regolarne i profili patrimoniali, con la prospettazione dell'interruzione del rapporto.

A tal riguardo, quindi, la Suprema Corte riconosce che l'ingiusto profitto sia ricavato dal datore di lavoro non solo a seguito delle modifiche delle pattuizioni contrattuali che riducono o eliminano i diritti del lavoratore, tali da consentire al datore di ottenere risparmi di spesa o minori esborsi, ma anche dell'imposizione di condizioni contrattuali che, apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, in verità costringono questi ultimi a subire conseguenze patrimoniali negative.  

Ne deriva, orbene, la conferma del suindicato principio ermeneutico che riconosce come integri il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce di licenziamento, ad accettare la corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle pattuite in sede di costituzione del rapporto e non adeguate alle prestazioni di lavoro svolte.

Osservazioni

La pronuncia in commento risulta del tutto condivisibile poiché interviene in modo mirato sull'orientamento sostanzialmente univoco consolidato dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. II, 29 ottobre 2021, n. 3724; Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2017, n. 11107; Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2014, n. 677). Invero, intervenendo con maggiore dettaglio sul filone ermeneutico in tema di estorsione del datore di lavoro a mezzo dello strumento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, la sentenza ha distinto i casi riguardanti la costituzione dei rapporti di lavoro da quelli relativi allo svolgimento di rapporti di lavoro già avviati.

In altri termini, il comportamento del datore di lavoro può integrare il delitto di estorsione ai danni del proprio dipendente se il rapporto di lavoro sia già esistente e in corso di esecuzione, anche se solo di fatto o non conforme ai contratti tipici di lavoro, rispetto al quale la fattispecie criminosa si configura con la pretesa di ottenere indebiti vantaggi patrimoniali derivante dalla modifica in senso peggiorativo delle previsioni patrimoniali dell'accordo concluso fra le parti, oltreché mediante la prospettazione del  licenziamento o l'imposizione delle dimissioni.

Ed infatti, il reato di estorsione contrattuale commessa dal datore di lavoro contro il proprio dipendente non può configurarsi nella fase della costituzione del rapporto di lavoro quando il soggetto agente intimidisca la potenziale persona offesa con l'astensione dall'assumerla, poiché tale condotta è inidonea a ingenerare timore e a coartare l'altrui volontà, dato che la necessaria dipendenza del male prospettato dalla volontà dell'agente impone di verificare, in termini di minaccia di una condotta omissiva, che l'autore del reato abbia l'obbligo giuridico e il correlato potere di impedire l'evento lesivo (Cass. Pen., Sez. II, 28 marzo 1984, n. 1295).

Peraltro, il vantaggio perseguito dal datore di lavoro, che costituisce l'ingiusto profitto del delitto di cui all'art. 629 c.p., non è rinvenuto solamente nelle modificazioni delle pattuizioni contrattuali che conducono a risparmi di spesa o minori esborsi di denaro tanto da ridurre o eliminare i diritti del lavoratore, da intendersi come i correlati danni arrecati al dipendente persona offesa. Invero, il profitto indebitamente ricavato dal datore con la propria condotta estorsiva può consistere anche nell'imposizione di formule contrattuali che, simulando la regolamentazione del rapporto in termini difformi da quelli effettivi e riconoscendo al dipendente livelli retributivi e indennità in realtà non corrisposte, comporta per il datore di lavoro il vantaggio di impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, mentre questi ultimo sono in realtà obbligati a patire conseguenze patrimoniali negative (Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2014, n. 677).  

E allora, in applicazione dei predetti principi giurisprudenziali, la pronuncia della Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia di condanna emessa dalla Corte di Appello, poiché il fatto tipico di cui all'art. 629 c.p. è stato integrato dalla condotta estorsiva del datore di ricavare vantaggi patrimoniali con la modifica peggiorativa del contratto a prestazioni corrispettive in cui allo svolgimento dell'attività lavorativa corrisponde il pagamento della retribuzione.

Nel caso di specie, segnatamente, tale modificazione è stata realizzata dal datore di lavoro mediante la piena soppressione dei diritti del lavoratore, in termini dell'omessa retribuzione o della corresponsione solo parziale degli importi pattuiti, al punto da far conseguire all'autore del reato il vantaggio ingiusto dell'impiego della forza lavoro anche mediante il ricorso, a fronte delle richieste di retribuzione, a minacce di licenziamento e false accuse di motivazioni atte a giustificarlo, oltreché con l'effettivo licenziamento dei propri dipendenti.

Orbene, la Corte di cassazione ha dunque riconosciuto ancora una volta la sussistenza del delitto di cui all'art. 629 c.p. attraverso il mezzo dello strumento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o in occasione del relativo svolgimento, poiché il comportamento estorsivo del datore di lavoro si è configurato sulla base degli elementi costitutivi della norma che incrimina l'arricchimento parassitario attraverso la minaccia e la violenza, specie laddove vi sia lo sfruttamento, protrattosi nel tempo, delle prestazioni lavorative dei dipendenti.

Riferimenti

I. Conti, Delitto di estorsione sul luogo di lavoro: la rilevanza dei comportamenti del datore in fase di assunzione, in Altalex, 31 ottobre 2024.

 F. Crimi, Lavoro subordinato: quando si configura il reato di estorsione?, in Altalex, 15 luglio 2025.

A. Di Santo, Le diverse fattispecie di estorsione sui luoghi di lavoro, in Altalex, 18 aprile 2024.

G. Faillaci, Estorsione: la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in N Jus, 7 marzo 2024.

G. Ferrari, Estorsione del datore di lavoro: quando è configurabile?, in Osservatorio Penale, 14 gennaio 2022.

P. Gualtieri, Responsabilità penale del datore di lavoro per estorsione nei confronti dei dipendenti, in Labor, 22 Aprile 2024.

F. Lombardi, L’estorsione al lavoratore commessa con minaccia di mancata assunzione o di licenziamento, in N Jus, 19 aprile 2023.

F. Martini, Il reato di estorsione nel mondo del lavoro – una guida rapida, in Consulenza Legale Italia, 2015.

F. Nesso, L’estorsione contrattuale e le perduranti incertezze interpretative sui concetti di minaccia penalmente rilevante e di danno patrimoniale, in Pen. Dir. Proc., 6 giugno 2022.

A.A. Presutto, Estorsione e rapporto di lavoro: verso una costituzionalizzazione del diritto penale, in Salvis Juribus, 10 novembre 2025.

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