Contratti a termine nelle fondazioni lirico sinfoniche: per la Corte UE risarcimento e responsabilità del dirigente in luogo della conversione automatica

La Redazione
02 Febbraio 2026

La Corte di giustizia precisa i limiti degli obblighi imposti dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ammettendo, per le fondazioni lirico‑sinfoniche, un sistema sanzionatorio alternativo alla conversione, purché effettivo e dissuasivo.

In tema di lavoro a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico‑sinfoniche, la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale che, escludendo la conversione automatica dei contratti a termine abusivamente reiterati in contratti a tempo indeterminato, preveda, in alternativa, un sistema di tutela fondato su un risarcimento del danno, determinato anche in via presuntiva e senza massimale rigido, nonché sulla responsabilità, anche erariale, dei dirigenti coinvolti, a condizione che tali misure consentano di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo l’abuso accertato, circostanza rimessa alla verifica del giudice nazionale.

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