Congedi parentali: tra conferme ed evoluzione dei modelli familiari e sociali

03 Febbraio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025) introduce significative novità in materia di congedi a sostegno della genitorialità, modificando il d.lgs. n. 151/2001. A partire dal 1° gennaio 2026, viene esteso fino al compimento dei 14 anni del figlio il limite di età per la fruizione del congedo parentale e del congedo per malattia. Per quest'ultimo, i giorni a disposizione dei genitori per figli tra 3 e 14 anni raddoppiano da 5 a 10. La riforma amplia anche le tutele per i genitori di figli con disabilità grave, estendendo il diritto al prolungamento del congedo. L'articolo analizza nel dettaglio le modifiche, evidenziando come l'impianto economico e la durata complessiva dei congedi rimangano invece sostanzialmente invariati rispetto alla disciplina previgente.

Il quadro normativo

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha segnato un'importante tappa nel percorso di adeguamento della normativa giuslavoristica alle mutate esigenze della società contemporanea, intervenendo in maniera significativa sulla disciplina dei congedi a sostegno della genitorialità. Le modifiche, che novellano il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001), si inseriscono in un quadro più ampio di misure a favore della famiglia e delle pari opportunità. La riforma, in vigore dal 1° gennaio 2026, non stravolge l'impianto originario dell'istituto, ma ne estende l'orizzonte temporale di applicazione, riconoscendo che le necessità di cura ed educative dei figli si protraggono ben oltre la prima infanzia e richiedono strumenti di conciliazione vita-lavoro più flessibili e duraturi. In tale contesto si colloca il Messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026, che ha fornito le prime coordinate applicative sulle novelle, con particolare riguardo al perimetro soggettivo e alle modalità di presentazione delle domande.

L'estensione del congedo parentale: un orizzonte temporale ampliato

La novità di maggior impatto introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 è l'innalzamento del limite massimo di età del figlio entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono esercitare il diritto di astenersi facoltativamente dal lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino al compimento dei 14 anni di vita del bambino, superando il precedente limite fissato a 12 anni.

Questa estensione si applica a tutti i genitori lavoratori dipendenti e, in coerenza con la disciplina previgente, anche ai genitori adottivi o affidatari. Per questi ultimi, il congedo può essere fruito entro i 14 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, a prescindere dall'età del bambino al momento dell'adozione e, in ogni caso, non oltre il compimento della maggiore età.

Se l'orizzonte temporale si amplia, la struttura fondamentale dell'istituto rimane confermata. La durata complessiva e la ripartizione del congedo tra i genitori non subiscono modifiche:

Durata complessiva per la coppia: Il limite massimo di fruizione per entrambi i genitori rimane fissato in 10 mesi.

Estensione a 11 mesi: Tale limite è elevato a 11 mesi qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. Questa previsione mira a incentivare un più equo coinvolgimento paterno nella cura dei figli.

Genitore solo: Al genitore unico o a cui sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio, spettano fino a 11 mesi di congedo.

Ripartizione individuale: La legge conferma la struttura basata su quote non trasferibili e una quota condivisa. A ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile e non trasferibile di tre mesi. Ad essi si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, indennizzabile, che può essere fruito in alternativa tra i due genitori. Complessivamente, la madre lavoratrice può fruire di un massimo di 6 mesi di congedo, mentre il padre lavoratore può arrivare a un massimo di 7 mesi (nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi per almeno tre mesi).

La flessibilità di fruizione, che può avvenire in forma continuativa o frazionata, anche su base oraria, rimane un pilastro dell'istituto, consentendo ai genitori di adattare l'astensione alle specifiche esigenze familiari e lavorative.

Il potenziamento del congedo per malattia del figlio

Parallelamente all'estensione del congedo parentale, la Legge di Bilancio 2026 ha rafforzato anche il "congedo per la malattia del figlio", un'astensione facoltativa dal lavoro che spetta alternativamente a entrambi i genitori. Questo istituto, pur essendo generalmente non retribuito (salvo diverse e più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva), garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro e il computo del periodo di assenza nell'anzianità di servizio.

Le modifiche introdotte sono duplici e di notevole portata pratica per le famiglie:

Innalzamento dell'età del figlio: Il limite di età del minore per il quale è possibile fruire del congedo per malattia viene esteso da 8 a 14 anni.

Aumento dei giorni di permesso: Per la fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni, il numero massimo di giorni di astensione a disposizione di ciascun genitore (da fruire alternativamente) raddoppia, passando da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno per ogni figlio.

Resta invece immutata la disciplina di maggior favore prevista per i figli più piccoli: per le malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni, entrambi i genitori, sempre in via alternativa, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti all'intera durata della malattia, senza alcun limite di giornate annuali.

Tutele rafforzate per i figli con disabilità grave

In linea con la logica di estensione dei limiti di età, la riforma interviene anche sulle tutele specifiche per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi della Legge n. 104/1992. La normativa prevede il diritto al prolungamento del congedo parentale, una misura che consente un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario.

La Legge di Bilancio 2026 stabilisce che tale diritto può essere esercitato fino al compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, innalzando il precedente limite fissato al dodicesimo anno. La fruizione di tale prolungamento è subordinata alla condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a meno che la presenza del genitore non sia richiesta dai sanitari della struttura.

Il quadro economico e normativo: le conferme della riforma

Se da un lato la riforma del 2026 ha ampliato l'ambito temporale di applicazione dei congedi, dall'altro ha confermato l'assetto economico e normativo consolidatosi con le precedenti leggi di bilancio, in particolare quelle del 2023 e 2025.

Trattamento economico: l'indennità a carico dell'INPS, erogata durante il congedo parentale, rimane articolata come segue:

Un'indennità pari all'80% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di tre mesi, da fruire in alternativa tra i genitori entro il sesto anno di vita del bambino (o entro sei anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Questa misura, introdotta a partire dal 1° gennaio 2025, rappresenta la tutela economica più forte.

Un'indennità pari al 30% della retribuzione per i restanti periodi indennizzabili, fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di nove mesi tra entrambi i genitori. Tale indennità spetta per i periodi fruiti entro il quattordicesimo anno di vita del figlio.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati (cioè il decimo e l'eventuale undicesimo mese), l'indennità al 30% è riconosciuta solo a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Status giuridico del lavoratore in congedo: viene confermato che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia. Tuttavia, è fondamentale precisare che tale tutela non si estende, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, agli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Il Messaggio INPS n. 251/2026: chiarimenti applicativi e profili soggettivi

A completare il quadro, merita attenzione il Messaggio INPS 26 gennaio 2026, n. 251, intervenuto a ridosso dell'entrata in vigore della legge n. 199/2025, con la funzione di dare ordine alle ricadute operative delle novelle agli artt. 32,34 e 36 del d.lgs. n. 151/2001.

Il primo (e forse più rilevante) chiarimento riguarda l'ambito soggettivo: l'Istituto precisa che l'estensione del limite temporale a 14 anni riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti. Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a dodici anni dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo (cfr. l'art. 8, commi 4 e 7, della legge 22 maggio 2017, n. 81); per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.

Sotto il profilo intertemporale, il Messaggio ribadisce la decorrenza dal 1° gennaio 2026 delle novità; pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni.

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, l'INPS dà atto di aver aggiornato, in data 8 gennaio 2026, la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle istanze. Da tale data, pertanto, i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali in argomento.

Non meno significativo il chiarimento relativo al periodo transitorio tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura: qualora in tale lasso temporale non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura. Ai fini istruttori, le Strutture territoriali dell'INPS dovranno considerare l'oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati.

In conclusione

In conclusione, la Legge di Bilancio 2026 rappresenta un intervento di adeguamento normativo che, pur senza rivoluzionare l'impianto dei congedi parentali, ne modernizza l'applicazione pratica. L'estensione dei limiti di età fino a 14 anni per il congedo parentale e per quello di malattia del figlio risponde in modo concreto all'evoluzione dei modelli sociali e familiari, riconoscendo che le esigenze di cura e supporto genitoriale si estendono ben oltre la prima infanzia. Se da un lato la riforma segna un passo avanti significativo nella direzione di una maggiore conciliazione tra vita e lavoro, dall'altro lato la conferma del quadro economico previgente, con indennità che rimangono al 30% per la maggior parte del periodo, sottolinea come il percorso verso un pieno sostegno economico alla genitorialità sia ancora in divenire. La novità si colloca quindi in un equilibrio tra evoluzione delle tutele temporali e conferma delle strutture economiche esistenti.

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