Licenziamento per scarso rendimento dovuto a malattia simulata
03 Febbraio 2026
Quando lo scarso rendimento derivi da micro‑assenteismo per malattia, le assenze non possono essere considerate se dovute a effettiva inabilità; esse assumono invece rilievo disciplinare ove, in base alle risultanze istruttorie anche presuntive, siano qualificate come malattie simulate, così integrando una grave violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e collaborazione e legittimando il recesso per giustificato motivo soggettivo. |