Nuova malattia e recidiva: indennizzo sì, indennizzo no

30 Gennaio 2026

In presenza di una polizza malattia che esclude l’indennizzo per la recidiva, l’indennizzo è dovuto all’assicurato solo se dimostra che la patologia è nuova rispetto alla precedente già indennizzata.  

Il caso

L.B., titolare di una polizza malattia, nel 2011 ottiene dall'assicurazione un indennizzo di € 30.000,00, essendo stata colpita da una malattia tumorale al seno.

Decorsi quattro anni, nel 2015, L.B. scopre di essere nuovamente affetta dalla medesima patologia e chiede all'assicurazione un ulteriore indennizzo di € 140.000,00, corrispondente al 70% di invalidità permanente riconosciuta dal medico legale; tale richiesta viene però rigettata dalla compagnia, sul presupposto che la malattia costituisse una recidiva di quella già manifestatasi nel 2011.

I giudizi di merito

Insoddisfatta, L.B. reitera la domanda nei confronti dell'assicurazione in sede giudiziale, dapprima dinanzi al Tribunale di Vicenza e poi dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia. 

Entrambe le corti, però, rigettano la domanda, sulla base di due presupposti:

  • la clausola n. 7 delle condizioni generali di polizza: (i) al primo comma, ricollegava l'obbligo indennitario all'insorgenza di una “malattia la cui genesi fosse del tutto autonoma e indipendente”; (ii) al terzo comma, escludeva la possibilità di reiterare la valutazione di una patologia che fosse già stata oggetto di un precedente accertamento, negando così che tale malattia potesse comportare l'insorgere di un doppio obbligo indennitario;
  • la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado aveva accertato che, secondo il c.d. “criterio del più probabile che non”, la malattia diagnosticata nel 2015 fosse una recidiva della neoplasia manifestatasi nel 2011, escludendone così il carattere di patologia autonoma. 

La decisione della Corte di Cassazione

L.B. ricorre alla Corte di Cassazione, denunciando, fra l'altro, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. nella misura in cui la sentenza della Corte d'Appello di Venezia aveva considerato corretta l'esclusione dell'indennizzo richiesto.

La Suprema Corte, però, rigetta il ricorso, rilevando che:

  • l'interpretazione delle clausole della polizza – così come di qualsiasi altro contratto – rientrava tra i compiti esclusivi del giudice di merito e, non presentando carenze o vizi logico-giuridici, era esclusa dal sindacato di legittimità (sul punto, a mero titolo esemplificativo, v. Cass. 8 gennaio 2025, n. 353Cass. 29 luglio 2016, n. 15763Cass. 11 marzo 2014, n. 5595Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168);
  • l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo indennitario – e, dunque, anzitutto, la novità della malattia del 2015 – gravava su L.B., sicché alcuna ingiusta inversione dell'onere probatorio con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c. era addebitabile alla Corte d'Appello. Invero, ben lungi dall'attribuire l'onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era onerata, i giudici di secondo grado avevano soltanto ritenuto che, all'esito della valutazione delle prove offerte e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, L.B. non fosse riuscita ad assolvere all'onere probatorio a suo carico (In tema di violazione dell'art. 2697 cod. civ., ad esempio, v. Cass. 29 maggio 2018, n. 13395Cass. 21 febbraio 2018, n. 4241Cass. 17 giugno 2013, n. 15107Cass. 5 settembre 2006, n. 19064). 

Viene dunque confermata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia: nessun ulteriore indennizzo è dovuto all'assicurata per la recidiva.  

Fonte: Diritto e Giustizia

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