Il riferimento alla durata del rapporto di lavoro non rende il patto di non concorrenza nullo
04 Febbraio 2026
Massima Ai fini della valutazione circa la validità di un patto di non concorrenza, la dipendenza dell’entità del corrispettivo alla durata del rapporto di lavoro costituisce un elemento non decisivo ai fini della determinazione dell’oggetto del contratto, essendo piuttosto attinente alla congruità del corrispettivo e, dunque, ad una distinta ipotesi di nullità. Il caso Il Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione sollevata dal lavoratore, dichiarava nullo il patto di non concorrenza ex art. 1418, comma 2 c.c., in ragione della mancanza del requisito della determinabilità del corrispettivo, quantificato in un importo fisso annuo per l’intera durata del rapporto di lavoro. Secondo il giudice di primo grado, infatti, la quantificazione era legata ad un elemento indeterminabile (i.e. durata del rapporto di lavoro), sicché, mancando una somma minima garantita al lavoratore e non essendo possibile determinare l’importo complessivo dell’indennità al momento della stipulazione del patto, quest’ultimo doveva essere dichiarato nullo. La Corte d'Appello di Roma accoglieva le doglianza della parte datoriale, sostenendo che la dipendenza dell’entità del compenso alla durata del rapporto di lavoro doveva reputarsi elemento non decisivo ai fini della determinazione dell’oggetto del contratto, essendo piuttosto attinente alla congruità del corrispettivo e, dunque, ad una distinta ipotesi di nullità, ossia non al profilo della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, ma all’ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato. Ciò posto, la Corte riteneva proporzionato il compenso pattuito in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore, tanto più alla luce della durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti. La sentenza veniva impugnata dal lavoratore innanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nel valutare sussistente il requisito della determinatezza-determinabilità del corrispettivo pattuito nel patto di non concorrenza. La questione La durata del rapporto di lavoro, indicata come elemento condizionante il corrispettivo concordato nel patto di non concorrenza, rende tale accordo nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto? Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Con specifico riferimento all’asserita nullità del patto di non concorrenza, i giudici hanno ritenuto che la durata del rapporto di lavoro non incidesse sulla determinatezza o determinabilità della somma da corrispondere al lavoratore, ma sulla sua congruità del compenso, configurandosi, pertanto, cause distinte di nullità, operanti su piani diversi, come evidenziato anche dalla Corte di Appello. Osservazioni La sentenza in commento offre l'occasione per riflettere nuovamente sul patto di non concorrenza e, in particolare, sulle cause di nullità dello stesso. L'art. 2125 c.c. individua espressamente come elementi essenziali ai fini della validità del patto: la forma scritta; la previsione di un corrispettivo a favore del lavoratore; il contenimento del vincolo entro determinati limiti oggettivi, temporali e spaziali. A tali ipotesi si aggiungono quelle previste dalla generale disciplina in materia di contratti. Con specifico riferimento al corrispettivo, il legislatore non indica dei requisiti specifici, né tipizza meccanismi di calcolo, sicché le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, sono libere di quantificarne l'importo e fissarne le modalità di pagamento. In ogni caso, sempre ai fini della validità del patto di non concorrenza, il corrispettivo deve essere equo e proporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore. Diversamente, il patto di non concorrenza sarà nullo ai sensi dell'art. 2125 c.c. Il corrispettivo è, inoltre, soggetto ai generali requisiti previsti dall'art. 1346 c.c., per cui deve risultare, a pena di nullità, determinato o, quantomeno, determinale. Come precisato anche nella decisione in commento, le nullità sopra riportate operano su diversi piani: l'una è collegata a un requisito prescritto dalla disciplina generale sui contratti; l'altra, di carattere speciale, concretizza una equiparazione, in via interpretativa, tra difetto di pattuizione del corrispettivo e iniquità o sproporzione dello stesso. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ritenuto che il requisito di adeguatezza sia implicito nella formulazione dell'art. 2125 c.c., rispondendo alla ratio sottesa alla necessaria previsione di limiti di oggetto, tempo e luogo. Tuttavia, laddove il corrispettivo non sia determinato o determinabile, non sarebbe possibile, già dal punto di vista logico, valutare se esso sia congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, mancando uno dei termini tra cui effettuare il raffronto. La prima questione da risolvere, pertanto, è stabilire se il corrispettivo risponda ai requisiti di cui all'art. 1346 c.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità sembra orientata favorevolmente rispetto alle ipotesi in cui, sebbene il versamento sia condizionato anche alla durata del rapporto, il patto di non concorrenza contenga gli elementi necessari per determinare il quantum spettante al lavoratore. Nel caso di specie, le parti avevano stabilito un corrispettivo quantificato nell'importo annuo di 5.200,00 euro, corrisposto in 13 mensilità, per l'intera durata del rapporto di lavoro. Tale modalità di quantificazione non è stata considerata incidente negativamente sulla determinazione o sulla determinabilità del corrispettivo, ma, piuttosto, sulla congruità dello stesso. Di fatto, i requisiti di cui all'art. 1346 c.c. vengono valutati secondo una prospettiva ex ante e l'attenzione non cade sulla durata in concreto del rapporto di lavoro, bensì sull'importo del corrispettivo concordato tra le parti, con verifica ex post della congruità dello stesso. Questo orientamento giurisprudenziale fa sorgere alcune perplessità nei limiti in cui, sotto un profilo strettamente pratico, si afferma che il corrispettivo legato alla durata del rapporto di lavoro non renda ex se nullo il patto di non concorrenza; infatti, a seguito della verifica ex post di congruità, esso potrebbe essere invalido proprio in ragione della durata, seppur ai sensi dell'art. 2125 c.c. e non dell'art. 1346 c.c. Nondimeno, essendo la valutazione circa la nullità o meno di un contratto connessa al suo momento genetico, ragionare nei termini sopra sintetizzati si tradurrebbe nella delineazione di una nullità sopravvenuta, figura rispetto alla quale esistono posizioni divergenti, sia in giurisprudenza che in dottrina, in punto di ammissibilità. Sempre in una prospettiva strettamente pratica, se il lavoratore comunica le dimissioni ovvero è licenziato dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, l'entità del corrispettivo potrebbe risultare iniqua o sproporzionata, sicché la nullità del patto, che la stessa giurisprudenza ha elaborato in via interpretativa a partire dall'art. 2125 c.c., dipenderà dalla durata effettiva del rapporto, la quale dovrà essere sufficiente, unitamente al quantum del corrispettivo versato periodicamente, a “compensare” il sacrificio imposto al lavoratore in termini di oggetto, territorio e durata. Ad avviso di chi scrive, pertanto, la tesi riaffermata nella sentenza in commento sposa un'ottica parziale del corrispettivo, ritenendolo determinabile anche se per una sola frazione e non per l'intero, essendo quest'ultimo de facto condizionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, sebbene la base di calcolo sia stata determinata (importo x annuale, versato mensilmente), permane l'incertezza circa l'ammontare complessivo del corrispettivo; un'incertezza, quest'ultima, che si riverbera sul giudizio ex post circa la congruità del quantum percepito dal lavoratore e, in un'ultima analisi, sulla nullità o meno del patto di non concorrenza. Riferimenti M. Marinelli, Patto di non concorrenza - A proposito di alcune ipotesi di nullità del patto di non concorrenza, Giur. It., n. 11, 1° novembre 2025, pp. 2353 ss. M. Lascialfari, Il patto di non concorrenza, il “giusto compenso” e l’insostenibilità del giudicare “per principi”, in Contratto e Impresa, n. 2, 1° aprile 2022, pp. 587 ss. M. Dallacasa, Il compenso per il patto di non concorrenza: le distinzioni della Cassazione in tema di nullità, Lav. giur., 2021, n. 10, pp. 917 ss. L. Cairo, Corrispettivo del patto di non concorrenza: il punto sugli orientamenti della giurisprudenza, Lav. giuri., n. 12, 1° dicembre 2021, pp. 1152 ss. |