Ambiente di lavoro stressante e dimensioni dell'azienda
02 Febbraio 2026
Una situazione di costrittività ambientale è configurabile anche a prescindere dall'accertamento di una ipotesi di mobbing. Infatti, ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche solo colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno, fonte di danno alla salute del lavoratore, ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente ovvero si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio conseguente. La dimensione organizzativa dell'azienda assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28, d.lgs. n. 81/2008, impone al datore la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove la parte datoriale datore tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità ex art. 2087 c.c. è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con il danno alla salute lamentato. (Cfr.: Cass., sez. lav., 01 dicembre 2025, n. 31367; Cass., sez. lav., 04 gennaio 2025, n.123; Cass., sez. lav., 21 febbraio 2024, n. 4664; Cass., sez. lav., 19 gennaio 2024, n. 2084; Cass., sez. lav., 07 febbraio 2023, n. 3692). |