Comunione legale, casa coniugale e indennità di occupazione esclusiva del bene comune

05 Febbraio 2026

L’ordinanza n. 31487/2025 della Prima sezione civile della Corte di cassazione affronta il tema dell’uso esclusivo della casa coniugale ricompresa nella comunione legale, una volta venuta meno la convivenza tra i coniugi e in assenza di provvedimento di assegnazione dell’immobile ex art. 337-sexies c.c. 

Massima

Nelle ipotesi in cui la casa familiare è bene comune e non è stata assegnata ad uno dei coniugi, trovano piena applicazione le regole generali sulla comunione e, in particolare, l’art. 1102 c.c., che vieta al comproprietario di impedire agli altri partecipanti il godimento del bene o dei relativi frutti civili.  In tale prospettiva, l’uso esclusivo dell’immobile da parte di uno solo dei coniugi – a fronte della volontà manifestata dall’altro di goderne direttamente o indirettamente – legittima la pretesa di un corrispettivo parametrato ai frutti civili ritraibili dal bene, anche mediante riferimento al valore locativo di mercato, assumendo l’emolumento richiesto natura indennitaria e non sanzionatoria. Inoltre, il diritto all’indennizzo matura dal momento in cui il comproprietario non utilizzatore manifesta in modo chiaro il proprio dissenso all’uso esclusivo o la volontà di partecipare al godimento della cosa comune; il giudice di merito è tenuto a verificare, in concreto, l’assenza di inerzia o acquiescenza e la sussistenza di un’effettiva privazione del godimento pro quota.

Il caso

La controversia trae origine dalla domanda, proposta nel 2017 da un coniuge nei confronti dell’altro, pendente il giudizio di separazione personale, volta a ottenere la condanna al rilascio dell’immobile adibito a casa coniugale – acquistato nel 2001 in regime di comunione legale – e al pagamento di un’indennità per l’occupazione dello stesso. 

Il Tribunale, con sentenza di separazione del 2018, (dopo aver disposto la reintegrazione nel possesso dell’immobile con ordinanza del 2016) all’esito di consulenza tecnica sul valore locatizio dell’abitazione, aveva riconosciuto in favore del coniuge estromesso dalla casa coniugale un’indennità di occupazione limitata al periodo aprile 2015 – aprile 2016 (da quando egli era stato allontanato dall’immobile sino alla reintegra nel possesso, disposta con ordinanza del gennaio 2016), rigettando la domanda di rilascio contestualmente disponendo, nella successiva sentenza di separazione, la riduzione dell’assegno di mantenimento sul presupposto che la moglie, continuando ad abitare nell’immobile comune, non avrebbe sostenuto spese per condurre in locazione un immobile.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1259/2024, pur rilevando che l’appellata non aveva impugnato la statuizione di primo grado sull’an debeatur dell’indennizzo per il periodo aprile 2015 – aprile 2016 e sul rimborso delle utenze, ha riformato parzialmente la decisione, condannando la coniuge che occupava la casa a versare all’altro la somma di euro 350,00 mensili quale indennità per l’uso esclusivo dell’immobile «dall’aprile 2015 sino al rilascio effettivo dell’immobile controverso in favore della comunione». 

La tesi della convenuta – secondo cui, a seguito dell’ordinanza di reintegra nel possesso dell’immobile emessa nel gennaio 2016, il coniuge sarebbe stato nuovamente posto in condizione di godere della casa, con conseguente cessazione del diritto all’indennità – è stata ritenuta infondata dalla Corte d’appello, che ha escluso la prova della «effettiva messa a disposizione dell’immobile» in favore del comproprietario, pur prendendo atto del rientro in possesso delle chiavi e della persistente occupazione esclusiva dell’abitazione da parte dell’ex moglie, visto che «nonostante tale provvedimento lo stesso «non rientrava più in casa perché a causa dei continui litigi i coniugi non potevano più vivere sotto lo stesso tetto».

In sede di legittimità, la ricorrente ha lamentato un travisamento delle risultanze istruttorie e la violazione degli artt. 1102 e 2697 c.c. con riguardo al riparto dell’onere probatorio in tema di uso esclusivo del bene, sostenendo come la Corte territoriale avesse errato nel riconoscere, da un lato, al marito separato il diritto al risarcimento per il mancato godimento dell’immobile, nonostante il suo mancato dissenso rispetto all’uso esclusivo, sin dal 2016, da parte della moglie ricorrente, e, dall’altro, nel ritenere che dovesse essere la moglie, rimasta nell’abitazione, a provare l’avvenuta messa a disposizione dell’immobile stesso.

La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il principio secondo cui il comproprietario che goda in via esclusiva di un bene comune fruttifero è tenuto a corrispondere ai partecipanti che siano stati esclusi dal godimento i frutti civili riferibili alla loro quota, laddove questi ultimi abbiano inequivocabilmente manifestato la volontà di utilizzare il bene, senza che ciò sia stato loro consentito.

La questione

Entro quali limiti l’uso esclusivo della casa coniugale, bene ricompreso nella comunione legale, da parte di uno solo dei coniugi separati, può generare l’obbligo di corrispondere all’altro un’indennità per l’occupazione? E, soprattutto, quali condotte soddisfano l’onere probatorio del richiedente l’indennità? Quali sono i presupposti, sostanziali e probatori, perché il comproprietario escluso dal godimento abbia diritto ai frutti civili del bene comune, normalmente poi parametrati al valore locativo di mercato, e da quale momento decorre tale diritto? In che misura le peculiarità del contesto familiare (assenza di assegnazione della casa coniugale, avvio del giudizio di separazione, provvedimenti possessori, conflittualità tra gli ex coniugi) incidono sull’applicazione delle regole generali in materia di comunione e sull’individuazione del dies a quo dell’indennità per l’uso esclusivo del bene comune?

Le soluzioni giuridiche

P iena operatività delle regole sulla comunione in assenza di assegnazione della casa coniugale

La Corte di cassazione muove dalla premessa che, in mancanza di figli minori o non economicamente autosufficienti e, dunque, di un provvedimento di assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c., la disciplina applicabile alla casa coniugale acquistata in comunione è quella generale della comunione ordinaria di cui agli artt. 1100 ss. c.c. 

In tale quadro, l'art. 1102 c.c. consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto; ne discende il divieto di uso esclusivo che si traduca in una sostanziale sottrazione del bene al godimento del comproprietario. 

La decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'uso esclusivo dell'immobile comune da parte di un solo comproprietario, in assenza di un valido titolo, eccede i limiti di cui all'art. 1102 c.c. e legittima l'altro comproprietario a chiedere il ristoro per la perdita della fruizione pro quota del bene, mediante il riconoscimento dei frutti civili commisurati al valore locativo di mercato.

Per dare conto della continuità di tale indirizzo, la Cassazione richiama arresti risalenti sin dal 1991 quando, con la pronuncia n. 13036, la quale si affermò che «se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale» (Cass. 13036/1991; conf. Cass. 24647/2010; Cass. 1738/2022). Un orientamento connotato da una tendenza restrittiva e che mostra qualche eccessiva rigidità.  Non sempre infatti – come dimostra il caso oggetto dell'ordinanza in commento – tutte le modalità teoricamente prospettate dalla risalente giurisprudenza risultano in concreto praticabili. Proprio per tale ragione il provvedimento richiama una successiva pronuncia del 2013, nella quale si è affrontata l'ipotesi «in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune» [Cass. n. 20394/2013]. In tale contesto viene valorizzata la condotta del comproprietario non utilizzatore, evidenziando che assumono rilievo i comportamenti idonei ad escludere l'inerzia o il consenso tacito rispetto all'uso esclusivo da parte dell'altro comproprietario, poiché solo la sussistenza di inerzia o di un'acquiescenza certa ed inequivoca potrebbe escludere il diritto all'indennità di occupazione.

Nel caso deciso con l'ordinanza in commento, in capo al marito «non si è mostrato «in modo certo ed univoco [Cass. 31487/2025]» una condotta «acquiescente all'uso esclusivo della casa coniugale in comunione [Ivi]» ad opera della moglie visto che il marito, appunto, ha «proposto un ricorso nel gennaio 2016 per reintegra nel possesso e inoltrato richieste, tramite PEC ai difensori [Ivi]» della moglie «nel giudizio di separazione già avviato, di rilascio del bene alla comunione [Ivi]». Ciò in considerazione del fatto che «nella specie, un uso comune dell'immobile era risultato non praticabile, stante l'accesa conflittualità [Ivi]» che caratterizzava i coniugi comproprietari e il marito «aveva contestato l'uso esclusivo del bene [Ivi]» da parte della moglie «addirittura chiedendo la liberazione dell'immobile per poter godere dei frutti civili del bene [Ivi]».

Nel caso esaminato, il coniuge estromesso aveva ottenuto la reintegra nel possesso dell'immobile con ordinanza possessoria, instaurato il procedimento di separazione giudiziale chiedendo il rilascio della casa alla comunione, inviato, tramite posta elettronica certificata, richieste di rilascio del bene in favore della comunione e di godimento dei frutti civili.

Tali elementi, considerati nel loro complesso, escludono ogni forma di acquiescenza all'uso esclusivo dell'abitazione da parte dell'altro coniuge e giustificano l'estensione dell'indennità per occupazione esclusiva «dall'aprile 2015 sino al rilascio effettivo dell'immobile controverso [Ivi]». 

Manifestazione di dissenso, inerzia e decorrenza dell'indennità

Elemento decisivo, quindi, ai fini dell'insorgenza del diritto all'indennizzo, è la condotta del comproprietario non utilizzatore, il quale deve aver manifestato in modo chiaro la volontà di godere del bene (direttamente o indirettamente) e il proprio dissenso rispetto all'uso esclusivo da parte dell'altro comproprietario.

In continuità con la giurisprudenza che individua nel momento di richiesta del godimento (anche solo indiretto) il dies a quo dell'indennità da uso esclusivo, la Corte ribadisce che il diritto ai frutti civili decorre dal momento in cui perviene al comproprietario occupante la richiesta di partecipazione al godimento del bene da parte dell'altro comproprietario, la richiesta di rilascio ovvero di riconoscimento di un corrispettivo per l'uso esclusivo [cfr. Cass. 10264/2023]. 

Uso esclusivo del bene comune e diritto ai frutti civili

L'ordinanza ribadisce quindi che il godimento esclusivo del bene, quando le caratteristiche dell'immobile non consentono una fruizione congiunta, comporta per gli altri partecipanti alla comunione il diritto di ricevere un corrispettivo, qualificabile come frutti civili ex art. 820, terzo comma, c.c., e calcolabile in via equitativa con riferimento al canone locativo astrattamente percepibile sul mercato. 

Il ristoro riconosciuto al comproprietario escluso dal godimento non ha natura sanzionatoria né si fonda sull'illiceità del comportamento dell'altro, ma compensa la privazione dell'utilizzazione del bene comune e dei relativi profitti, assumendo carattere strettamente indennitario. 

Nel solco di precedenti consolidati, la Corte ricorda come sia «affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui (cfr. Cass. n. 7881/2011) il condividente di un immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del  bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019) [Ivi]»

Riparto dell'onere probatorio e limiti del sindacato di legittimità

Sul piano processuale, la ricorrente aveva lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova, ritenendo che la Corte d'appello avesse affermato, da un lato, la reintegra nel possesso e il rientro in possesso delle chiavi da parte del comproprietario, e, dall'altro, la mancata prova dell'effettiva messa a disposizione dell'immobile. 

La Cassazione, richiamando il recente arresto a Sezioni Unite (Cass. 5792/2024) in tema di travisamento della prova, ribadisce che il travisamento «del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale».

Nel caso in esame, la Suprema Corte esclude che ricorra un vero e proprio travisamento, rilevando come la Corte territoriale abbia svolto un accertamento in fatto circa l'effettiva possibilità per il comproprietario estromesso di godere del bene, e abbia ritenuto non dimostrata la cessazione dell'uso esclusivo da parte dell'altro coniuge, nonostante la reintegra possessoria e la consegna delle chiavi. 

Il giudice di merito ha effettivamente accertato la sussistenza di richieste di rilascio alla comunione e di riconoscimento dei frutti civili, così dando atto dell'adempimento, da parte del comproprietario escluso, dell'onere di dimostrare la mancanza di inerzia e la manifestazione di volontà di partecipare al godimento del bene. 

Osservazioni

La pronuncia in commento si colloca all’incrocio fra disciplina della comunione legale e crisi coniugale, confermando l’orientamento volto a ricondurre, in assenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, l’uso dell’immobile al regime ordinario della comunione, senza margini per letture “speciali” fondate esclusivamente sulla pregressa destinazione del bene a casa coniugale. 

La Corte ribadisce, con chiarezza, che l’uso esclusivo della casa comune da parte di un solo ex coniuge non può essere “neutralizzato” dal solo fatto che l’altro, pur reintegrato formalmente nel possesso, scelga – per ragioni legate alla conflittualità personale – di non rientrare nell’abitazione: ciò che assume rilievo è la circostanza che il comproprietario estromesso non abbia tenuto un comportamento inerte, ma abbia chiesto il rilascio o il riconoscimento di un corrispettivo per la privazione del godimento. 

La nozione di frutti civili come corrispettivo del godimento dell’immobile, parametrato al canone locativo di mercato, consente di dare una risposta coerente alle situazioni in cui l’uso diretto del bene non è realisticamente praticabile (come nel caso di ex coniugi in forte conflitto), valorizzando l’aspetto patrimoniale della comunione e consentendo una compensazione economica proporzionata alla durata e all’intensità dell’esclusione. 

Di particolare interesse, sul piano pratico, è il richiamo alla decorrenza dell’obbligo indennitario dal momento in cui il comproprietario escluso manifesta la volontà di partecipare al godimento del bene o di percepirne i frutti: ciò induce le parti, e i loro difensori, ad attivarsi tempestivamente sul piano sostanziale (richieste scritte, formali) e processuale (domande in causa di separazione o in autonomi giudizi) per evitare che l’inerzia possa essere interpretata come tacita acquiescenza all’uso esclusivo dell’immobile da parte dell’altro coniuge. 

In prospettiva sistematica, l’ordinanza conferma la tendenza della giurisprudenza di legittimità a utilizzare in chiave analogica gli strumenti dell’ordinaria comunione anche nelle vicende patrimoniali connesse alla crisi familiare, rafforzando l’idea che la cessazione della convivenza incide sulla funzione dell’abitazione ma non altera, di per sé, la disciplina dei diritti reali che su di essa insistono, se non nei casi – tipizzati – di assegnazione della casa familiare in presenza di figli meritevoli di tutela rafforzata.

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