La Consulta afferma la necessaria previsione dell’attenuante della minore gravità nella violenza sessuale di gruppo

05 Febbraio 2026

Richiamando le recenti evoluzioni del principio di proporzionalità della pena nella giurisprudenza costituzionale, la Consulta ha finalmente dichiarato l'illegittimità della mancanza di una circostanza attenuante per i fatti di minore gravità che possa consentire di controbilanciare l'ampiezza della nozione unitaria di atto sessuale anche nel reato di violenza sessuale di gruppo.

Con la sentenza n. 202 del 2025, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-octies c.p.  nella parte in cui non prevede una  circostanza attenuante per i fatti di minore gravità  come quella invece prevista dall'art. 609-bis c.p.

In effetti, tale lacuna è da tempo evidenziata criticamente dalla dottrina poiché, come noto, proprio la previsione di tale circostanza attenuante nell'art. 609-bis c.p. ha sempre avuto la  funzione di “controbilanciare” l'ampiezza della nozione unitaria di “atti sessuali”  scaturita dall'unificazione delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti operata dalla legge n. 66 del 1996. La realizzazione collettiva di condotte sessualmente connotate ma di minore rilevanza (ad es. molestie, toccamenti lascivi, baci o altri atti libidinosi), infatti, non appare implicare sempre e necessariamente quella stessa differenza qualitativa nell'aggressione al bene giuridico tutelato che ha giustificato la previsione della violenza sessuale di gruppo quale reato autonomo con una cornice edittale particolarmente elevata. Dal canto suo, la giurisprudenza, come la dottrina prevalente, ha sempre escluso la possibilità di estensione analogica della circostanza attenuante prevista dall'art. 609-bis c.p.

Inevitabilmente, pertanto, la questione è stata sottoposta alla Corte costituzionale che, però, in una prima occasione ne aveva escluso la fondatezza. Con la  sentenza n. 325 del 2005, infatti, la Consulta aveva ritenuto che non fossero stati oltrepassati i limiti dell'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio. D'altra parte, come noto, negli ultimi anni  la giurisprudenza costituzionale in materia di proporzionalità della pena ha subito importanti evoluzioni, grazie alle quali tale istanza è stata ricondotta direttamente all'art. 27, comma 3, Cost., con la conseguente possibilità di rilevare l'illegittimità costituzionale di ipotesi di irragionevolezza “intrinseca” della pena, senza la necessità di individuare  tertia comparationis.

Proprio richiamando queste premesse, in effetti, nella sentenza in commento la Corte costituzionale ha deciso di riconsiderare il proprio precedente orientamento, evidenziando che la maggiore attenzione mostrata dalla giurisprudenza più recente ai margini di sindacabilità della dosimetria penale e di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione rappresenta un mutamento fondamentale, successivo alla sentenza n. 325 del 2005. La Corte ricorda, in particolare, che la crescente considerazione dell'intrinseca ragionevolezza e proporzionalità della pena ha determinato la  necessità di prevedere delle “valvole di sicurezza” idonee a garantire la possibilità di adeguare la sanzione alle caratteristiche concrete del fatto, soprattutto laddove la legge preveda un minimo edittale significativamente elevato ed una latitudine normativa tale da includere nella medesima fattispecie di reato condotte dal disvalore marcatamente dissimile.

Con riguardo al primo aspetto, quindi, la Consulta evidenzia come  la legge n. 69/2019 abbia aumentato il minimo edittale  dell'art. 609-octies c.p., ora fissato a otto anni di reclusione. Rispetto al secondo, invece, il giudice delle leggi sottolinea che l'ampiezza della nozione di atto sessuale si caratterizza per una notevole latitudine descrittiva  atta a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente. A quest'ultimo proposito, puntualmente, si aggiunge che il peculiare disvalore del fatto determinato dalla pluralità di autori è già alla base della previsione di un'autonoma fattispecie di reato e, pertanto, non può giustificare altresì la mancata previsione di una valvola di sicurezza che consenta al giudice di modulare la pena, in modo da adeguarla alla concreta gravità della singola condotta. Quest'ultima, infine, viene modellata proprio prendendo come riferimento la circostanza attenuante prevista dall'art. 609-bis c.p. e, quindi, consentendo una diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi, pur evidenziando la possibilità di diverse scelte da parte del legislatore.

Le conclusioni raggiunte dalla Consulta sono senz'altro condivisibili e mostrano le  attuali potenzialità “dimostrative” del giudizio di proporzionalità della pena, le quali hanno finalmente consentito di superare quell'atteggiamento di  restraint  che aveva caratterizzato la precedente giurisprudenza costituzionale. D'altronde, sarebbe senz'altro preferibile una disciplina che operasse una selezione (ed una distinzione) maggiormente rigorosa dei fatti punibili, con una conseguente previsione di quadri edittali che rispecchino il reale disvalore dei medesimi, anziché dover fare affidamento a “valvole di sicurezza” come circostanze attenuanti ad effetto speciale, che rinviano a un potere discrezionale del giudice suscettibile di applicazioni anche fortemente disomogenee. Nel settore in esame, in particolare, appare sempre più avvertita l'esigenza di ritornare ad una  diversificazione delle categorie degli “atti sessuali”  rilevanti che consenta di ricondurre a fattispecie diverse e meno severamente punite una serie di comportamenti che, anche nel lessico comune, sono qualificati come “molestie”, ma che oggi risultano fatalmente attratti dalla nozione “unitaria” introdotta nel 1996. Nonostante le numerose sollecitazioni provenienti dalla dottrina, tuttavia, quest'ultima soluzione non sembra destinata ad essere rivisitata dalla riforma che proprio in questi giorni è al vaglio del Parlamento.

  

*Fonte: DirittoeGiustizia

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