Concordato in appello: il provvedimento che rigetta la proposta e dispone la prosecuzione del giudizio non è ricorribile per cassazione

03 Febbraio 2026

Il provvedimento con il quale la Corte d'Appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione.

Il fatto

In data 14.06.2019, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica, riconosciuto il vincolo della continuazione con un fatto già giudicato, condannava l'imputato alla pena di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, oltre ad € 800 di multa, per il reato di ricettazione.

Appellata la sentenza, la difesa dell'imputato, con il consenso del sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, presentava istanza di concordato sulla pena, fissata nella misura finale di anni uno e mesi 6 di reclusione, oltre a € 800 di multa. La Corte di appello di Venezia respingeva la richiesta, ritenendo non congrua la misura della pena e, procedendo nel giudizio, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione, la difesa dell'imputato ricorreva per Cassazione, censurando col primo motivo il mancato accoglimento della richiesta di concordato. Rilevato un contrasto interpretativo, la Sezione II penale della Cassazione rimetteva la decisione alle Sezioni Unite ex art. 618, comma1, c.p.p.

Il contrasto interpretativo

Il contrasto verteva sulla possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. unitamente alla sentenza di appello.

Un primo orientamento (cfr. Cass. pen., sez. I, n. 41553/2023non riteneva ammissibile tale possibilità, valorizzando sia il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sia la sostanziale differenza con l'istituto del c.d. “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p. (che, invece, ammette tale possibilità), in quanto il concordato interviene a seguito di una condanna in primo grado, e dunque di una piena valutazione sul merito. Inoltre, avendo l'istituto di cui all'art. 599-bis c.p.p. natura deflattiva, la possibilità di sindacare il diniego della proposta finirebbe per complicare la procedura invece che semplificarla.

Un orientamento contrario (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 16692/2024) prevedeva, invece, la possibilità di impugnare il rigetto della richiesta di concordato con ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza di appello, facendo leva sul diritto di difesa dell'imputato, che verrebbe limitato, privandolo della possibilità di accedere a un controllo di legittimità su una decisione per lui pregiudizievole, essendo il concordato in appello considerato un istituto “premiale”.

La posizione delle Sezioni Unite: la ratio del concordato in appello

Le S.U. riconoscono la fondatezza degli argomenti proposti dal primo orientamento e ricostruiscono la natura dell'istituto ex art. 599-bis c.p.p.

Sulla scia della sent. S.U. 19415 del 27/10/2022, e alla luce dell'evoluzione normativa, la Corte individua la ratio dell'istituto nella finalità di decongestionare il carico di processi pendenti presso le Corti d'appello, anche alla luce del principio di efficienza ed equità del processo ex art. 6 CEDU, attraverso un meccanismo basato sulla concorde rinuncia delle parti ad alcuni motivi d'appello a fronte di una selezione condivisa dei motivi ritenuti irrinunciabili.

La natura del provvedimento

Dalla ratio dell'istituto si evince, inoltre, la natura del provvedimento con cui il giudice non accoglie la richiesta di concordato e dispone la prosecuzione del giudizio. La mancata previsione di particolari requisiti formali e la mancanza di un obbligo di motivazione, portano a propendere per una natura strettamente processuale e puramente ordinatoria di tale provvedimento, in quanto incide soltanto sulla possibilità di svolgere un giudizio meramente eventuale e anticipato.

La non riconducibilità del concordato in appello al modello “premiale” del patteggiamento

Nonostante la Corte definisca i due istituti come species diverse di un medesimo genus (la giustizia negoziata) e ammetta che anche il concordato ex art. 599-bis c.p.p. comporti un vantaggio per l'imputato, consistente nell'accordo sulla pena, ribadisce la sostanziale differenza con l'istituto di cui all'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento)

Infatti, le valutazioni del giudice rispetto al concordato d'appello sono ben diverse da quelle in sede di patteggiamento. A differenza del patteggiamento, il concordato in appello non è un'anticipazione del giudizio basata sugli atti contenuti nel fascicolo del P.M., ma, al contrario, è un giudizio eventuale ed anticipato sulla richiesta delle parti, ed è basato sulle prove su cui comunque il giudice dovrà fondare il proprio convincimento (cfr. C. cost. n. 448/1995).

Mancanza dell'interesse a impugnare

Infine, data un'interpretazione in ottica utilitaristica dell'interesse a impugnare (inteso come interesse a rimuovere una situazione di svantaggio processuale), nel caso in esame, la Corte ritiene mancante tale svantaggio, in quanto il rigetto della proposta di concordato non incide negativamente sulla posizione processuale delle parti, ma riconduce il giudizio di secondo grado alla propria dimensione ordinaria, obbligando il giudice a pronunciarsi su tutti i motivi proposti.

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