Giudicato interno implicito e natura abusiva della clausola: le ultime «novità» della CGUE
05 Febbraio 2026
Massima L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d'ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall'altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d'ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell'ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione. Il caso In forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato tra una società, promittente venditrice, e alcuni consumatori, promittenti acquirenti, veniva promosso giudizio arbitrale. Il Collegio arbitrale dichiarava la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento dei promissari acquirenti condannando quest'ultimi alla restituzione dell'immobile e la società promittente venditrice alla restituzione delle somme ricevute in acconto per euro 72.869,16. La Corte di Appello - a seguito dell'impugnazione proposta dai promittenti acquirenti - dichiarava la nullità del lodo in quanto pronunciato oltre il termine consentito e dichiarava la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti, condannati alla restituzione dell'immobile. La medesima Corte, inoltre, riduceva la penale, che veniva liquidata in un importo corrispondente ai soli interessi maturati sugli acconti, e condannava il promittente venditore alla restituzione degli acconti versati senza interessi. La Cassazione, su ricorso della promittente venditrice, annullava la pronuncia della Corte di appello nella parte in cui era stata ridotta la penale. Nel giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Bologna condannava i promittenti acquirenti al pagamento, a titolo di penale della somma di euro 61.600,00. I promittenti acquirenti proponevano ricorso per Cassazione con il quale, tra l'altro, lamentavano che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità della clausola penale, che imponeva a titolo di risarcimento il pagamento di una somma manifestamente eccessiva e, pertanto, vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. f), e 36, commi 1 e 3, d.lgs. n. 206/2005. La Suprema Corte, dopo avere sospeso il processo, rimetteva alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale interpretativa relativa ai rapporti tra tutela del consumatore e giudicato implicito. La questione La Suprema Corte rimetteva alla CGUE la questione pregiudiziale d'interpretazione degli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. La Cassazione chiedeva alla CGUE di chiarire se al giudice del rinvio (e segnatamente al giudice di legittimità all'esito del rinvio già disposto) sia precluso il rilievo d'ufficio della nullità (inefficacia) del contratto (o di una sua clausola), a protezione del consumatore, laddove nel giudizio di merito non sia stata eccepita la nullità della clausola e non sia stata rilevata d'ufficio la nullità, a seguito della cassazione con rinvio, si sia formato giudicato implicito sulla validità della clausola e il giudice del rinvio sia chiamato soltanto a rideterminare il suo ammontare. Le soluzioni giuridiche La Corte di Giustizia UE, sul solco delle quattro sentenze gemelle del 17 maggio 2022, ha ancora una volta ricordato che il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (sentenza del 17 maggio 2022, SPVProject 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 51 e giurisprudenza citata). Al fine di mitigare tale situazione di inferiorità l'art. 6, par. 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori e l'art. 7, par. 1, della medesima direttiva impone agli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed i consumatori. La CGUE, inoltre, precisa che l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì all'art. 47 della Carta, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti (sentenza del 17 maggio 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, punto 29 e giurisprudenza citata). La Corte sottolinea che il controllo giudiziale sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è conforme al principio di effettività alla luce della direttiva 93/13 se, da un lato, il consumatore è informato dell'esistenza di tale controllo e delle conseguenze che la sua passività comporta in materia di decadenza dal diritto di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali; e, dall'altro, la decisione adottata a seguito di detto controllo è motivata in modo sufficiente per consentire di individuare le clausole esaminate in tale occasione e le ragioni, anche sommarie, per le quali il giudice ha ritenuto che dette clausole non avessero carattere abusivo. Una decisione giudiziaria che risponda ai requisiti in parola può avere l'effetto di impedire di procedere ad un nuovo controllo dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali nell'ambito di un procedimento successivo (sentenza del 29 febbraio 2024, Investcapital, C‑724/22, EU:C:2024:182, punto 45). Nella fattispecie esaminata – secondo la CGUE - i giudici di merito e la Suprema Corte di cassazione non hanno eseguito alcuna motivata analisi del carattere eventualmente abusivo della clausola penale, non risultando satisfattivo il controllo sulla validità della clausola penale implicitamente effettuato con la decisione di ridurne l'ammontare della penale. Conseguentemente, la CGUE ritiene che la normativa nazionale (che precluda al giudice del rinvio il rilievo d'ufficio della nullità del contratto, o di una sua clausola, a protezione del consumatore) rende impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei diritti previsti dalla direttiva 93/13 in quanto il consumatore è privato degli strumenti procedurali per far valere i propri diritti, pregiudicando così il principio di effettività. La CGUE, infine, evidenzia che, nel caso di specie, contrariamente a quanto rilevato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, non sussiste una «completa e prolungata passività imputabile ai consumatori» atteso che i consumatori (promissari acquirenti) «hanno invocato, anche solo nell'ambito del secondo ricorso in cassazione, il carattere abusivo della clausola penale di cui trattasi». Osservazioni giuridiche Con la sentenza in commento, la CGUE riaccende i riflettori, dopo le quattro decisioni gemelle del 17 maggio 2022 (con le quali la Corte di giustizia ha chiarito che la effettività della tutela del consumatore impone il superamento di categorie e istituti dei singoli stati, che prediligono la certezza al principio di effettività), su tematiche complesse e rilevanti quali, in particolare, quella della tenuta del giudicato civile domestico al cospetto del diritto eurounitario, tenuta che non sarebbe più — a dir di molti — perfettamente stagna e, in generale, quella dei rapporti tra il diritto interno e la disciplina dell'Unione, specie in relazione alla effettività della tutela consumeristica. In particolare, la decisione in commento apre un ulteriore varco nella nostra normativa nazionale in quanto stabilisce che il giudicato implicito interno, formatosi a seguito di rinvio della Cassazione, su una clausola penale manifestamente eccessiva, possa essere superato dal giudice del rinvio per assicurare la tutela consumeristica ex artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 e art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Tali norme impegnano gli Stati membri a prevedere che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore non vincolano quest'ultimo, alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, restando, valido ed efficace il solo contratto, ove possa sussistere senza le clausole abusive. La tutela del consumatore, che nasce dalla posizione di inferiorità sia di potere negoziale sia informativa, va però contemperata con il principio di stabilità-intangibilità delle sentenze di legittimità. Ed infatti, nel nostro ordinamento il giudice di merito deve attenersi, in sede di rinvio, al principio di diritto affermato nella sentenza resa nella fase rescindente che, come nel caso di specie, può contenere una statuizione che presuppone la formazione di giudicato implicito sulla validità della clausola manifestamente abusiva. Al riguardo la CGUE riconosce che in linea di principio la res iudicata rappresenta un valore imprescindibile dell'ordinamento unitario. Si legge in Corte giust. UE 17 maggio 2022, Ibercaja Banco che «occorre ricordare l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte ha, infatti, già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione» (così v. anche, ex multis, Corte giust. UE 2 aprile 2020, cause C-370/17 e c-37/18, CRPNPAC e Vueling Airlines, EU:C:2020:260, punto 88; Corte giust. 17 ottobre 2018, causa C-167/17, klohm, EU:C:2018:833, punto 63). Per altro verso, la Corte di giustizia ha statuito che, se al diritto processuale degli Stati membri spetta la definizione delle modalità di azione dei diritti dei consumatori, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano la tutela di posizioni di diritto sostanziale aventi fonte nel diritto nazionale (principio di equivalenza), né rendere impossibile o difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). Dall'applicazione del principio di effettività, deriva che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione va esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità, nonché dei principi alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 53). La CGUE ha pure affermato che il controllo giudiziale dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali - in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista - è conforme al principio di effettività alla luce della direttiva 93/13 se, da un lato, il consumatore è informato dell'esistenza di tale controllo e delle conseguenze che la sua passività comporta in materia di decadenza (dal diritto di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali), e, dall'altro, la (motivazione della) decisione adottata a seguito di detto controllo è motivata in modo sufficiente da consentire di individuare le clausole esaminate in tale occasione e le ragioni, anche sommarie, per le quali il giudice escluso il carattere abusivo. Solo una decisione giudiziaria che risponda ai requisiti in parola può, dunque, impedire un nuovo controllo dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali nell'ambito di un procedimento successivo (CGUE 29 febbraio 2024 causa C‑724/22, Investcapital Ltd, punto 52). Al contempo però, la Corte ha ritenuto che il rispetto del principio di effettività non può supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (sentenza del 1 ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, punto 62). Al riguardo, la CGUE, nella fattispecie in esame, ha escluso, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, la sussistenza di una «completa e prolungata passività imputabile ai consumatori» atteso che i consumatori (promissari acquirenti) avevano «invocato, anche solo nell'ambito del secondo ricorso in cassazione, il carattere abusivo della clausola penale di cui trattasi». Da quanto detto, appare evidente che la decisione della CGUE comporti un indebolimento del principio di stabilità-intangibilità delle pronunce del giudice di ultima istanza (e più in generale del giudicato interno) a beneficio dell'effettiva tutela del consumatore in applicazione delle norme comunitarie. Riferimenti AA. VV., La tutela del consumatore esecutato in prospettiva europea, Atti del convegno (Foggia 28 settembre 2022), a cura di Daniela Longo, Cacucci Editore, Bari, 2023, 10; E. D'ALESSANDRO, Il decreto ingiuntivo non opposto, emesso nei confronti del consumatore dopo Corte di giustizia, grande sezione, 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C- 869/19): in attesa delle Sezioni Unite, in www.judicium.it. P. FARINA, Le sezioni unite rispondono alla Corte di giustizia creando un nuovo istituto. L'opposizione ultra-tardiva a decreto ingiuntivo e l'effettività della tutela consumeristica, in Foro it., 2023, V, p. 1474. S. Ziino, Categorie processuali versus tutela del consumatore: la Cassazione chiede alla Corte di giustizia UE di esentare il giudice del rinvio dal dovere di rilevare la nullità delle clausole vessatorie, in www.judicium.it. Quanto alla giurisprudenza si rinvia a quella richiamata nel testo. |