Sospensione cautelare degli effetti dell’ordinanza di assegnazione

Vito Amendolagine
05 Febbraio 2026

Il Tribunale di Bari esamina un'interessante questione riguardante la possibilità in astratto di emettere con provvedimento d‘urgenza nei confronti del terzo pignorato un ordine di sospensione della trattenuta mensile dallo stipendio del debitore, laddove la situazione pregiudizievole allegata da quest'ultimo non risulti collegata ad un solo pregiudizio di carattere puramente economico, in quanto comportante -  per effetto della suddetta trattenuta mensile dallo stipendio -  anche un significativo vulnus ai primari beni non patrimoniali del medesimo debitore.  

Massima

I diritti a contenuto patrimoniale vanno esclusi dalla tutela cautelare se la mancata soddisfazione non porti con sé ricadute su altre situazioni soggettive a contenuto non meramente patrimoniale, ragione per cui il pregiudizio risulti facilmente risarcibile all'esito del giudizio di merito.

Il caso

La questione nasce dalla procedura espropriativa presso terzi instaurata nei confronti del condominio in qualità di datore di lavoro e terzo pignorato del debitore, portiere dello stabile, per effetto della ordinanza di assegnazione e del conseguente obbligo della trattenuta netta mensile dalla busta paga del medesimo dipendente.

La questione

La quaestio esaminata dal giudice barese attiene alla riattivazione a carico del condominio - terzo pignorato - della trattenuta mensile dalla busta paga del proprio dipendente, per effetto dell'ordinanza di assegnazione a suo tempo emessa nel procedimento esecutivo poi dichiarato estinto e se la suddetta trattenuta possa essere sospesa con provvedimento d'urgenza nel caso in cui la stessa parte debitrice invochi la tutela di situazioni soggettive aventi contenuto non meramente patrimoniale.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Bari, con l'ordinanza in commento, revoca il decreto inaudita altera parte, con il quale aveva in precedenza accolto l'ordine di sospensione impartito all'amministratore del condominio terzo pignorato della trattenuta mensile disposta in relazione alla pregressa ordinanza di assegnazione, per effetto del riscontrato pericolo concreto che, nel tempo occorrente alla preventiva costituzione del contraddittorio, il pregiudizio patito dal ricorrente si potesse aggravare attesa la modesta retribuzione percepita.

Il ripensamento del giudice barese poggia sulla rivalutazione del pregiudizio lamentato in quanto a seguito della costituzione della parte resistente è emerso che lo stesso ha carattere essenzialmente pecuniario ed in quanto tale suscettibile di riparazione monetaria; ragione per cui di per sé non può giustificare l'emissione di un provvedimento d'urgenza in difetto di primari beni non patrimoniali quali la vita o la salute.

Osservazioni

L'ordinanza del Tribunale di Bari si segnala per avere affermato l'ammissibilità della proposizione ex art. 700 c.p.c. del ricorso finalizzato a sospendere in via d‘urgenza gli effetti esecutivi dell'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c. disposta al termine del processo esecutivo.

In particolare - come si evince dalla motivazione del provvedimento in commento - se, da un lato, il ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non può giungere nella fattispecie scrutinata alla revisione o rimozione dell'ordinanza di assegnazione, dall'altro lato, il medesimo provvedimento d'urgenza risulta in astratto idoneo -  per il suo contenuto atipico -  a paralizzare temporaneamente gli effetti in executivis dell'ordinanza di assegnazione, in vista dell'eventuale giudizio di merito che cristallizzi, in ragione di vicende sopravvenute l'effettivo rapporto di dare-avere tra le parti, con il conseguente ordine impartito al terzo di sospendere i pagamenti fino a nuovo ordine giudiziale.

Nell'addivenire a tale conclusione, il giudice barese muove da una duplice considerazione di fondo.

La prima è ravvisabile nel fatto che diversamente opinando, la parte ricorrente risulterebbe inammissibilmente sfornita di tutela avverso l'ordinanza di assegnazione, nel caso in cui la stessa non fosse più rispondente alla realtà giuridica, in palese frizione con la ratio legis sottesa allo stesso meccanismo atipico d'urgenza delineato dal legislatore nell'art. 700 c.p.c.

La seconda può, invece, essere riscontrata sulla scorta di quanto enunciato negli artt. 3 e 24 Cost., non potendo negarsi tout court al debitore l'esperibilità del suddetto rimedio cautelare sulla scorta del rilievo della non modificabilità o revocabilità dell'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto, trattandosi di un atto autoesecutivo, esso non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che l'ha emesso ai sensi dell'art. 487 c.p.c.

Infatti, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che l'ha emessa (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3958; Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1992, n. 7399) e, una volta che il procedimento di espropriazione di crediti presso terzi si sia concluso con l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore, dovendo quest'ultimo, in tale caso, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare eventualmente accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2023, n. 9736; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2022, n. 12690).

Ciò non senza considerare che, nella specie, è in gioco la sopravvenuta non rispondenza delle originarie ragioni giuridiche in forza delle quali era stata emessa l'ordinanza al mutato quadro giuridico-fattuale, per effetto di eventi successivi, in relazione ai quali sussiste, dunque, la concreta ed attuale necessità di scongiurare il rischio che il medesimo debitore rimanga esposto, medio tempore - sino alla pronuncia di cognizione -  agli effetti di una trattenuta economica mensile dallo stipendio divenuta illegittima e gravemente impattante su beni di rango primario a contenuto non patrimoniale.

Ne consegue, sotto l'aspetto rilevante del fumus boni juris, la possibilità in astratto di emettere nei confronti del terzo pignorato un ordine di sospensione in via d‘urgenza, nell'attesa che giunga a definizione il giudizio di cognizione al fine di accertare e dichiarare la natura indebita dei pagamenti disposti, e, con esso, la definitiva regolamentazione dell'assetto di interessi tra le parti.

Infatti, l'assenza di altri rimedi cautelari tipici -  e, quindi, la ricorrenza del requisito della residualità proprio dell'atipica misura prevista dal legislatore all'art. 700 c.p.c. -  si coglie a piene mani laddove si consideri che il procedimento di espropriazione presso terzi, giunto a conclusione con l'emanazione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., rende inammissibile ulteriori forme di opposizione dal momento che il diritto di procedere a esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tale caso, il debitore instaurare soltanto un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario e, se del caso, ottenere anche la restituzione delle somme già incassate, in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2022, n. 12690, cit.).

In ordine, invece, al periculum in mora, va altresì valutata la natura del pregiudizio allegato in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. atteso che trattandosi di richiesta cautelare, non può mai essere collegata esclusivamente ad un pregiudizio di carattere puramente economico, occorrendo altresì che, quest'ultimo -  ravvisato nella specie nella trattenuta mensile dallo stipendio -  porti con sé ricadute significative su altre situazioni soggettive in capo al medesimo ricorrente, a contenuto non meramente patrimoniale e non altrimenti risarcibili all'esito del proponendo giudizio di merito.

Invero, al fine di non incorrere nel rigetto della richiesta di concessione della tutela cautelare, la trattenuta prospettata come illegittima per effetto dell'ordinanza di assegnazione divenuta ormai giuridicamente anacronistica, deve necessariamente assumere un impatto in grado di incidere negativamente oltre che sulla sfera squisitamente patrimoniale del ricorrente anche sui primari beni non patrimoniali del medesimo, quali la vita o la salute.

Ciò in quanto, se il pregiudizio lamentato ha carattere essenzialmente pecuniario, ed in quanto tale suscettibile di riparazione monetaria, di per sé solo, non può giustificare l'emissione di un provvedimento d'urgenza. 

Sotto tale aspetto, l'ordinanza è in linea con la consolidata giurisprudenza di merito, in forza della quale, qualsivoglia pregiudizio che si sostanzi in un danno di natura meramente patrimoniale, essendo, per definizione, suscettibile di riparazione pecuniaria, non è idoneo a soddisfare il requisito del periculum (v., ex multis, Trib. Palermo 7 marzo 2018; Trib. Bari 18 novembre 2010; Trib. Napoli 10 febbraio 2006).

Riferimenti

Amendolagine, L'urgente dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza di assegnazione per fatti sopravvenuti estintivi del diritto di credito, in Judicium.it., 12 febbraio 2025;

Volonterio, I rimedi esperibili contro l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo, in Eclegal.it, 16 maggio 2023;

Finocchiaro, La stabilità dell'ordinanza d'assegnazione del credito pignorato, in Riv. esec. forzata, 2019, 156;

Baroncini, Regime ed efficacia dell'ordinanza di assegnazione del creditoex art. 553 c.p.c., in GiustCiv.com, 2018;

Sturiale, Rimedi avverso l'ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo presso terzi, in Giur. merito, 1993, 893;

Capponi, Sull' ordinanza di assegnazione del credito pignorato, in Foro it., 1990, I, 701.

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