Il Decreto-legge n. 159/2025 tra prevenzione, digitalizzazione e rafforzamento della vigilanza e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Francesco Pedroni
06 Febbraio 2026
Il focus riguarda l’analisi degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotti dal d.l. 31 ottobre 2025, n. 159 come convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198.
Premessa e inquadramento sistematico
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 ed entrata in vigore nella medesima data, il d.l. 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, il legislatore, nell'intento di incrementare la prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro interviene su più fronti, introducendo o modificando previsioni in tema di:
incentivi economici e contributivi;
rafforzamento degli obblighi organizzativi e formativi;
digitalizzazione dei flussi informativi e dei controlli;
potenziamento della vigilanza pubblica;
ampliamento dell'area soggettiva di tutela (studenti, lavoratori fragili, volontari della protezione civile).
Analisi delle previsioni. Incentivi economici e selettività premiale: bonus INAIL e settore agricolo
Art. 1: Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. Con la medesima decorrenza, l’INAIL è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura.
Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Attuazione: entro 60 giorni, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura.
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Art. 2: Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’INAIL destinerà risorse economiche alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attuazione: entro 60 giorni, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Formazione, prevenzione e protezione: obblighi, qualità e digitalizzazione
Art. 1bis - Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'art. 5 della Legge 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'art. 37, comma 4, lettera a), del TUSL, si concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Art. 5 - Viene modificato il TUSL in relazione ai seguenti temi.
Dotazione economica annuale per la formazionesulla salute e sicurezza. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, previo accordo con il Ministero del lavoro, trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a € 35.000.000 destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei RLS, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Promozione della formazione sulla salute e sicurezza.
Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e, in particolare, in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali.
L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
Interventi di sostegno per DPI innovativi. L'INAIL è altresì autorizzato a promuovere interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di DPI caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
Prevenzione delle molestie. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del TUSL ricomprendono ora anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
Registrazione della formazione. Si prevede che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi in materia di salute e sicurezza.
Accertamento della tossico-alcol dipendenza. Entro il 31 dicembre 2026, mediante Accordo Stato-Regioni dovranno essere rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza cui verrà data attuazione tramite decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi 60 giorni.
Obblighi del DdL sui DPI. Viene riformulato l'art. 77, comma 4, lettera a) TUSL prevedendo che il DdL mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
Scale verticali. L'art. 113, comma 2 TUSL viene sostituito come segue: “Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri”.
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. L'art. 115 TUSL è sostituito come segue:
“1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono: a) parapetti; b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.”
Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. 81/2008, nel testo risultante dalla modifica apportata, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.
[Art. 6] Si prevede che, nel termine di 90 giorni, mediante Accordo Stato-Regioni, siano individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano deisoggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali criteri e requisiti devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La previsione crea rilevante aspettativa nel settore della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in considerazione della recente revisione della governance della materia effettuata dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, dell'approssimarsi del termine per la sua attuazione (24 maggio 2026) e delle recenti iniziative non sempre coerenti adottate a livello regionale.
Appalti, cantieri e patente a crediti: controllo, identificazione e responsabilità
Art. 3 Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con decreto del Ministro del lavoro) sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 18 e 26 TUSL, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata.
Attuazione:
entro 60 giorni il Ministro del lavoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, individuano gli ambiti a rischio elevato oggetto della previsione.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate le modalità di attuazione dell’obbligo di identificazione tramite tessera di riconoscimento, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.
Viene aggiornata anche la normativa sulla patente a crediti mediante la previsione di decurtazioni immediate in caso di lavoro nero e di raddoppio della sanzione in caso di assenza di patente. Le nuove regole valgono per gli illeciti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Art. 17 Il Decreto modifica il TUSL
introducendo la specificazione secondo cui i controlli sanitari dei lavoratori predisposti dal medico competente devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (art. 20 TUSL);
estendendo i compiti del Medico Competente prevedendo che fornisca informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza, informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute (art. 25 TUSL);
aggiunge all'art. 51 TUSL una previsione per cui, ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a 10 lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti;
estendendo la sorveglianza sanitaria a una nuova ipotesi di visita medica mirata, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive (art. 41 TUSL). Tali nuove previsioni, che in sede attuativa dovranno essere coordinate con le nuove indicazioni che la Conferenza Stato Regioni dovrà adottare in materia di accertamento della tossico-alcol dipendenza (ai sensi dell'art. 5 sopra riportato), sembrano fin d'ora porre alcune questioni interpretative e applicative in relazione alla nozione di “ragionevole motivo”, che, in assenza di parametri normativi puntuali, potrebbe lasciare spazi di discrezionalità e al ruolo del medico competente, chiamato a operare in prevenzione e in contesti di particolare urgenza. Ulteriori profili di incertezza sembrano emergere con riferimento a questo nuovo giudizio di idoneità fondato su condizioni transitorie e al coordinamento con i principi dell'art. 5 Stat. Lav..
Il Decreto prevede anche che, nell'ambito della contrattazione collettiva possano essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
SIISL e domicilio digitale
Art. 14 Dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la medesima decorrenza, le comunicazioni obbligatorie potranno essere effettuate tramite il sistema SIISL.
Il SIISL esporrà gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
Anche le Agenzie per il Lavoro saranno tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, potranno accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Attuazione:
entro 60 giorni, con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza Stato-Regioni.
Anche i lavoratori stranieri in Italia di cui all’art. 23 D.Lgs. 286/1998 verranno iscritti sul SIISL.
Attuazione:
entro 30 giorni, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri.
Il vincolo tra benefici contributivi, rispetto della normativa di sicurezza e pubblicazione delle offerte sul SIISL pone possibili criticità applicative in assenza di chiare regole attuative. L’obbligo rischia di tradursi in un adempimento meramente formale per i datori di lavoro, con dubbi sulle modalità di verifica e sulla gestione di casi come stabilizzazioni o rinnovi contrattuali. Ulteriori difficoltà emergono rispetto all’obbligo imposto alle agenzie per il lavoro, per la volatilità delle offerte e la complessità dei controlli. L’effettiva efficacia del sistema appare quindi strettamente legata alle future modalità operative.
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Art. 13 Viene introdotto l’obbligo del domicilio digitale personale dell’amministratore unico/AD distinto da quello dell’impresa da comunicare entro il 31 dicembre 2025. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale la Camera di Commercio può sospendere gli adempimenti richiesti fino ad avvenuta comunicazione.
Tutela dei soggetti deboli e nuove aree di protezione
Art. 7 Viene fornita l'interpretazione autentica dell'art. 18 del d.l. 48/2023 in base alla quale la tutela INAIL ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente.
Si prevede che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.
[Art. 14bis] La stipula della convenzione di inserimento lavorativo di cui all'art. 12-bis della Legge 68/1999 è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti ora elevati al 60% (era il 10%) della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.
Tra i requisiti per la stipula della convenzione di inserimento lavorativo di cui all'art. 12-bis della Legge 68/1999, viene aggiunta la seguente previsione (comma 3, nuova lettera d)): “Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera c), può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 276/2003, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima”.
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Art. 18 Viene creato uno schema normativo e definitorio sulla salute e sicurezza dedicato al volontariato di Protezione Civile (CRI, CNSAS, VVF volontari).
Modelli organizzativi con efficacia esimente
Art. 10 Viene modificato l’art. 30 TUSL mediante l’aggiornamento del riferimento agli standard tecnici (sostituzione del British Standard OHSAS 18001:2007 con la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024).
Viene altresì previsto che il Ministero del lavoro promuova la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche indicate nel TUSL, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro, dell’INAIL e dell’UNI.
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Art. 8 Viene previsto il riconoscimento di borse di studio da parte dell’INAIL ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali condizionato al rendimento scolastico.
Incremento dell’organico ispettivo e di verifica
Art. 4 - Si prevede l’incremento dell’organico ispettivo dell’INL mediante assunzione di 300 ispettori nel periodo 2026-2028 e dell’organico dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro (da 710 a 810 unità).
Tracciamento Near Miss
Art. 15 Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro, d’intesa con l’INAIL, sentite le parti sociali, adotterà, entro 6 mesi, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
Le predette linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati.
Attuazione:
con decreto il Ministro del lavoro individuerà le modalità attraverso le quali le imprese comunicheranno i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
Contratti di assunzione a termine per eventi di dissesto idrogeologico
Art. 19 In relazione al personale assunto con contratto a termine nell'ambito degli eventi concernenti il dissesto idrogeologico (art. 1, comma 701, l. 178/2020), viene eliminato il termine del 31/10/2025 e i contratti sono prorogabili fino a 3 anni complessivi, con facoltà di sostituzione in caso di cessazione. Sono previste anche stabilizzazioni tramite concorsi riservati per chi ha 15 mesi continuativi o 36 mesi anche non continuativi entro il 31/12/2028, con obbligo di permanenza di 5 anni nei servizi regionali di protezione civile.
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Sommario
Analisi delle previsioni. Incentivi economici e selettività premiale: bonus INAIL e settore agricolo
Formazione, prevenzione e protezione: obblighi, qualità e digitalizzazione
Appalti, cantieri e patente a crediti: controllo, identificazione e responsabilità