Giudizio di appello: brevi considerazioni attorno all'omessa specifica indicazione dei documenti
09 Febbraio 2026
Massima Posto che nessuna norma prevede quale causa di inammissibilità dell'appello l'omessa specifica indicazione dei documenti sui quali il gravame si fonda rilevando ai fini della loro utilizzabilità soltanto la relativa rituale acquisizione, il giudice d'appello, in quanto giudice di merito avente cognizione piena sul fatto, nei limiti dei motivi prospettati dall'appellante, ha il dovere di verificare d'ufficio la verità dei fatti dedotti dalle parti alla luce delle prove raccolte, a prescindere da qualsiasi onere di specifica indicazione. Il caso Nel 2009 trecentodue laureati in medicina, tra i quali V.M., convenivano avanti il Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'economia esponendo che a seguito della loro iscrizione alla scuola di specializzazione per le professioni mediche gli specializzandi non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa in violazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE parzialmente e tardivamente attuate dall'Italia. Gli attori chiedevano, quindi, la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. Il Tribunale di Roma accoglieva in parte le domande proposte dagli attori che, pertanto, proponevano appello. La questione La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 15 luglio 2021 dichiarava inammissibile il gravame in quanto gli appellanti non avevano indicato in modo puntuale i documenti sui quali l'appello era fondato. V.M. ricorreva per cassazione censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto «non allegata e provata» la data di iscrizione alla scuola di specializzazione. La S.C. con ordinanza del 17 giugno 2025 ha ritenuto fondato il motivo dedotto dal ricorrente pronunciandosi nel senso della massima in epigrafe. Le soluzioni giuridiche La soluzione prospettata dall'ordinanza che qui ci occupa si muove, a nostro avviso correttamente, lungo due argomentazioni principali che, in pochi passaggi, sanciscono l'erroneità della pronuncia di mero rito resa dalla Corte territoriale. Nello specifico, la S.C. sottolinea come, da un lato, non vi sia nel codice di rito alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità l'appello nel quale sia stata omessa l'indicazione specifica dei documenti posti a fondamento del gravame e, dall'altro, ribadisce le prerogative del giudice di secondo grado, il quale, nei limiti dei motivi dedotti dall'appellante, è dotato di cognizione piena sul fatto e, pertanto, ha il dovere di accertare la verità dei fatti allegati sulla base delle prove raccolte. A tal ultimo proposito è sufficiente che il documento sia stato ritualmente acquisito, ma non è, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Roma, necessario indicare in modo specifico a quali documenti si debba fare riferimento. Tale particolare onere è tipico del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., ma non lo è rispetto al procedimento di appello, che rimane un giudizio di merito. Osservazioni Il ragionamento seguito dalla S.C. ci pare condivisibile e ciò sia per quanto attiene al regime dell'inammissibilità nel giudizio di appello sia per quanto concerne la natura del medesimo. A proposito dell'inammissibilità, autorevole dottrina (Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2025, 364 ss) ha osservato che sul tema non vi è una definizione né una regolamentazione specifica, essendovi soltanto delle ipotesi particolari legate ai singoli mezzi di impugnazione (e.g. artt. 331,342,360-bis, 365,366,398 c.p.c.) dai quali occorre verificare se sia possibile ricavarne un quadro unitario. Ebbene, il denominatore comune dell'inammissibilità risiede nella presenza di un vizio dell'atto introduttivo dell'impugnazione, insanabile o sanabile all'origine ma in concreto non sanato. In siffatto contesto, quindi, la specificità dei documenti non soltanto non costituisce un requisito previsto a pena di inammissibilità dell'appello, ma, come si è appena visto, non rappresenta neppure un vizio dell'atto con cui viene introdotto il gravame. Sulla scorta di tale premessa appare coerente concludere, come dedotto nell'ordinanza, che non vi è alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità l'appello qualora sia stata omessa la specifica indicazione dei documenti posti a fondamento del gravame e, aggiungeremmo noi, non sono ravvisabili ipotesi di inammissibilità desumibili in via interpretativa o sistematica. Ciò che rileva, prosegue la S.C. – e riteniamo che ciò sia il logico pendant circa la natura del giudizio di appello di cui si dirà a breve – è che il documento sia stato ritualmente acquisito. L'ordinanza in commento, dunque, aggiunge un ulteriore motivazione al proprio ragionamento richiamando, a nostro avviso correttamente, il c.d. principio di acquisizione in forza del quale quando una prova è legittimamente acquisita a processo, il giudice può trarre da essa ciò che serve per provare indifferentemente tutti i fatti allegati chiunque sia il soggetto che ha preso l'iniziativa per acquisire al processo la prova in questione. La S.C., seppur brevemente, ricorda quella che è la natura dell'appello e dei connessi poteri e doveri del giudice in tale grado di giudizio. La Corte di Cassazione, nel suo più autorevole consesso (Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199 in GiustiziaCivile.com 2018), ha avuto modo di descrivere l'appello come ‘‘mezzo di gravame'', privo di copertura costituzionale, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame, e da quello sostitutivo nel senso che di norma la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata. Trattasi di un mezzo di impugnazione a critica libera, cioè non limitato ad un tipo di vizi predeterminati dalla legge. Tuttavia, la sua funzione è quella di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso: in altri termini ha carattere di revisio prioris instantiae piuttosto che di novum iudicium, connotazione rafforzata dalla riforma di cui alla l. n. 353/1990, nonché´ dalle successive modifiche ed in particolare dal d.l. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012. Secondo quella che è l'interpretazione pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità la graduale trasformazione dell'appello in revisio prioris instantiae è stata determinata dal requisito (questo sì previsto a pena di inammissibilità) della specificità dei motivi di appello, in quanto volto a concentrare ossia a limitare la cognizione del giudice di secondo grado alle censure dell'appellante verso la sentenza, e così` costringendolo a filtrare l'esame del diritto o rapporto giuridico dedotto in primo grado attraverso le censure elaborate dall'appellante. È esattamente in tale contesto che la Corte territoriale ha, pur nei limiti prospettati dall'appellante, cognizione piena sul fatto e, perciò, anche sui documenti offerti a sostegno della prospettazione di parte attrice, che doverosamente debbono essere esaminati in quanto allegati e a prescindere da specifiche indicazioni. Sul punto, anche la giurisprudenza di merito che aderiva alla superata impostazione che predicava la necessità di predisporre un progetto alternativo di sentenza ex art. 342 c.p.c., ha osservato che il giudice di appello deve verificare in concreto la rispondenza tra la ricostruzione operata dall'appellante e gli elementi acquisiti in corso di causa (App. Potenza, 19 aprile 2016, n. 144 in DeJure.it). Si aggiunga, poi, che il giudizio di appello è sempre un giudizio di merito al quale non si applica l'art 366, comma 1, n. 6 c.p.c. riservato, invece, ai procedimenti avanti la S.C. e se è vero che una sanzione che potremmo definire analoga all'inammissibilità quanto agli effetti pratici (i.e. improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. in caso di omesso deposito della copia notificata della sentenza gravata) è stata rimodulata in nome del principio di effettività della tutela giurisdizionale onde evitare che rigidi formalismi comprimano inutilmente il droit d'accès à un tribunal garantito dall'art. 6 par. 1 CEDU, allora, a maggior ragione, è irragionevole dichiarare inammissibile l'appello per di più in assenza di una specifica previsione in tal senso. Riferimenti Caporusso, Per un giusto liberalismo su deposito della sentenza impugnata e specificità dei motivi di appello, in Giur.it, 10, 2017, pag. 2124 ss; Italia, La specificità della motivazione nell’atto di appello, in NGCC, 4, 2018, pag. 467 ss. Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513, in Foro, It., 2017, I, pag. 1358 |