La prescrizione opera anche tra i conviventi di fatto: l’intervento della Corte costituzionale

09 Febbraio 2026

Il decorso della prescrizione rimane sospeso nei rapporti tra conviventi di fatto?

Massima

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., l'art. 2941, primo comma numero 1) c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.

Il caso

Nel corso di una convivenza di fatto, una donna mutua una somma di denaro al compagno, il quale, con apposita scrittura del 16.3.2006, riconosce il proprio debito e si impegna alla restituzione di quanto ricevuto. La convivenza cessa nel novembre 2016. Non avendo ottenuto la restituzione della somma mutuata, la donna evoca in giudizio l'ex partner; questi eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito dedotto. Il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941 primo comma n. 1) c.c., che la Consulta accoglie.

La questione

Il decorso della prescrizione rimane sospeso nei rapporti tra conviventi di fatto?

Le soluzioni giuridiche

Come è noto, l'art. 2941 c.c. individua una serie di cause, che determinano la sospensione della prescrizione, cui la giurisprudenza riconosce carattere di tassatività.  Il fondamento della disposizione è da individuare nella ricorrenza di specifiche ipotesi in cui il titolare del diritto è inerte per ragioni previste dalla legge e, pertanto, si trova nell'impossibilità o in grave difficoltà, materiale o morale, di esercitarlo.

Tra queste fattispecie, il nr. 1) si riferisce all'esistenza di un rapporto di coniugio. Il legislatore ha ritenuto, con una presunzione juris ed de jure, che, nel corso del matrimonio, vi sia un naturale metus a far valere diritti reciproci tra i coniugi, intendendo così salvaguardare l'unità familiare.  L'ampiezza della formulazione normativa ha condotto dottrina e giurisprudenza a ritenere che la sospensione operi anche durante lo stato di separazione dei coniugi, che, formalizzando la cessazione della convivenza, attenua il vincolo, ma non implica il venir meno del rapporto matrimoniale (Cass. 23 agosto 1985, n. 4502; Cass. 1° aprile 2014, n. 7533); si tratta del resto di un orientamento già enunciato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale i coniugi non devono compiere atti interruttivi dei loro diritti, in considerazione della possibilità di una riconciliazione, che potrebbe essere compromessa dai suddetti atti (Corte cost. 19 febbraio 1976, n. 35). La giurisprudenza più recente peraltro è andata di contrario avviso. Ed invero la Suprema Corte, con sentenza 4 aprile 2014, n. 7981, aveva ad affermare un'interpretazione restrittiva dell'art. 2941 c.c., n. 1, escludendo l'applicabilità della sospensione della prescrizione ai rapporti tra coniugi non più in comunione di vita, in una fattispecie afferente il credito derivante dal mancato pagamento di pregresse mensilità dell'assegno di mantenimento. Precisa la Suprema Corte doversi tenere conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.

L'orientamento è stato successivamente confermato sempre in relazione alla medesima fattispecie (Cass. 20 agosto 2014, n. 18078; Cass. 5 maggio 2016, n. 8987) ed è stato ribadito pure in relazione al diverso credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell'altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24160). Più di recente si è esclusa la sospensione della prescrizione per un credito afferente somme portate in cambiali (Cass. 28 ottobre 2024, n. 27790).

L'art. 1 comma 18 della l. 76/2016 prevede espressamente che la prescrizione sia sospesa tra le parti dell'unione civile, ed in questo senso la disciplina è conforme a quella del matrimonio; la mancata previsione della separazione personale fra le persone civilmente unite comporta peraltro che non possa estendersi l'orientamento giurisprudenziale da ultimo esaminato. Nulla invece è normativamente previsto per i conviventi di fatto. Investita una prima volta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941 n. 1) c.c. per dedotto contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., la Consulta aveva a respingerla (Corte cost. 29 gennaio 1998, n. 2). Ciò per un duplice ordine di considerazioni: a) perché la famiglia “legittima”, essendo una realtà diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce un adeguato "tertium comparationis"; b) perché la sospensione della prescrizione implica precisi elementi formali e temporali, estranei alla convivenza di fatto.

Dopo oltre un quarto di secolo, la Corte costituzionale, investita nuovamente della stessa questione, perviene a diverse conclusioni, con un'ampia motivazione, articolata sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale della convivenza di fatto, quale espressione di un nuovo modello familiare, che si affianca, con pari dignità, a quelli strutturati su un vincolo formale (matrimonio ed unione civile). 

Osservazioni

La sentenza in commento è assai precisa ed articolata, giustificando in maniera accurata il revirement rispetto al precedente del 1998. Coerente con la propria giurisprudenza, la Corte tiene a ribadire come non possa affermarsi una generale equivalenza tra la disciplina concernente il vincolo matrimoniale e quella relativa alla convivenza di fatto; al contempo ricorda come, con riferimento a specifiche previsioni normative, sia ben possibile riscontrare tra i due modelli familiari caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, da realizzarsi tramite il controllo di ragionevolezza, imposto dall'art. 3 Cost. Tra queste norme devono essere necessariamente individuate quelle che riconoscono diritti ai componenti del nucleo familiare, rappresentativi di principi di solidarietà ed eguaglianza.

Al fine di comprovare come la famiglia “matrimoniale” ben possa rappresentare quel tertium compationis, in precedenza negato, la Corte rammenta i propri arresti che, in numerose occasioni, hanno esteso ai conviventi i medesimi diritti riconosciuti al coniuge; ciò fino ad arrivare alle più recenti decisioni, relative agli artt. 230-bis e ter c.c. (Corte cost. 148/2024) e alla disciplina dei congedi straordinari per assistenza dei familiari (Corte cost. 197/2025). Si richiama pure l'orientamento della Cassazione (sul risarcimento del danno a favore del convivente e sui rapporti tra adempimento di obbligazioni naturali e arricchimento senza causa), anche a sezioni unite (sulla compatibilità tra corresponsione fra assegno divorzile e instaurazione di una stabile convivenza da parte dell'ex coniuge beneficiario, ovvero sulla necessità di computare il periodo di convivenza, precedente il matrimonio o l'unione civile, ai fini della liquidazione di un eventuale assegno, una volta intervenuta la cessazione del vincolo).

Da ultimo, la Corte costituzionale tiene ad evidenziare l'evoluzione normativa, che, dopo aver abbandonato il richiamo alla nozione di concubinato, risalente al codice penale del 1930, ha nel tempo progressivamente riconosciuto la convivenza di fatto (già convivenza  more uxorio)) quale formazione sociale, dapprima con discipline settoriali e, da ultimo, con un intervento di ampio respiro,  di cui alla 76/2016; quantomai rilevante è poi la recente riforma processuale, che ha introdotto un unico rito civile per le controversie relative alle persone, ai minorenni e alle famiglie (l'uso del plurale “famiglie” è molto importante, confermando come in oggi non possa più parlarsi di un unico modello familiare, ma di più modelli, tutti uniti dall'elemento di una comune affectio).

Dopo questa premessa, la Corte osserva come il censurato art. 2941 c.c. attenga alla disciplina della “tutela dei diritti”, intendendo preservare proprio l'affectio e l'unità familiare. Dunque, non si può esigere che il convivente di fatto, il quale vanti un credito nei confronti dell'altro, abbia l'onere di esercitarlo, sotto pena di prescrizione, anche a costo di compromettere la stabilità e la stessa unità familiare. Il convivente di fatto, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all'alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. Senza atti interruttivi della prescrizione, infatti, il diritto tanto più è destinato al sacrificio quanto più a lungo e duraturo si rileva il vincolo affettivo”. Una simile alternativa discrimina notevolmente la posizione del convivente di fatto a danno di quella del coniuge ed incide sui diritti inviolabili della persona all'interno della famiglia, quale primaria formazione sociale, garantiti dall'art. 2 Cost

La correttezza dei principi sopra esposti deve contemperarsi con la mancanza a priori di termini certi dai quali inferire il momento della sospensione della prescrizione e quello della sua ripresa. Nel matrimonio si fa ovviamente riferimento, rispettivamente, alla data della celebrazione e, secondo il diritto vivente, a quello della separazione personale (ossia all'intervenuto giudicato sulla separazione); analogamente, per l'unione civile vengono in rilievo la data della costituzione e quella del suo scioglimento. Come noto, la l. 76/2016, all'art. 1 comma 36 non definisce la nozione di “convivenza di fatto”, bensì quella di conviventi, facendo riferimento a due persone, entrambe maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, senza vincoli formali. Quello che connota, dunque, la convivenza di fatto è la stabilità dell'unione, che non deve necessariamente risultare da atti formali; in questo senso la possibilità, prevista nel comma 37 del medesimo art. 1, di registrare la convivenza stessa offre uno strumento probatorio agevolato, ma non impedisce di attestare in altro modo - con ogni mezzo di prova - la sua esistenza e la sua durata. Al contempo, la registrazione non preclude alle parti o ai terzi di provare l'inesistenza di una convivenza, ovvero una decorrenza differente da quella risultante anagraficamente.

Del pari, manca un referente normativo stabile per individuare il giorno di cessazione della convivenza; esso poi potrebbe presentarsi sotto un duplice aspetto: a) abbandono, da parte di uno di entrambi i partner, dell'abitazione comune, per vivere una vita autonoma; b) mutamento dell'animus, che determinerebbe la trasformazione della convivenza in mera coabitazione (stabile, ovvero anche solo permanente). È pertanto pronosticabile la possibilità di contenziosi, in cui si andrà a discutere sui termini di decorrenza e di cessazione della sospensione della prescrizione.  Di ciò è ben consapevole la Corte costituzionale allorquando afferma che tanto nel matrimonio, quanto nella convivenza di fatto, non è esigibile una condotta interruttiva della prescrizione capace di inficiare quello stesso legame sul quale si radica l'unità familiare. “In ambo i casi non è dato imporre un onere che si traduce nell'alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall'altro lato; un bivio che, nell'una e nell'altra direzione, conduce a un contrasto con l'art. 2 Cost”.  Vero è però che la mancanza di un referente normativo certo e predeterminato in oggi non può legittimare le conclusioni, cui era pervenuta la precedente sentenza della Consulta n. 2/1998, là dove si era affermato che il rapporto coniugale implica una serie di potenzialità, che non si esauriscono nel mero dato materiale della convivenza accompagnato dall'affectio pur verificabile anche nel rapporto more uxorio; ciò con la conseguenza che i diritti e i doveri inerenti al matrimonio sarebbero caratterizzati per la certezza e la disciplina legale del rapporto su cui si fondano, con una conseguente disomogeneità rispetto alla convivenza, tale da non consentire l'estensione dall'una all'altra delle regole sulla sospensione della prescrizione.

In conclusione, si è in presenza di una decisione significativa che, in nome dei diritti delle persone che optano per un tipo di famiglia piuttosto che un altro, esclude una discriminazione nell'esercizio dei diritti reciproci.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.