Attività sindacale e decadenza dal pubblico impiego: un caso singolare di condotta antisindacale
09 Febbraio 2026
Massima È antisindacale la condotta del datore di lavoro pubblico che intimi al dipendente la decadenza dall'impiego ex art. 63 d.P.R. n. 3/1957, indicandone quale presupposto anche l'incarico di componente del Collegio sindacale svolto dal lavoratore, attività compatibile con l'impiego pubblico e non soggetta ad autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. Il caso Il caso esaminato dal Tribunale di Roma riguardava le vicende relative al rapporto di lavoro di un dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che svolgeva attività sindacale in regime di distacco sindacale retribuito al 100 %. L' amministrazione di appartenenza ha condotto nei confronti del lavoratore indagini volte ad accertare lo svolgimento di eventuali attività lavorative esterne, incompatibili con l'impiego pubblico ai sensi del d.lgs. 165/2001. Da tali indagini è emerso che il dipendente ricopriva diversi incarichi esterni, alcuni dei quali in favore di organi del Sindacato di appartenenza e, altri, in favore di Società costituite a scopo di lucro, per le quali svolgeva funzioni di consulenza contabile come libero professionista. All'esito di tali accertamenti, l'Amministrazione inviava al lavoratore una comunicazione ex art. 63 d.P.R. 3/1957, con la quale diffidava il dipendente a dimettersi dagli incarichi incompatibili dallo stesso ricoperti, pena la decadenza dall'impiego, ed avviava contestualmente un procedimento disciplinare. Nella comunicazione inviata al dipendente, l'Amministrazione inseriva, tra i molteplici incarichi ritenuti incompatibili, anche l'incarico di componente del Collegio Sindacale UIL. Dopo essere stato ascoltato nell'ambito del procedimento disciplinare, il dipendente del ministero ha rassegnato le dimissioni dall'impiego pubblico, dichiarando di essere stato costretto a dimettersi per poter legittimamente proseguire l'attività di rappresentanza sindacale. Essendo le dimissioni intervenute successivamente ai 15 giorni dalla diffida ex art. 63 d.P.R. 3/1957, l'amministrazione non le ha accettate ed ha dichiarato la decadenza del lavoratore dall'impiego non avendo lo stesso rispettato i termini dell'intimazione. In seguito a tali avvenimenti, le OO.SS cui il lavoratore apparteneva hanno proposto ricorso ex art. 28 al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare l'antisindacalità della condotta della P.A. e chiedendo altresì la rimozione degli effetti del provvedimento ritenuto antisindacale, nonché il risarcimento del danno di immagine subito dall'organizzazione. La questione Il procedimento ex art. 28 attivato dalle OO.SS. imponeva al Giudice di determinare se il provvedimento di decadenza intimato al lavoratore, nonché la correlata contestazione disciplinare, costituissero una condotta antisindacale nella parte in cui qualificavano come illegittima, poiché incompatibile con il pubblico impiego, l’elezione e la designazione del lavoratore quale membro del Collegio Sindacale. Le soluzioni giuridiche Al fine di risolvere la controversia, il Tribunale ha innanzitutto verificato la presunta incompatibilità con l'impiego pubblico dei diversi incarichi ricoperti dal lavoratore ed inseriti nella comunicazione di decadenza. Svolgendo un'analisi complessiva della disciplina di riferimento (d.lgs. 165/2001 e d.P.R. 3/1957), il Tribunale ha accertato che l'incarico di membro del Collegio sindacale rientrava tra le attività compatibili con l'impiego pubblico e non soggette ad autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001), mentre altre attività esterne svolte dal lavoratore sono state ricondotte nell'alveo delle ipotesi di incompatibilità assoluta, in quanto consistenti nell'esercizio dell'attività professionale di “consulente contabile” in favore di soggetti esterni alla P.A., inclusi enti a scopo di lucro. Su tali basi, il Giudice di merito ha accertato l'antisindacalità della condotta del MEF che, inserendo nella comunicazione di decadenza e nella contestazione disciplinare l'illegittimo riferimento all'incarico di componente del Collegio sindacale UIL, avrebbe leso le prerogative sindacali procurando un danno all'immagine delle OO.SS. ricorrenti. La condotta dell'amministrazione resistente rientrava, dunque, nella fattispecie di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori, norma che sanziona qualsiasi comportamento abbia l'effetto di impedire o limitare l'esercizio della libertà sindacale, indipendentemente dall'esistenza di un elemento colposo o doloso (Cfr. Cass. civ., sez. un., sent., 12 giugno 1997 n° 5295). Come noto, il procedimento ex art. 28 prevede inoltre che, in caso di accertamento della condotta sindacale, il Giudice ordini al datore di lavoro la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti. Nel caso in esame, pur avendo accertato l'antisindacalità della condotta, il Giudice adito ha ritenuto di non poter disporre la rimozione degli effetti, ossia l'annullamento del provvedimento di decadenza, ritenendo l'atto dell'amministrazione comunque “legittimo”, in quanto fondato non solo sull'incarico di componente del Collegio sindacale, ma anche sugli altri incarichi svolti dal lavoratore, che risultavano incompatibili con il pubblico impiego ed avevano determinato la decadenza. In tal senso, il Giudice non ha condiviso la prospettazione delle organizzazioni ricorrenti, secondo cui il provvedimento adottato dal MEF avrebbe determinato un'indebita limitazione della prerogativa del sindacato di individuare liberamente (secondo i metodi previsti dal proprio statuto) i componenti di un organo statutario. Secondo il Tribunale, invece, l'eventuale lesione della prerogativa della UIL di scegliere senza condizionamenti i membri del Collegio sindacale non era imputabile all'amministrazione resistente, ma era riconducibile alla condotta del lavoratore che, avendo svolto altre attività esterne incompatibili con l'impiego pubblico dalle quali non si è dimesso, è incorso nella decadenza perdendo la possibilità di vedersi riconoscere il distacco sindacale. A sostegno della propria ricostruzione, il Giudice di merito ha evidenziato che, nel caso in esame, assumono rilievo due interessi contrapposti: quello del sindacato alla tutela della propria immagine, e quello dell'Amministrazione che ha interesse ad evitare che i propri dipendenti svolgano attività incompatibili con l'impiego pubblico, pregiudicando il buon andamento, oltre che il prestigio, della Pubblica Amministrazione. Nell'operare un bilanciamento tra tali interessi, il Tribunale ha concluso che, pur sussistendo una condotta antisindacale, non era possibile la rimozione degli effetti tramite l'annullamento del provvedimento (legittimo) di decadenza, ma era al più proponibile in separato giudizio un'azione da parte del sindacato per ottenere il risarcimento del danno all'immagine subito. Osservazioni La decisione in commento solleva rilevanti perplessità sotto il profilo dell'effettività della tutela garantita dal procedimento ex art. 28 attivato dai sindacati, nella misura in cui l'accertamento dell'antisindacalità non è stato accompagnato dalla rimozione degli effetti della condotta illegittima. Alla luce di quanto accertato, l'intimazione effettuata dal MEF aveva di fatto imposto al dipendente di scegliere se dimettersi anche dall'incarico di componente del Collegio sindacale ovvero incorrere nella decadenza dal proprio impiego pubblico. La conseguenza di tale condotta è rappresentata sia dal pregiudizio arrecato in via immediata al lavoratore, sia dalla limitazione della libertà sindacale attuata nei confronti delle OO.SS. ricorrenti, nonché dal danno reputazionale arrecato alle medesime organizzazioni. Tali effetti sono tutti ascrivibili all'amministrazione resistente, la quale ha realizzato quella che la giurisprudenza definisce una condotta antisindacale “plurioffensiva”, lesiva cioè delle situazioni giuridiche tanto del sindacato che del singolo lavoratore (Cfr. ex multisCass. civ., sez. unite, sent., 15 giugno 2000 n. 436; Cass. civ., sez. lav., sent., 6 dicembre 2003 n. 18690). Proprio la natura plurioffensiva della condotta impediva di confinare la tutela alla sola dimensione collettiva, imponendo invece una rimozione degli effetti idonea a ripristinare la situazione giuridica compromessa anche sul piano individuale. A differenza di quanto osservato dal Tribunale, non sembra possibile imputare al lavoratore l'effetto che la condotta antisindacale ha prodotto nei suoi confronti, ossia la decadenza dall'impiego, sostenendo che il provvedimento dell'Amministrazione rimarrebbe comunque valido in quanto il dipendente non si è dimesso dagli altri incarichi ricoperti. Ciò in quanto, l'illegittimo richiamo all' incarico sindacale nella comunicazione di decadenza ha inciso causalmente sulla sequenza procedimentale, nonché sulla libera determinazione del lavoratore che ha deciso di dimettersi dall'impiego per non rinunciare allo svolgimento dell'attività sindacale. In conclusione, per garantire una tutela effettiva degli interessi coinvolti nel procedimento, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rimozione degli effetti attraverso la revoca del provvedimento di decadenza. Nell'ambito dei procedimenti ex art. 28, infatti, il Giudice che ha il delicato compito di intervenire nel conflitto sindacale deve, ove possibile, disporre la rimozione degli effetti dei comportamenti antisindacali accertati, altrimenti, corre il rischio di ridurre l'azione per la repressione della condotta antisindacale ad uno strumento di tutela meramente formale. |