La responsabilità da cose in custodia e l’onere della prova: chiusura improvvisa della porta dell’ascensore
09 Febbraio 2026
Massima Il normale impiego del bene, sia esso statico o dinamico, non può mai comportare responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in quanto la prova del nesso eziologico - gravante sull'attore che propone la domanda risarcitoria – richiede, altresì, l'allegazione e la prova di un'anomalia/insidia da cui sia derivato il sinistro, in assenza della quale la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo del danno, non anche sua causa. Il caso Una signora si reca presso un Ospedale per sottoporsi ad esami radiografici di controllo e nell’accingersi a far ingresso all’interno dell’ascensore della struttura, cade a terra a causa della chiusura repentina e improvvisa delle porte, provocandosi una frattura al femore. L’attrice ha, quindi, chiamato in giudizio la struttura per chiedere il risarcimento dei danni, invocando la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il Tribunale rigetta la domanda perché non è stata provata l’anomalia della chiusura delle porte dell’ascensore, con compensazione delle spese processuali. La questione Se sussiste la responsabilità del custode dell’ascensore nel caso in cui un avventore che sta entrando nell’ascensore procedendo lentamente, si procuri lesioni in conseguenza della chiusura delle porte. La soluzione giuridica Preliminarmente viene rimarcata la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., fondata sulla relazione di fatto con la cosa in custodia, per poi passare a valutare l'onere della prova del custode, che necessita solo se l'attore ha assolto al suo onere, consistente nella dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di custodia tra la res e il convenuto, oltre che della derivazione del danno dalla cosa. La prova liberatoria gravante sul custode del bene, deve riguardare il caso fortuito, quale fattore interruttivo del nesso eziologico che lega la cosa al danno, essendo del tutto irrilevante la prova della diligenza. Il fortuito, riguarda un fattore eccezionale e imprevedibile, rilevante sotto il profilo oggettivo dell'illecito, poiché interrompe il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso; in tale ambito, rientrano non solo il fatto naturale, ma anche il fatto del terzo e lo stesso comportamento del danneggiato, che deve essere necessariamente connotato da colpa. Ma il custode, per andare esente da responsabilità, deve anche provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del comportamento del danneggiato. Il magistrato, pertanto, per valutare detta prova, deve considerare la prospettiva del custode, verificando se, con una valutazione a posteriori, la condotta colposa del danneggiato fosse prevedibile. Il Giudice, quindi, nel suo elaborato, trae le conclusioni del ragionamento, affermando che il comportamento colposo del danneggiato concorre alla causazione del danno senza interrompere il nesso causale, solo se prevedibile, mentre, se è imprevedibile e inevitabile, integra il caso fortuito e quindi interrompe il nesso causale, esonerando il custode da responsabilità. A ciò si aggiunga che quanto più il danneggiato avrebbe potuto prevedere e superare il pericolo mediante l'adozione delle normali cautele, tanto maggiore è l'incidenza causale del suo comportamento imprudente, fino a poter determinare l'interruzione del nesso eziologico. In sintesi, maggiore è la distanza tra la condotta tenuta dal danneggiato rispetto a quella ragionevolmente attendibile dal custode, maggiore è l'abnormità e l'imprevedibilità della condotta del danneggiato. Terminata la valutazione della posizione del custode, il Tribunale passa a trattare gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, partendo dalla distinzione tra cose inerti (o statiche) e cose dotate di intrinseco dinamismo (o seagenti).
Se però, detta anomalia non viene allegata nell'atto introduttivo del giudizio, in conseguenza della carenza della causa petendi, l'atto deve essere ritenuto nullo ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., in quanto non consente al convenuto di comprendere i fatti costitutivi della domanda attorea e quindi di approntare un'adeguata difesa.
Alla luce delle predette speculazioni, il Giudice osserva come appaia superabile la distinzione tra cose statiche e dinamiche, in quanto il danneggiato, a prescindere dall'appartenenza della cosa ad una delle due categorie, non può mai limitarsi a provare un pregiudizio conseguente ad un mero utilizzo del bene, dovendo sempre provare un'insidia, o quantomeno un'anomalia, della res. L'estensore della sentenza, dopo aver rappresentato il corretto approccio giuridico per risolvere un caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., affronta la fattispecie oggetto del procedimento, così rappresentando quanto provato dall'attrice:
Il Giudice, nel valutare dette prove, osserva come i testi si siano limitati a riferire che le porte dell'ascensore si sarebbero chiuse mentre l'attrice si accingeva ad entrarvi, senza evidenziare alcuna anomalia nel funzionamento della cosa. Inoltre, sempre l'estensore, evidenzia come dalle prove sia emerso che, quando l'attrice ha cominciato ad entrare nell'ascensore, le porte si stavano normalmente richiudendo, essendo già trascorsi alcuni secondi dal momento dell'apertura In definitiva, non risulta provata alcuna anomalia della chiusura delle porte dell'ascensore e pertanto viene rigettata la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite. Osservazioni L'argomento trattato nella presente sentenza è stato oggetto di diversi approfondimenti da parte dell'estensore del provvedimento qui commentato, si ricordano Tribunale Milano, Sez. X civ., 8 gennaio 2014, n. 164 (caduta su pavè), Tribunale Milano, Sez. X civ, 6 luglio 2021, n. 5886 (caduta per pavimentazione sconnessa), Tribunale Milano, Sez. X civ., 6 ottobre 2022, n. 7779 (responsabilità del Comune che consegna un'area in appalto) e Tribunale Milano, 11 luglio 2025, n. 5767 (responsabilità del Comune per caduta di conducente monopattino a causa di una copertura passacavi). Proprio l'ultimo citato arresto giurisprudenziale è stato oggetto di un commento adesivo del Dott. Trapuzzano, che ha avuto modo di ripercorrere l'orientamento del tribunale anche attraverso le più rilevanti decisioni di legittimità. Particolarmente interessante e utile all'operatore del diritto è la richiamata sentenza del tribunale di Milano 6 luglio 2021, n. 5886, in quanto riporta lo stato dell'arte dell'epoca. Nella parte motiva della decisione, troviamo, in nuce, gli argomenti che sono stati resi ancora più espliciti e chiari nella decisione qui commentata. Alcuni approdi che venivano rappresentati con tono, in alcuni casi, dubitativo, sono stati ora riproposti con argomenti ancora più convincenti, nel solco di una giurisprudenza di legittimità che, seppur non sempre limpida nelle sue speculazioni, è pur sempre granitica nell'inquadrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, così come nell'individuare le ragioni che consentono al custode di andare esente da responsabilità, da rinvenirsi anche in conseguenza della condotta del danneggiato. Proprio di recente (Cass. civ., sez. III, 04 novembre 2025, n. 29147), i supremi giudici hanno proposto una sorte di decalogo che chiarisce i presupposti che comportano l'esclusione di responsabilità del custode. Nello specifico:
In merito agli oneri probatori del custode, e all'irrilevanza della valutazione della prevedibilità o meno della condotta della vittima, si è pronunciata, di recente, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2026, n. 806) proprio con l'espressa intenzione di confermare come l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. Per onore di verità, con ancora maggiore chiarezza, sul punto, si è espresso anche l'estensore della sentenza oggetto del presente commento, nella sentenza già richiamata n. 5767/2025 dell'11 luglio 2025, sviluppando una motivazione che ha portato alla conclusione che quando l'ostacolo è prevedibile ed evitabile dal danneggiato, c'è sempre colpa esclusiva di quest'ultimo. Del resto, continua l'estensore, per quanto concerne la condotta del danneggiato Nessun cenno, nella suddetta norma è fatto ai requisiti di imprevedibilità, eccezionalità, abnormità o inevitabilità della condotta. A questo punto sia consentito un breve cenno in merito al convincimento del Tribunale che ha ritenuto di respingere la domanda risarcitoria in quanto non risulta provata alcuna anomalia della chiusura delle porte dell'ascensore, malgrado si dia atto che l'attore abbia provato che il fatto si è verificato in un ospedale, mentre una signora, procedendo lentamente, stava entrando nell'ascensore che chiudendo le porte, ha comportato la caduta della stessa e quindi la rottura del femore. Attraverso una veloce e non certo esaustiva ricerca, parrebbe che l'obbligo di dotare gli ascensori di sistemi di protezione delle porte (come le fotocellule) sia un requisito imprescindibile per le nuove installazioni secondo la norma UNI EN 81-20. Per gli impianti esistenti, pur in assenza di un obbligo di adeguamento retroattivo generalizzato, la norma UNI EN 81-80 definisce lo standard di sicurezza a cui tendere, e la mancata adozione di tali sistemi, specialmente in luoghi come gli ospedali frequentati da persone vulnerabili, potrebbe configurare una responsabilità del proprietario per i danni che ne derivano. Del resto, un ospedale è un luogo frequentato, per definizione, da persone con fragilità, anziane o con ridotta mobilità. Pertanto, i sistemi di sicurezza delle porte degli ascensori (come fotocellule o temporizzazioni) dovrebbero essere regolati per tenere conto di questa evenienza. Ci si chiede se l'allegazione e prova di una chiusura delle porte di un ascensore che comportano lo schiacciamento del corpo di un avventore, non sia sufficiente ad identificare il funzionamento anomalo della res, senza che necessiti l'individuazione, da parte dell'attore, della specifica causa del malfunzionamento (ovverossia il malfunzionamento della cellula). L'incidente, quindi, potrebbe anche non integrare il caso fortuito, ma piuttosto una carenza strutturale o manutentiva della cosa in custodia. Naturalmente, in difetto della conoscenza delle specifiche allegazioni e delle prove effettivamente articolate dall'attore, le considerazioni sopra sviluppate assumono il carattere di elaborazioni meramente ipotetiche, volte a sollecitare l'interesse del lettore nell'analisi di una fattispecie che continua a impegnare la riflessione degli operatori del diritto. |