Danno da perdita del rapporto parentale: risarcibile il figlio abbandonato, ma con liquidazione ridotta
06 Febbraio 2026
Il caso riguarda la morte di un uomo ucciso nel 2008 da due agenti della Polizia Ferroviaria durante un controllo presso gli uffici di polizia. A seguito della vicenda, la Corte d'assise d'appello di Milano aveva condannato gli agenti, riconoscendo ai due figli un risarcimento di 150mila euro ciascuno a titolo di danno non patrimoniale. Un terzo figlio, abbandonato in tenera età e che non vedeva il padre dall'età di tre anni, ha agito innanzi al Tribunale di Bologna contro il Ministero dell'interno, responsabile civile, chiedendo un risarcimento in linea con quello attribuito ai fratelli. Aveva saputo del decesso solo oltre due anni dopo, a Natale 2010, quando la sorella lo aveva rintracciato via social network e nell'azione intentata dichiarava di provare rabbia e rancore per l'abbandono nonostante, una volta divenuto maggiorenne, non avesse tentato di riallacciare i rapporti. Il Tribunale ha riconosciuto il danno, liquidato nella misura di 53mila euro, circa un terzo di quanto riconosciuto ai germani, ritenendo pur sussistente una lesione dei valori protetti, ma non assimilabile a quella tipica di un normale rapporto padre‑figlio fondato su stabilità e quotidianità di vita. La Corte d'appello di Bologna ha confermato tale quantificazione e la Cassazione ha ora dichiarato infondato il ricorso del figlio, che invocava l'allineamento all'importo dei fratelli. Richiamando la giurisprudenza in tema di presunzione di sofferenza morale da perdita del congiunto, la Cassazione ribadisce che essa è iuris tantum e non si estende automaticamente al danno dinamico‑relazionale: il giudice deve valutare, caso per caso, effettività, consistenza e intensità del legame, potendo così legittimamente graduare il quantum tra i figli dello stesso defunto. Il criterio decisivo è l'effettività del rapporto e, nel caso di specie, la differenza è netta: con i due fratelli vi era una relazione stabile, quotidiana, mentre con il ricorrente il rapporto era di fatto assente (abbandono in tenera età, nessun contatto per decenni, nessun tentativo di riavvicinamento, notizia della morte appresa dopo oltre due anni, prevalenza di sentimenti di rabbia e rancore anziché di affetto). |