I confini della nozione di alea, ai fini del sinallagma IVA, nelle prestazioni legali pro bono in caso di versamento dell’onorario a carico del soccombente

06 Febbraio 2026

Con sentenza resa in C-744/23, la Corte UE ha ribadito che, ai fini del sinallagma IVA, non rileva se la remunerazione provenga da un terzo piuttosto che dal destinatario dell’operazione IVA.

Massima

La Corte, aspetto più interessante, coglie l’opportunità per precisare meglio i confini e le conseguenze giuridiche della nozione di alea, già affrontati nei casi Tolsma e Baštová ai fini dell’emersione del sinallagma di un’operazione IVA, chiarendo che la corrispettività, quindi l’assoggettamento ad IVA di una prestazione o cessione, può escludersi solo ove il nesso diretto tra la prestazione ed il suo corrispettivo viene meno, il che avviene solo se la remunerazione è concessa in modo puramente gratuito e aleatorio, di modo che il suo importo sia praticamente impossibile da determinare o difficilmente quantificabile o incerto tenuto conto delle circostanze che lo determinano, a differenza del caso in oggetto in cui l’an ed il quantum dell’onorario sono determinati dalla legge.

Il caso

La vicenda trae origine da un'azione civile intentata da una persona fisica contro una società, per far dichiarare la nullità di un contratto di fideiussione stipulato tra le parti in merito alla garanzia relativa ad un contratto di credito al consumo.

A tal fine il ricorrente si faceva rappresentare in giudizio da un avvocato, la cui assistenza legale veniva fornita gratuitamente, conformemente alla disciplina normativa interna che concede tale diritto per prestazioni forensi a persone che si trovano in difficoltà economiche.

In sede processuale, il difensore legale chiedeva al tribunale di riconoscergli un onorario di avvocato comprensivo dell'IVA.

Alla luce del risultato vittorioso in giudizio, il Tribunale bulgaro condannava la società resistente a pagare un determinato importo all'avvocato della ricorrente, senza tuttavia includervi l'IVA.

Il difensore legale, quindi, proponeva una domanda affinché gli fosse concesso, oltre al pagamento dei suoi onorari, anche l'IVA.

La società convenuta contestava la domanda, facendo valere che non occorreva concedere il pagamento dell'IVA sugli onorari di avvocato poiché l'assistenza in giudizio era stata fornita al ricorrente in maniera gratuita.

Il giudice del rinvio indicava, nella propria ordinanza di rimessione, che l'avvocato del ricorrente era registrato ai fini IVA e che, qualora fornisse i propri servizi sulla base di un contratto che prevede un compenso a carico del suo cliente, i suoi onorari avrebbero dovuto essere assoggettati all'IVA.

Ciò posto, si chiedeva se lo stesso dovesse valere qualora la rappresentanza del cliente in giudizio da parte del suo avvocato sia fornita gratuitamente e il giudice competente condanni la parte avversa soccombente a pagare, direttamente al medesimo avvocato, l'equivalente di quanto quest'ultimo avrebbe ottenuto se tale prestazione fosse stata fornita in corrispettivo di onorari.

Si chiedeva quindi se, in tali circostanze, l'avvocato dovesse essere considerato un soggetto passivo e se la fornitura dell'assistenza in giudizio costituisse una prestazione di servizi a titolo oneroso, o una prestazione di servizi a titolo gratuito da assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso.La vicenda sottoposta alla Corte UE dal giudice bulgaro, ha consentito ai giudici unionali di specificare l'esistenza o meno del sinallagma, funzionale all'emersione dell'imponibilità IVA, nel caso in cui venga resa gratuitamente una prestazione di servizio (idem se fosse una cessione di beni), ma cionondimeno il prestatore (qui nella veste di un avvocato difensore) riceva dalla controparte soccombente, in caso di successo, un onorario minimo previsto dalla legge.

La questione

Si pone la questione, quindi, di qualificare eventualmente come imponibile una prestazione di servizi resa a titolo gratuito, qualora un terzo (il soccombente) sia tenuto a pagare la prestazione in capo al legale di parte avversa.

Ciò per effetto degli artt. 2, par. 1, lett. c), della direttiva IVA, che assoggetta ad IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, e 26, par. 1, lett. b), che assimila ad una prestazione di servizi a titolo onerosola prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

Come ben osservato dall'Avv. gen. J. Kokott al par. 3 delle proprie conclusioni a C-744/23, per l'avvocato difensore nel caso in oggetto è determinante se egli debba o meno versare allo Stato bulgaro l'IVA sull'onorario minimo percepito, mentre per la Bulgaria si pone la questione di stabilire se il suo gettito fiscale dipenda principalmente da se e da quanto venga corrisposto alla fine all'avvocato, oppure anche da chi, e rispettivamente su quale base (contrattualmente dal suo cliente o obbligatoriamente per legge dalla parte soccombente) questi riceva il proprio compenso.

Come si avrà modo di vedere, la Corte UE qui ribadisce, con un approccio sostanzialistico che normalmente la contraddistingue in particolare nelle questioni relative alle imposte sul consumo (v. ad es., in campo IVA, C-94/19, caso San Domenico Vetraria SpA, su rinvio del giudice italiano), la rilevanza dell'avvenuto pagamento (se cioè questo vi sia stato o meno, quale espressione della controprestazione ricevuta), lasciando “sullo sfondo” questioni legate al quanto (v. ad es. C-412/03, p. 22 nonché C-263/15, p. 45), al quando o al chi lo abbia effettuato.

Tale ultimo aspetto rileva ai sensi dell'art. 73 della direttiva IVA, con i limiti evidenziati sempre dalla Corte UE, ed è stato analizzato ad es. in C-846/19 ed in C-615/23.

In C-612/21 si afferma che non occorre che il corrispettivo dell'operazione sia versato direttamente dal loro beneficiario, potendo il corrispettivo essere altresì versato da un terzo (sia consentito sul punto il rinvio, in banca dati IUS di Giuffrè, a G. Damascelli, Esclusa dalla base imponibile IVA la compensazione forfettaria a copertura delle perdite di esercizio).

La soluzione giuridica

La nozione di onerosità della prestazione di servizi

Nella domanda pregiudiziale il giudice del rinvio, in sostanza, ha chiesto alla Corte UE se l'art. 2, par. 1, lett. c), della Dir. IVA 2006/112, che assoggetta ad imposta i servizi resi a titolo oneroso, all'interno dello Stato, da un soggetto passivo, vada interpretato nel senso che una prestazione resa in nome proprio e per conto proprio ed a titolo gratuito da uno studio legale al proprio cliente, nell'ambito della quale, tuttavia, in caso di successo, la parte soccombente è tenuta a versare un onorario previsto per legge, costituisca o meno una prestazione a titolo oneroso o a titolo gratuito che, o non è imponibile o in relazione alla quale viene simulata un'onerosità ai sensi dell'articolo 26, par. 1, lett. b), della direttiva IVA.

Qualora la prestazione non dovesse essere effettuata a titolo oneroso, l'art. 26, par. 1, lett. b), su citato, in presenza di determinate circostanze, potrebbe simulare un'onerosità (v. concl. in C-744/23, par. 27).

La nozione di onerosità e quella di corrispettiva di un'operazione ai fini IVA hanno ricevuto dalla Corte UE, nel tempo, un'interpretazione estensiva.

Utile a tal fine il richiamo al caso Goldsmiths (reso in C-330/95), ove alla società ricorrente, destinataria di una prestazione di servizi pubblicitari “pagati” alla sua controparte contrattuale in natura (a mezzo di diamanti), veniva disconosciuto il diritto di operare la rettifica della dichiarazione IVA con conseguente istanza di rimborso, e ciò per la natura “liquida” del pagamento.

Lì la Corte UE argomentava circa l'equivalenza del pagamento in natura rispetto a quello in danaro data l'identità, dal punto di vista economico e commerciale, tra le due fattispecie, evidenziando l'esigenza dell'interprete, al fine dell'individuazione caso per caso della corrispettività dell'operazione, di verificare l'esistenza di un nesso diretto o di un legame causale tra le due controprestazioni, nonché la possibilità sia di poter esprimere in danaro la controprestazione ricevuta sia di attribuire, alla prestazione ricevuta, un valore soggettivo e non già un valore stimato secondo criteri obiettivi.

Tornando nel campo delle prestazioni di servizi legali, in C-846/19, ad esempio, la Corte UE si è occupata di verificare se fossero assoggettabili ad IVA le prestazioni rese da un avvocato nell'ambito di un regime di protezione per persone maggiorenni legalmente incapaci, se fossero inoltre assimilabili a prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza sociale e se, altresì, un professionista iscritto ad un albo professionale potesse essere riconosciuto, ed entro che limiti, quale organismo avente carattere sociale (sia consentito sul punto il rinvio, in banca dati IUS di Giuffrè, a G. Damascelli, L'IVA nelle prestazioni sociali di assistenza legale fornite da avvocati quali “organismi a carattere sociale).

In tale precedente, in particolare, la Corte UE è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 9, par. 1 e 132, par. 1, lett. g), della Dir. IVA 2006/112, in relazione alle prestazioni di servizi, di carattere sociale, aventi ad oggetto diversi regimi di protezione, tra cui la curatela e la tutela, rese da avvocati nei riguardi di persone maggiorenni legalmente incapaci ed affette da alterazioni delle facoltà mentali a seguito di malattia, disabilità o senescenza invalidante.

Lì, quindi, ha affermato che le medesime prestazioni costituiscono attività economiche se connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale, il cui espletamento è affidato da un'autorità giudiziaria e la cui remunerazione, da cui il prestatore trae redditi a carattere permanente, è stabilita dalla stessa autorità, o in modo forfettario o sulla base della situazione finanziaria della persona incapace, e può altresì essere sostenuta dal medesimo Stato in caso di indigenza dell'assistito, di modo che il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscano l'idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore (C-846/19, p. 55).

Ha inoltre affermato che, in ossequio al principio di neutralità fiscale, non possa escludersi a priori in capo all'avvocato il riconoscimento quale organismo avente carattere sociale per la sola appartenenza ad una determinata categoria professionale senza aver indagato, preventivamente, circa la stabilità e prevalenza dell'impegno sociale profuso ed a prescindere dalla “forma” dell'attività resa.

Di qui, quindi, si può dedurre che ai fini IVA non rileva necessariamente quanto, quando o, come condivisibilmente affermato (v. concl. in C-744/23, par. 30), chi abbia pagato qualcosa per un beneficio consumabile (la controparte contrattuale o un terzo), bensì unicamente se sia stato pagato qualcosa ad un soggetto passivo per un beneficio consumabile (elemento di indagine che evidenzia un sinallagma).

Posta un'interpretazione estensiva da parte della Corte UE come sopra accennata, va preso atto, dalla lettura di C-744/23, che lo studio legale, incontrovertibilmente, ha fornito consulenze legali al proprio cliente, che tale entità giuridica era registrata quale soggetto passivo IVA, che non vi erano elementi che potessero escludere la circostanza che esso esercitava un'attività economica ai sensi dell'art. 9 della direttiva IVA (la norma considera soggetto passivo chiunque esercita un'attività economica, indipendentemente dai suoi risultati, v. C‑87/23, p. 27 e C‑612/21, p. 26), e che tale studio legale percepiva un compenso, designato nel diritto nazionale quale onorario di avvocato, vantato per legge dall'avvocato della parte vittoriosa nei confronti di quella soccombente.

Tali presupposti hanno portato già l'avvocata generale in C-744/23 (par. 36) ad osservare, condivisibilmente, che stupisce pertanto che, in una situazione del genere, si parli di una prestazione di servizi a titolo gratuito.

Si aggiunga che, nelle proprie osservazioni rese dalla Polonia nel procedimento pregiudiziale in commento, è stato evidenziato che, la circostanza che il cliente si trovava in difficoltà economiche e poteva pertanto beneficiare anche di una consulenza gratuita (come avvenuto nei fatti), non trasforma, da sola, la prestazione resa dallo studio legale in una prestazione di servizi a titolo gratuito ai sensi della normativa in materia di IVA, per il solo fatto che al pagamento dell'onorario (piuttosto che del prezzo di acquisto del bene e/o servizio) abbia provveduto un terzo soggetto (v. art. 73 della direttiva IVA).

Qualora, quindi, un terzo dovesse pagare a fronte di un'operazione attratta nel campo IVA (come in C-744/23), l'importo rientra nella base imponibile, dal momento che la direttiva IVA considera che vi possa essere onerosità anche qualora il corrispettivo non venga versato dalla controparte contrattuale, bensì da un altro soggetto.

Per tali motivi ad esempio la Corte UE, da ultimo in C-615/23, è stata chiamata ad interpretare gli artt. 2, par. 1, lett. c) e 73 della direttiva IVA, al fine di verificare il trattamento IVA della sovvenzione corrisposta da un ente pubblico ad un soggetto passivo nell'interesse pubblico (si trattava della fornitura di un servizio di trasporto pubblico collettivo), quale compensazione a copertura delle perdite derivanti dalla fornitura dei servizi di trasporto, non calcolata in funzione del numero di utenti, bensì in modo forfettario, sulla base dei veicoli-km offerti.

Lì occorreva verificare la corrispettività o meno della sovvenzione quale parte del corrispettivo per la prestazione del soggetto passivo all'ente erogatore o ai suoi clienti (con obbligo in tal caso del soggetto passivo di versare l'IVA sulla sovvenzione), piuttosto che la sua estraneità, qualificandola quindi quale sovvenzione generale a favore del soggetto passivo (con esclusione dall'imponibilità IVA).

Posto il labile confine tra le due situazioni ora citate, su cui la Corte UE è già stata chiamata a pronunciarsi (v. tra i tanti C-102/86, C‑144/02, C‑384/95, C‑21/20), al fine di individuare l'eventuale imponibilità dell'operazione è necessario prestare attenzione alla caratteristica principale dell'IVA la quale, in quanto imposta sui consumi, è intesa a tassare la capacità del consumatore, la quale si manifesta nell'impiego di patrimonio per ottenere un beneficio consumabile. Di conseguenza, un'operazione rilevante ai fini dell'IVA può sussistere solo se il soggetto passivo conferisce un vantaggio concreto a un consumatore determinato. Per contro, se il beneficiario della sovvenzione si limita a conferire un vantaggio generale alla collettività, ciò non configura un fatturato imponibile (v. concl. rese in C-615/23, par. 29).

Sulla base di tali presupposti la Corte, in C-615/23, ha concluso nel senso di escludere dalla base imponibile IVA una compensazione a posteriori di perdite finanziarie, il cui importo è limitato da un regolamento unionale e determinata non in funzione del numero di utenti, bensì in modo forfettario in funzione dei veicoli-km offerti, effettuata da un ente locale in favore di un soggetto passivo IVA, non costituendo tale sovvenzione il corrispettivo di una prestazione resa all'ente locale che effettua il pagamento, non avendo questo alcuna incidenza diretta sul prezzo del servizio reso al consumatore finale.

Quanto alla condizione richiesta dall'art. 73 della direttiva IVA, che richiede che le sovvenzioni siano direttamente connesse con il prezzo delle operazioni, è stato osservato che il mero fatto che il beneficiario della sovvenzione … persegua un obiettivo che si sovrappone o addirittura coincide con gli obiettivi dell'ente erogatore … non consente di concludere per l'esistenza di un beneficio consumabile ai sensi della legge sull'IVA. In caso contrario, infatti, la formulazione dell'art. 73 sarebbe obsoleta e qualsiasi sovvenzione costituirebbe corrispettivo di un beneficio consumabile (v. concl. rese in C-615/23, par. 30).

Posta la caratteristica principale dell'IVA quale imposta sul consumo, questa presuppone “soltanto” che vi sia una corrispettività tra le due controprestazioni, non richiedendo la direttiva IVA che ciò debba avvenire necessariamente su base contrattuale, dal momento che tale imposta non impinge sui negozi giuridici né rappresenta un'imposta sui contratti, nè emerge giuridicamente e finanziariamente quale loro diretta conseguenza (condizione già esclusa in C‑475/03, p. 21; C‑49/09, p. 44; C‑520/10, p. 23).

Questa è un'imposta generale sul consumo, gravante esclusivamente sul consumatore (finale) in funzione del suo onere finanziario e dotata di caratteristiche proprie non collegate necessariamente all'esistenza formale di un atto.

La Corte UE ne ha isolato da tempo (v. ad es. C-49/09, p. 45) le sue quattro caratteristiche essenziali: l'imposta si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall'IVA dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso della detta imposta va a carico del consumatore finale (v. C-283/06, p. 37).

È quindi sufficiente che un'imposta non presenti una di queste caratteristiche essenziali perché non possa essere ritenuta equivalente all'IVA (v. C-119/08, p. 37).

Ciò spiega, ad esempio, il costante riconoscimento, da parte della Corte UE, della detrazione IVA “prospettica”, come in C-248/20 (seppur altrove la Corte abbia mostrato inspiegabili chiusure, come in C-621/19, in tema di detrazione dell'IVA all'importazione su beni di proprietà di terzi in lavorazione di perfezionamento attivo), ed a prescindere da un dato formale contrattuale.

Ciò nella misura in cui è stato ripetutamente dichiarato che il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta (v. ad es. C‑110/94, p. 20 e C‑249/17, p. 25), o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell'ambito di operazioni soggette a imposta (v. C‑734/19, p. 34).

Qualsiasi differente interpretazione della direttiva IVA, del resto, sarebbe contraria al principio di neutralità dell'imposta riguardo l'onere fiscale dell'impresa, creando illegittime ed ingiustificate disparità tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta (v. C‑734/19, p. 36).

La necessità di un nesso diretto tra il servizio fornito e la remunerazione ricevuta

Come accennato, affinché una prestazione di servizi si consideri effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva IVA, occorre che rilevi un nesso diretto tra tale prestazione ed un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo.

Nel caso esaminato vi è un servizio legale prestato dietro pagamento di un onorario ancora incerto da parte di un terzo, al quale lo studio legale ha diritto per legge in caso di soccombenza della controparte (beneficio consumabile).

È stato coerentemente osservato (v. concl. in C-744/23, par. 43) che, se è vero che tale prestazione di servizi non viene tassata in caso di soccombenza in quanto nessuno (il soggetto in difficoltà economiche) ha sopportato un onere finanziario nei confronti del soggetto passivo (avvocato), di modo che fa difetto il fatto generatore dell'IVA, da ciò non consegue, tuttavia, che in caso di successo, non sia parimenti dovuta l'IVA (il pagamento dell'onorario, come detto, è obbligatorio per legge in capo al soccombente).  

Di fatto in C-744/23, l'avvocata generale prima e la Corte poi, hanno sostenuto che tale alea (l'incertezza dell'esistenza stessa di una remunerazione), non è in grado di spezzare il nesso diretto tra il servizio fornito e la remunerazione ricevuta, a differenza di quanto avvenuto in altri precedenti analizzati dalla Corte UE (casi Tolsma in C‑16/93 e Baštová in C‑432/15).

Diversamente ragionando, un pagamento (ossia l'onere finanziario di una persona) sostenuto sarebbe irrilevante ai fini IVA soltanto qualora ciò non corrispondesse in alcun modo ad un beneficio direttamente consumabile, nella misura in cui la “controprestazione” sarebbe assolutamente incerta nel risultato o incalcolabile finanziariamente, facendo in tal modo retrocedere la corrispettività dell'operazione.

Infatti, in sentenza, la Corte ribadisce (p. 24) che il nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo viene meno quando la remunerazione è concessa in modo puramente gratuito e aleatorio, di modo che il suo importo è praticamente impossibile da determinare o quando il suo importo è difficilmente quantificabile o incerto tenuto conto delle circostanze che lo determinano (v. C‑288/22, p. 36).

Ciò può avvenire, ad esempio, nelle ipotesi di risarcimento di danni patrimoniali (v. C‑277/05 o C-295/17, nonché le differenti argomentazioni rese in C-250/14), piuttosto che nelle vincite nell'ambito del gioco d'azzardo (v. C-259/10 o C-377/11) o di una gara ippica C‑432/15, o ancora nelle ipotesi di elargizioni liberali (C‑16/93).

Il primo esempio (C‑277/05) ha riguardato il caso di somme versate a titolo di caparra nell'ambito di contratti relativi a prestazioni alberghiere e che il prestatore ha trattenuto a seguito della disdetta del cliente per il quale è stata effettuata una prenotazione.

Lì la Corte ha escluso che la caparra potesse evidenziare un nesso diretto ai fini IVA tra un servizio reso ed un controvalore ricevuto, argomentando nel senso che la conclusione del contratto e la sussistenza del rapporto giuridico tra le parti non sono subordinati, di regola, al versamento della caparra, la quale non rappresenta un elemento costitutivo del contratto alberghiero, ma solo un elemento facoltativo rientrante nell'autonomia contrattuale delle parti.

Il versamento di una caparra da parte di un cliente e l'obbligo per l'albergatore di non contrarre con terzi non possono essere qualificati quali prestazioni sinallagmatiche in quanto, in tale ipotesi, l'obbligo dell'albergatore discende direttamente dal contratto alberghiero e non dal versamento della caparra.

Qualora, infatti, l'albergatore fornisca la prestazione convenuta, altro non farà se non adempiere al contratto concluso con il proprio cliente, conformemente al principio secondo cui i contratti devono essere adempiuti. Di qui l'esclusione di un nesso diretto tra il servizio prestato ed il corrispettivo ricevuto (v. C‑102/86, p. 11 e 12; C‑16/93, p. 13; C‑174/00, p. 39).

Su tale argomentazione, del resto, non incide la circostanza che, in caso di regolare occupazione della camera prenotata, l'importo della caparra venga imputato sul prezzo della camera, a conferma che quella non può costituire il corrispettivo di una prestazione autonoma e identificabile.

Di qui la natura della caparra quale indennità forfettaria di recesso (dato che il suo versamento dispensa le parti dalla prova del quantum del danno subito), versata a titolo di risarcimento del danno subìto a seguito della disdetta da parte del cliente, data la sua funzione di costringere le parti a dare esecuzione al contratto, atteso che colui che l'ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento ad essa imputabile.

Dato che qui il trattenimento della caparra è conseguenza della disdetta da parte del cliente e serve a risarcire l'albergatore di tale disdetta, il risarcimento non costituisce il corrispettivo di una prestazione e non fa parte della base imponibile dell'IVA (C‑277/05, p. 32 nonché C-222/81, p. 8-11).

Osservazioni

Il distinguishing della Corte

In sentenza i giudici del Lussemburgo hanno altresì avuto la possibilità di operare un distinguishing rispetto ai precedenti contenuti nel caso Tolsma (C‑16/93) e Baštová (C‑432/15) prima citati, il cui risultato finale dava atto di un esclusione del sinallagma a causa, rispettivamente, della gratuità della prestazione e dell’incertezza della determinazione del “prezzo” della prestazione.

La causa Tolsma riguardava un musicista di strada al quale i passanti elargivano del denaro, non perché avessero chiesto che il musicista suonasse per loro (non erano quindi obbligati su base legale, contrattuale o extracontrattuale), bensì in funzione di motivazioni soggettive (ad es. per simpatia - v. C‑16/93, p. 17). Tali oblazioni, secondo la Corte, in quanto prettamente volontarie (gratuite nella versione italiana della sentenza) ed aleatorie, non generano alcun sinallagma.

La causa Baštová verteva, invece, sulla questione se il premio di un vincitore in una gara ippica, alla quale questo aveva preventivamente iscritto un proprio cavallo, potesse essere considerato quale corrispettivo per una prestazione del vincitore (iscrizione del cavallo vs premio).

La Corte ha escluso anche qui il sinallagma (p. 35-36), considerando che la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario all’organizzatore di una gara ippica non può avere quale corrispettivo effettivo il servizio fornito dall’organizzatore della corsa e consistente nel consentire a tale proprietario di far correre il suo cavallo nella gara. Da un lato, infatti, quest’ultimo servizio è retribuito con il pagamento, da parte del proprietario del cavallo, delle spese d’iscrizione e partecipazione, che riflettono l’effettivo controvalore della partecipazione alla corsa. D’altro lato, se il proprietario del cavallo potesse eventualmente trarre beneficio da questa partecipazione grazie all’aumento del valore del cavallo in caso di classificazione in una posizione utile, o grazie alla pubblicità che tale partecipazione gli conferisce, si rileva che detto beneficio è difficilmente quantificabile ed è incerto, poiché dipende, sostanzialmente, dal risultato di tale gara.

Inoltre, nel caso in cui mettere un cavallo a disposizione per la gara non comporti il versamento di alcun compenso per la partecipazione di alcuna altra remunerazione diretta e solo i proprietari dei cavalli che hanno ottenuto un risultato utile al traguardo ricevano un premio, non si può ritenere che da tale messa a disposizione del cavallo scaturisca un effettivo corrispettivo.

Coerentemente la Corte lì conclude (p. 37) che in tal caso non è tanto la messa a disposizione del cavallo da parte del proprietario all’organizzatore della gara ippica che, di per sé, genera il versamento di un premio, bensì il fatto che il cavallo consegua un determinato risultato al termine della corsa, vale a dire arrivi al traguardo in una posizione utile per vincere un premio. Per quanto l’organizzatore della gara si sia impegnato a elargire tale premio, il cui importo sia fissato e noto in anticipo, resta il fatto che l’ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea.

Orbene, tale alea esclude l’esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio.

La fattispecie attuale, al contrario, diverge sensibilmente dai casi Tolsma e Baštová, in quanto qui il soggetto soccombente non paga in funzione di motivazioni personali o in base a considerazioni di simpatia, né può sostenersi che gli onorari da riconoscersi allo studio legale siano volontari o aleatori, dal momento che essi sono determinati, nell’an e nel quantum, dalla legge (v. concl. in C-744/23, par. 61).

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