Prova liberatoria: responsabilità del condominio per danni da cose in custodia e dimostrazione del caso fortuito

10 Febbraio 2026

Con l'ordinanza in commento, la Cassazione ha cassato la decisione di merito che, in relazione al cedimento del vespaio comune, sottostante al seminterrato di proprietà di un condomino, aveva escluso la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. del condominio, in ragione dei difetti della soletta sottostante al pavimento dell'unità immobiliare danneggiata, senza considerare che tali difetti rappresentavano, comunque, un elemento strutturale integrato nella cosa in custodia, e non già un fattore esterno alla stessa, idoneo ad integrare il caso fortuito, che solo poteva configurare la prova liberatoria a favore dello stesso condominio.

Massima

Ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c., sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a carico dello stesso custode il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento.

Il caso

La causa - giunta di recente all'esame del Supremo Collegio - originava da una domanda proposta da un condomino nei confronti del suo Condominio, in cui si deduceva che l'unità immobiliare di proprietà dell'attore, sita al piano seminterrato dello stabile condominiale, presentava gravi danni strutturali (fessurazioni, cedimenti e dislivelli), causati dal cedimento del vespaio condominiale sottostante.

Nonostante reiterate segnalazioni, l'assemblea condominiale si era opposta all'esecuzione degli accertamenti tecnici; in seguito all'aggravarsi del degrado e all'inerzia dell'amministratore, l'attore promuoveva accertamento tecnico preventivo, il quale confermava la sussistenza di vizi diffusi nell'appartamento, riconducibili al cedimento del riempimento e alle carenze costruttive del vespaio, parte comune dell'edificio; a fronte dell'inattività del Condominio, l'attore chiedeva, quindi, la condanna dello stesso all'esecuzione delle necessarie opere di consolidamento ed al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.

Il Condominio, costituitosi in giudizio, negava la propria responsabilità, sostenendo che la causa dei danni fosse da ricondurre alla soletta di proprietà esclusiva dell'attore.

Il Tribunale accoglieva le domande, condannando il Condominio all'esecuzione delle opere di consolidamento del vespaio secondo le indicazioni della CTU e al risarcimento dei danni in favore dell'attore.

La Corte d'Appello, invece, ribaltando l'esito del giudizio di primo grado, rigettava in toto la domanda del condomino danneggiato, affermando:

a) che, come evidenziato nella relazione del CTU, le lesioni riscontrate nell'appartamento dell'attore erano riconducibili alle deformazioni dello strato di riempimento eseguito con materiale inadeguato (contenente detriti e sostanze terrose), influenzato dal fondo limo-argilloso e che tali fenomeni avrebbero potuto essere evitati con un'adeguata separazione del terreno di fondazione;

b) che la soletta posta alla base dell'unità immobiliare era stata realizzata con caratteristiche costruttive carenti - ridotto spessore, calcestruzzo non idoneo e assenza di armatura - e che, se tale elemento strutturale fosse stato realizzato correttamente, le deformazioni del suolo non avrebbero generato le fessurazioni e gli avvallamenti lamentati;

c) che la causa del danno era da ricondurre esclusivamente alle inadeguate modalità costruttive della soletta di proprietà esclusiva dell'attrice, sicché doveva escludersi la responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., ravvisando la presenza di un fattore esterno (id est, vizio costruttivo della soletta) idoneo a interrompere il nesso causale.

Avverso tale pronuncia, il condomino proponeva quindi ricorso per cassazione.

La questione

Si trattava di verificare se la Corte territoriale avesse correttamente escluso la responsabilità del Condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo che la causa dei danni lamentati - consistenti in cedimenti e fessurazioni dell'appartamento - fosse da individuarsi esclusivamente in un vizio costruttivo della soletta di proprietà esclusiva dell'attore, qualificato come “caso fortuito”.

Secondo il ricorrente, qualificando come caso fortuito un difetto edilizio originario, la Corte era andata contro l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i vizi costruttivi di parti comuni non integrano caso fortuito e non escludono la responsabilità del custode.

La Corte d'Appello - sempre secondo il condomino - aveva travisato, altresì, il contenuto della CTU, dalla quale emergeva che la causa principale dei danni fosse il cedimento del vespaio e del sedime e, quindi, parti comuni condominiali; pertanto, la responsabilità del Condominio, quale custode delle parti comuni, doveva affermarsi, anche perché non risultava dimostrata, da parte del medesimo, la sussistenza di un fattore estraneo (imprevedibile ed eccezionale) idoneo ad interrompere il nesso causale, come richiesto dall'art. 2051 c.c.

Le soluzioni giuridiche

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondate le doglianze del ricorrente.

Invero, la Corte d'Appello ha escluso la responsabilità del Condominio per i danni subiti dal condomino in conseguenza del cedimento del vespaio sottostante l'unità immobiliare di sua proprietà, qualificando come caso fortuito - e, dunque, idoneo ad interrompere il nesso eziologico - l'asserita inadeguatezza della soletta sottostante al pavimento. Tuttavia, così decidendo, la stessa ha erroneamente applicato l'art. 2051 c.c., disattendendo i consolidati principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità da cose in custodia.

Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”: in applicazione di tale norma, è principio fermo nella giurisprudenza di vertice che il Condominio è custode delle parti comuni dell'edificio - tra cui rientrano vespaio, suolo e sottosuolo - ed è soggetto, quindi, ad una presunzione di responsabilità oggettiva per i danni da esse derivanti, senza necessità di accertare una sua colpa (Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2023, n. 28253; Cass. civ., sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7044; Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2011, n. 15291; Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2003, n. 12211).

La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede solo la prova, da parte del danneggiato, del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre spetta, poi, al custode - nel caso di specie, al Condominio - dimostrare l'intervento di un caso fortuito, ossia di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad escludere la propria responsabilità (Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12027; Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2010, n. 19045; Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2284).

Nella specie, il cedimento del vespaio - parte comune dell'edificio - è stato accertato come causa determinante dei danni mediante la CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo; in particolare, l'ausiliario, pur segnalando la fragilità della soletta, ha chiaramente individuato nella deformazione del riempimento terroso e nella mancata bonifica del terreno di fondo la causa principale del dissesto, proponendo un intervento di consolidamento fondato su iniezioni lungo i perimetri strutturali e il fondo dell'edificio.

La soletta, per stessa ammissione del CTU, non richiedeva necessariamente un rifacimento, potendo essere mantenuta in sede con misure correttive sul piano sovrastante.

L'errore del giudice del gravame - ad avviso dei magistrati del Palazzaccio - è consistito nell'aver frainteso o isolato una singola valutazione peritale, elevando la non conformità della soletta ad evento eccezionale idoneo ad escludere la responsabilità del Condominio, senza considerare che il difetto della soletta costituiva, comunque, elemento strutturale integrato nella cosa in custodia e non certo fatto esterno o autonomo rispetto ad essa.

Secondo la giurisprudenza consolidata, i vizi originari di costruzione o i difetti intrinseci della cosa non possono qualificarsi come caso fortuito, proprio perché immanenti alla res stessa e come tali rientranti nell'àmbito della custodia (Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5741).

Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilare e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi; ne consegue che il custode è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Perfino nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico dello stesso custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento.

L'equiparazione dell'errata realizzazione della soletta al caso fortuito rappresenta - secondo gli Ermellini - una falsa applicazione di legge, non potendo il difetto costruttivo di una componente della cosa escludere, di per sé, la responsabilità del custode, né tantomeno risultare estraneo alla sua sfera di controllo.

In conclusione, la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che la responsabilità del Condominio potesse escludersi in forza della realizzazione difettosa di una parte dell'edificio, che era e rimaneva soggetta alla custodia dello stesso; semmai, il vizio costruttivo rafforzava l'obbligo di vigilanza ed intervento, non potendo rientrare nella nozione di “caso fortuito” ai fini dell'esonero da responsabilità ex art. 2051 c.c.

Osservazioni

La pronuncia in commento - conforme ai principi di diritto enunciati in subiecta materia, specie con riferimento alla corretta distribuzione dei relativi oneri probatori - offre lo spunto per approfondire la problematica riguardante la responsabilità delle cose in custodia delineata dall'art. 2051 c.c. ogniqualvolta si tratti di parti comuni dell'edificio, segnatamente riguardo a fenomeni di caduta o scivolamento.

In proposito, si è affermato che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presenti “un'obiettiva situazione di pericolosità”, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2017, n. 11526: nella specie, si erano ritenuti eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e l'idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).

Si è aggiunto, sul punto, che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un “comportamento ordinariamente cauto” da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di “mera occasione dell'evento”, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895; Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).

Nella fattispecie esaminata da Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25856, il condomino era caduto scivolando sui residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali e tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell'amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito e, quindi, costituiva l'unica causa del danno, il che era sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.

In un'altra fattispecie, decisa da Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17199, si era registrata la reiezione di un'analoga domanda proposta da un condomino, in quanto aveva impegnato, in condizioni di imperfetta stabilità e coscientemente, un pavimento sconnesso ben percepito come tale, facendo assurgere la scelta dell'agente a causa esclusiva della conseguenza normale di quell'impegno consistente nella caduta.

In argomento, comunque, è consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., abbia carattere “oggettivo”, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, per un verso, del verificarsi dell'evento dannoso e, per altro verso, del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.

Una volta provate queste due circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

In altre parole - v., altresì, Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2013, n. 20001; Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2011, n. 30434 - la responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero “rapporto eziologico” tra cosa ed evento, tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito - v., per tutte, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2011, n. 6550; Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811 - ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, salva comunque la possibilità di valutare in concreto l'apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi (Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2011, n. 5910).

Al contempo, però, si riconosce, nella più recente giurisprudenza - a partire almeno da Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584 - da un lato, che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa alla “adozione di precauzioni” tali da evitare che siano arrecati danni a terzi, e, dall'altro, che, a tanto, fa pur sempre riscontro un “dovere di cautela” da parte di chi entri in contatto con la cosa, sicché, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come “incauto”, Io stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende “un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela”.

Quando, pure in mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera “occasione dell'evento”, e ritenersi integrato il caso fortuito.

In un'altra occasione, a proposito della “prevedibilità” dell'insidia, si è escluso (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592) il risarcimento in favore di un condomino scivolato sulle scale, a causa di una chiazza d'acqua piovana infiltratasi da una finestra difettosa, atteso che l'insidia, seppur presente, non risultava imprevedibile per chi risiedeva nello stabile, stabilendo che, affinché si possa affermare la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., devono sussistere due presupposti, ossia un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione nel caso concreto del c.d. trabocchetto, nonché l'imprevedibilità ed invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza della suddetta situazione di pericolo, subisce un danno.

Al contempo, quanto alla “visibilità” della medesima insidia, è stata ravvisata (da parte di Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317) la responsabilità del condominio, in relazione all'infortunio occorso ad un soggetto caduto su una rampa condominiale di accesso ad un'autorimessa, a causa della presenza di una macchia di olio non visibile, sul presupposto generale che il condominio medesimo, quale custode dei beni comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, altrimenti - e sempre che non si configuri il caso fortuito - in base al richiamato art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo; in quest'ottica, si è evidenziata la correttezza dell'impugnata sentenza, laddove, in relazione all'individuazione della responsabilità conseguente alla caduta di un terzo per effetto della suddetta macchia di olio presente sulla rampa comune, aveva escluso l'incidenza causale, sulla determinazione dell'evento dannoso, della condotta dello stesso danneggiato, alla stregua del fatto che la stessa macchia non era visibile, sia perché ricoperta da polvere, sia in quanto la rampa, in cui era avvenuto il sinistro, si trovava in una zona interna dell'edificio e non molto illuminata.

Quanto sopra presuppone che sussista un obbligo di “custodia” delle cose comuni, ai sensi del summenzionato art. 2051 c.c., in capo al condominio, poiché la funzione di tale norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alle medesime cose.

Ciò spiega perché il massimo consesso decidente (Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2006, n. 25243), a fronte della sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda proposta per i danni subìti dall'attore, per effetto della caduta sulla rampa di accesso all'edificio resa scivolosa dalla neve ed aveva escluso l'obbligo del condominio di sgomberare la strada dalla neve in considerazione dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità delle ripetute nevicate, ha cassato tale decisione sul rilievo che i giudici di appello non avevano accertato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., se il condominio fosse o meno custode della strada; infatti, la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, ossia sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa - come il proprietario, il possessore o anche il detentore - e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, per un verso, che il danno sia prodotto nell'àmbito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, per altro verso, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno - come, nella specie, la strada resa scivolosa dall'elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacciata - costituisca la causa o la concausa del danno.

Riferimenti

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Avigliano, Responsabilità dell'amministratore di condominio e custodia delle parti comuni, in Ventiquattrore avvocato, 2007, fasc. 5, 19;

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Rezzonico S., La responsabilità di custodia in materia condominiale, in Arch. loc. e cond., 1987, 453.

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