Corte EDU: la negazione della CTU necessaria ad accertare il danno psichico viola il diritto a un equo processo

La Redazione
09 Febbraio 2026

Sentenza Rizzetto e altri c. Italia: la Corte EDU accerta la violazione dell'Art. 6 § 1 CEDU. Il rifiuto dei giudici nazionali di disporre una CTU per accertare il danno biologico lede il diritto alla prova e la parità delle armi, rendendo il processo non equo.

Il contenzioso trae origine da una richiesta di risarcimento danni avanzata dai familiari (genitori e fratello) di una vittima di incidente stradale. I ricorrenti lamentavano due tipologie di pregiudizio: a) danno da perdita del rapporto parentale, liquidato dai tribunali nazionali; b) danno biologico, fondato su una perizia di parte che attestava disturbi depressivi cronici (20% di invalidità per i genitori) e disturbi dell'adattamento (7% per il fratello).

I giudici di merito italiani rigettavano la richiesta degli attori di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno psichico. In particolare, la Corte d'Appello aveva qualificato la richiesta di CTU come "esplorativa", sostenendo che il danno biologico potesse essere provato solo tramite evidenze cliniche oggettive e strumenti diagnostici strumentali (come TAC o risonanza magnetica).

La Corte di Cassazione, pur ammettendo che la motivazione della Corte d’appello fosse "discutibile" — in quanto «non si poteva ragionevolmente chiedere ai ricorrenti di produrre alcuna prova clinica oggettiva a sostegno della loro richiesta (…), dato che le condizioni di salute in questione non potevano essere valutate in modo obiettivo» — aveva comunque confermato il rigetto, ritenendo che i ricorrenti non avessero subito un danno biologico. Ha ritenuto la Corte che «il danno subito dai ricorrenti era stato correttamente qualificato come danno da perdita del rapporto parentale, che, sebbene indiscutibilmente grave, non era di natura tale da trascendere il suo carattere intrinseco e soddisfare i criteri di un'altra categoria di danno non patrimoniale, vale a dire il danno biologico nella forma di una malattia mentale».

La Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, rilevando preliminarmente che «i ricorrenti hanno presentato una domanda di risarcimento sia per la perdita del loro rapporto parentale che per il danno biologico; si tratta di motivi distinti, ciascuno dei quali potrebbe costituire il fondamento di un danno non patrimoniale».

Viene stigmatizzato, in primo luogo, il fatto che i tribunali nazionali, a fronte della perizia di parte che concludeva per la sussistenza del danno biologico, non avessero nominato un perito per la valutazione medica dell’entità dei tale danno e avessero concluso che il danno subito dai ricorrenti non era stato sufficientemente grave da costituire tale specifica categoria di danno non patrimoniale.

Prosegue la Corte: «Inoltre, sebbene la Corte di cassazione avesse effettivamente riconosciuto la possibilità di accogliere la richiesta di una consulenza tecnica, essa non ha assicurato che fosse effettivamente offerta ai ricorrenti l’opportunità di avvalersi di tale valutazione. La Corte osserva inoltre che, in assenza di tale valutazione, non è chiaro quali fattori i tribunali nazionali avessero preso in considerazione nel giungere alla loro conclusione, soprattutto alla luce delle conclusioni mediche incluse nella perizia presentata dai ricorrenti, che indicavano che l’asserito danno aveva compromesso significativamente la loro integrità psicologica».

In conclusione, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano beneficiato di un equo processo per quanto riguarda il rifiuto dei tribunali di acquisire le prove proposte, con conseguente violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

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