Lodo contrattuale: inammissibile l'impugnazione erroneamente proposta davanti alla Corte di appello

La Redazione
10 Febbraio 2026

La Corte di appello di Roma, nella sentenza 2 febbraio 2026, n. 854, ha stabilito che l’eventuale impugnazione del lodo contrattuale proposta erroneamente davanti alla corte di appello è inammissibile trattandosi di incompetenza per grado, per la quale non operano la translatio iudicii e il principio in forza del quale la decadenza dall’impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame ad un giudice incompetente.

Poiché oggetto dell'impugnazione prevista dall'art. 828 c.p.c. può essere soltanto un lodo rituale, l'impugnazione proposta avverso un lodo arbitrale irrituale - ancorché sia stato erroneamente depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 c.p.c. - deve essere dichiarata, anche d'ufficio, inammissibile (v. ex multis Cass. n. 13899/2014; Cass. n. 24552/2013; Cass. n. 2213/2007; Cass. n. 9392/2004; v. anche Cass. n. 10988/2020 e Cass. n.19182/2013, che hanno precisato che l'eventuale impugnazione del lodo contrattuale proposta erroneamente davanti alla corte di appello è inammissibile trattandosi di incompetenza per grado, per la quale non operano la translatio iudicii e il principio in forza del quale la decadenza dall'impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame ad un giudice incompetente).

Ciò premesso si osserva che la differenza tra l'arbitrato rituale e quello irrituale - aventi entrambi natura privata - non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (v. ex multis Cass. n. 6140/2024; Cass. n. 14431/2015; Cass. n. 7574/2011; Cass. n. 21585/2009).

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio residuale della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva (Cass. n. 11313/2018; Cass. n. 26135/2013).

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