Trasparenza salariale: prosegue l’iter per l’attuazione della normativa europea

La Redazione
10 Febbraio 2026

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970 (Atto n. 379) è stato trasmesso alla Camera dei Deputati e assegnato alla Commissione Lavoro per l’espressione del parere di competenza. Le Camere saranno chiamate ad esprimere al Governo, entro il 18 marzo 2026, un parere obbligatorio ma non vincolante, ad esito del quale il testo tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Il testo, approvato in esame preliminare dal Governo lo scorso 5 febbraio, prevede l’attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Il provvedimento si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, anche part-time, comprese le posizioni dirigenziali, con esclusione di apprendistato, lavoro domestico e intermittente.

Viene definita in modo puntuale la nozione di “retribuzione” (salario base più tutte le componenti complementari o variabili) e di “divario retributivo di genere”, nonché il concetto di “lavoro di pari valore”, ancorato a criteri oggettivi, neutrali rispetto al genere (competenze, responsabilità, condizioni di lavoro). I sistemi di classificazione dei CCNL delle organizzazioni comparativamente più rappresentative costituiscono presunzione di conformità ai principi di parità e trasparenza.

Sul fronte della trasparenza pre-assuntiva, gli annunci di lavoro dovranno indicare la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista per la posizione e le pertinenti disposizioni del CCNL applicato; è vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni presenti o passate. Inoltre ai lavoratori devono essere resi accessibili i criteri di determinazione delle retribuzioni e della progressione economica, salvo esonero per i datori con meno di 50 dipendenti quanto ai criteri di progressione.

Si introduce un vero e proprio diritto di informazione dei lavoratori sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso e per categorie omogenee di lavoro, con risposta dovuta entro due mesi e divieto di clausole che impediscano ai dipendenti di rivelare la propria retribuzione.

Per i datori con almeno 100 dipendenti scatta l’obbligo di raccolta e comunicazione periodica dei dati sul gender pay gap, graduato per soglie dimensionali, e, in presenza di differenze pari o superiori al 5% non giustificate, l’obbligo di una valutazione congiunta e di misure correttive con i rappresentanti dei lavoratori.

Completano il quadro specifici rinvii alle tutele giudiziarie e sanzionatorie del Codice delle pari opportunità, la protezione dei dati personali, nonché l’istituzione presso il Ministero del lavoro di un organismo di monitoraggio incaricato di raccogliere dati, relazioni e reclami e di riferire periodicamente alla Commissione europea.

Fonte: (Diritto e Giustizia)

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