Riconoscimento post mortem della madre d’intenzione

10 Febbraio 2026

Il Tribunale di Trieste  afferma che anche nel caso di premorienza della madre d’intenzione è possibile ottenere lo stesso risultato di un riconoscimento alla nascita e ciò attraverso un riconoscimento giudiziale della genitorialità.  

Massima

È legittima la pretesa di riconoscimento della genitorialità in capo anche alla madre “intenzionale” deceduta, ovvero del diritto delle minori ad essere riconosciute figlie anche della stessa.

Il caso

Nel 2016 una coppia donne aveva fatto ricorso alla PMA eterologa all’estero e da tale tecnica erano nate in Italia due bambine.

Nel caso della prima figlia il consenso informato prestato alla clinica era stato sottoscritto solo dalla futura partoriente, con il pieno sostegno morale e logistico della compagna che quindi si era assunta di fatto la responsabilità prevista dall’art. 6 della L. 19 febbraio 2004 n. 40, mentre nel caso della seconda figlia il consenso informato era stato sottoscritto da entrambe le donne.

La madre d’intenzione non aveva potuto riconoscere le figlie alla nascita, poiché a quel tempo tale dichiarazione sarebbe stata rifiutata dagli uffici competenti in quanto ritenuta contraria alla normativa vigente.

Nel 2024 la madre d’intenzione era deceduta e aveva designato la compagna, con cui prima si era unita civilmente, sua erede universale.

Va precisato che il caso in esame veniva sottoposto all’attenzione del Tribunale di Trieste prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 68 del 22.05.2025, ossia della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8 della L. 40/04 nella parte in cui non consentiva al nato da tale tecnica di avere lo status di figlio di entrambe le donne che avevano fatto ricorso alla PMA eterologa all’estero.

All’epoca dei fatti qui oggetto di attenzione la monolitica giurisprudenza della Corte di Cassazione negava la possibilità di formare atti di nascita con due genitori dello stesso sesso e l’unica via possibile per ottenere una copertura giuridica al vincolo esistente tra la madre d’intenzione e il minore nato da una PMA era l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44 lett. d) della L. 4 maggio 1983 n. 184

L’adozione in casi particolari è tuttavia un rimedio non percorribile quando colei che dovrebbe adottare è deceduta.

Con ricorso depositato il 27.12.2024 le due minori, rappresentate da una curatrice speciale, promuovevano una causa davanti al Tribunale di Trieste, chiedendo di riconoscere e dichiarare che la donna deceduta era genitrice delle due minorenni e, per l’effetto, di ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste l’annotazione della sentenza a margine dell‘atto di nascita delle minori, disponendo che al loro cognome originario fosse aggiunto per entrambe il cognome della madre defunta.

Si costituiva nel giudizio de quo la madre delle minori, che aderiva alle richieste di queste ultime.

Con sentenza del 05.12.25 il Tribunale triestino accoglieva tutte le domande della parte ricorrente.

La questione

Allorquando il ricorso delle due minorenni veniva depositato dinanzi al Tribunale di Trieste, l'unica strada percorribile in Italia, affinché due donne potessero essere riconosciute come genitrici di un minore nato da una PMA eterologa realizzata all'estero, era l'istituto dell'adozione in casi particolari, iter che avrebbe dovuto avviare la donna non partoriente ai sensi dell'art. 44 lett. d) l. 184/83 davanti al Tribunale per i minorenni territorialmente competente.

Questa soluzione, fortemente criticata da chi per anni si è occupato di famiglie omogenitoriali, rimette all'esclusiva iniziativa della madre d'intenzione l'avvio del procedimento di adozione e se, per assurdo, quest'ultima non volesse promuovere il giudizio – magari allo scopo di sottrarsi ai propri doveri di cura morale e materiale della prole – non esiste, di contro, alcun diritto in capo al minore, né all'altra madre (quella partoriente) di ottenere analogo risultato.

Ecco quindi che nel caso di specie le due minorenni, rappresentate dalla loro curatrice, da un lato, e la loro madre partoriente, dall'altro, non avviavano un ricorso per l'adozione in casi particolari, sapendo che non vi sarebbero stati i presupposti per farlo, e promuovevano, invece, un ricorso ai sensi dell'art. 269 c.c., ossia un'azione di stato volta a far ottenere al figlio un provvedimento giudiziale che produca gli stessi effetti del riconoscimento del padre, rectius della madre d'intenzione.

In pendenza del ricorso in questione, la Corte costituzionale pronunciava la citata sentenza n. 68/25 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 l. 40/04 nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero a tecniche di PMA ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche suddette, assumendosi la correlata responsabilità genitoriale.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza della Corte costituzionale n. 68/25 ha indubbiamente aiutato a risolvere la questione sottoposta all'attenzione del Tribunale triestino perché, in prima battuta, ha fatto chiarezza sull'art. 8 l. 40/2004, attribuendo piena legittimità agli atti di nascita con due madri, nel caso di figli nati a seguito di una PMA eterologa effettuata all'estero in conformità alla lex loci, e ciò era prodromico ad ogni altra considerazione.

Mutuando le argomentazioni che hanno portato la Consulta ad accogliere la questione di costituzionalità, il Tribunale di Trieste ha potuto fare un passetto ulteriore, arrivando ad affermare che anche nel caso di premorienza della madre d'intenzione è possibile ottenere lo stesso risultato di un riconoscimento alla nascita e ciò attraverso un riconoscimento giudiziale della genitorialità.  

In questo modo il Giudice di merito ha potuto utilizzare direttamente la sentenza della Consulta per colmare le lacune normative esistenti.

Osservazioni

È un caso inedito in cui, in una vicenda di maternità intenzionale fondata sul consenso alla procreazione medicalmente assistita, è stata promossa un'azione di stato volta a ottenere l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione nei confronti di una persona defunta.

La sentenza in esame è particolarmente di pregio non solo perché assicura alle due minori protagoniste di questa vicenda il pieno riconoscimento del legame genitoriale con colei che aveva condiviso in modo consapevole e responsabile il progetto di genitorialità con la propria compagna, ma perché garantisce loro anche l'accesso a tutte le tutele giuridiche, successorie e previdenziali connesse allo status di figlie, ivi comprese l'acquisizione della qualità di eredi legittime e il diritto a beneficiare delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dall'ordinamento in favore dei figli del genitore deceduto.

Un altro aspetto interessante della decisione triestina è il fatto che attribuisca espressamente valore ai comportamenti concludenti posti in essere dalla madre d'intenzione deceduta nonostante per la primogenita non avesse firmato un consenso espresso alla tecnica di PMA, exart. 6 l. 40/2004.

Se ne ricava quindi che il consenso alla PMA può evincersi non solo dalla dichiarazione rilasciata alla clinica di fertilità, ma altresì da comportamenti concludenti e inequivoci che dimostrano la volontà della madre intenzionale di assumersi le conseguenze giuridiche di una PMA

Riferimenti

V. Cianciolo, Genitorialità oltre la vita. Quando la madre intenzionale muore prima del diritto in NTplusdiritto.ilsole24ore.com 09.02.26;

M. Winkler, Finché morte non le separi": riconosciuta la maternità intenzionale dopo la scomparsa, In Quotidiano Giuridico, 09.02.26.

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