Randagismo: la Cassazione definisce l’onere probatorio a carico del danneggiato

La Redazione
10 Febbraio 2026

La Cassazione con ordinanza del 7 febbraio scorso, n. 2724, si colloca nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla recente Cass. n. 16788/2025, confermando che ai danni cagionati da cani randagi non si applica la responsabilità oggettiva da animali ex art. 2052 c.c., ma soltanto lo schema aquiliano dell'art. 2043 c.c.

La Terza sezione civile della Cassazione conferma il rigetto della domanda risarcitoria proposta da un motociclista nei confronti del Comune di Caltanissetta per lesioni riportate in seguito all'aggressione da parte di cani randagi, ribadendo in chiave sistematica il regime di responsabilità della P.A.

Richiama, innanzitutto, il consolidato orientamento che distingue tra danni causati dalla fauna selvatica, disciplinati dall'art. 2052 c.c., e danni causati da cani randagi, soggetti invece al regime di responsabilità previsto dall'art. 2043 c.c.

La fauna selvatica, oggetto di specifica protezione legislativa, legittima un modello di responsabilità presunta, applicata nei confronti di specie protette, di cui non fanno parte i cani randagi. Questi, al contrario, sono soggetti al regime di responsabilità previsto dall'art. 2043 c.c., con un maggiore onere probatorio gravante sul danneggiato.

L'art. 2043 stabilisce, infatti, che la P.A. può limitarsi a dimostrare di aver formalmente predisposto servizi quali l'anagrafe canina, la mappatura, convenzioni per la cattura e grava sul danneggiato la prova di una sua specifica inefficienza, da ricavare anche in via presuntiva, attraverso pregresse segnalazioni rimaste inevase o altri elementi idonei a dimostrare che l'evento sarebbe stato evitabile con uno sforzo proporzionato alle risorse disponibili.

Solo ove sia accertata l'inerzia colposa della P.A., il nesso causale può essere ritenuto sussistente in via presuntiva mediante il criterio della “concretizzazione del rischio” che la normativa mirava a prevenire, ferma la possibilità per la P.A. di liberarsi provando il caso fortuito.

Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto insindacabile la valutazione dei giudici di merito circa la mancanza di prova di segnalazioni tempestive e di specifiche omissioni del Comune, giudicando inammissibile il tentativo del ricorrente di ottenere una rilettura del materiale probatorio in sede di legittimità.

Fonte: Diritto e Giustizia

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