Costituzione di parte civile: ammissibile con deposito cartaceo in udienza

11 Febbraio 2026

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4224 del 15 gennaio 2026, depositata il 2 febbraio 2026, ha affermato che l’obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis c.p.p. della costituzione di parte civile, deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione di parte civile «anticipata».

La Corte di cassazione, in particolare, ha affermato che l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis c.p.p. della costituzione di parte civile - con riguardo ai giudizi dinanzi al tribunale ordinario per i quali, dal 1° gennaio 2025, è obbligatorio depositare gli atti con modalità telematiche -  deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione di parte civile «anticipata», ossia mediante deposito nella cancelleria del giudice, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi.

La Corte, infatti, ha rilevato che la costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 78 c.p.p. deve essere «depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza». Questa norma non è stata riformata dal d.lgs. n. 150/2022, che ha introdotto il processo penale digitale.

L'art. 111-bis, comma 3, c.p.p., d'altra parte, disciplina una deroga al deposito telematico obbligatorio nelle ipotesi in cui la «​natura» dell'atto o del documento o «specifiche esigenze processuali» non consentano l'acquisizione informatica. In tale categoria può farsi rientrare anche il deposito di «atti» – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, deve essere effettuata in udienza.

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