Costituzione di parte civile: ammissibile con deposito cartaceo in udienza
11 Febbraio 2026
La Corte di cassazione, in particolare, ha affermato che l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis c.p.p. della costituzione di parte civile - con riguardo ai giudizi dinanzi al tribunale ordinario per i quali, dal 1° gennaio 2025, è obbligatorio depositare gli atti con modalità telematiche - deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione di parte civile «anticipata», ossia mediante deposito nella cancelleria del giudice, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi. La Corte, infatti, ha rilevato che la costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 78 c.p.p. deve essere «depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza». Questa norma non è stata riformata dal d.lgs. n. 150/2022, che ha introdotto il processo penale digitale. L'art. 111-bis, comma 3, c.p.p., d'altra parte, disciplina una deroga al deposito telematico obbligatorio nelle ipotesi in cui la «natura» dell'atto o del documento o «specifiche esigenze processuali» non consentano l'acquisizione informatica. In tale categoria può farsi rientrare anche il deposito di «atti» – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, deve essere effettuata in udienza. |