Apprendistato e dimissioni senza giusta causa: legittimità della penale e tutela dell’interesse datoriale alla stabilità del rapporto

11 Febbraio 2026

La pronuncia affronta il tema della validità delle clausole che, nei contratti di apprendistato, subordinano il recesso anticipato del lavoratore al pagamento di una somma correlata ai costi di formazione sostenuti dal datore di lavoro, riconoscendone la legittimità quale espressione dell’autonomia negoziale e quale strumento di tutela dell’investimento formativo.

Massima

Nel contratto di apprendistato è legittima la clausola che, in caso di dimissioni del lavoratore prive di giusta causa e senza rispetto del preavviso, preveda l’obbligo di rimborsare al datore di lavoro una somma commisurata alle giornate di formazione effettivamente erogate, purché la penale sia proporzionata ai costi sostenuti e funzionale alla tutela dell’interesse datoriale a beneficiare, per un periodo minimo congruo, del patrimonio professionale acquisito dall’apprendista.

Il caso

Una società datrice di lavoro adiva il Tribunale di Roma chiedendo la condanna di due ex apprendisti al rimborso delle spese di formazione e al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, in forza di apposite clausole contenute nei contratti di apprendistato professionalizzante.

I lavoratori, dimessisi anticipatamente e senza invocare giusta causa, non si costituivano in giudizio. La società deduceva di aver sostenuto rilevanti costi per la formazione specialistica (documentata nei libretti formativi) e di non aver potuto beneficiare in modo apprezzabile dell’apporto lavorativo, essendo i rapporti cessati in fase ancora prevalentemente formativa.

La questione

È valida, nel contratto di apprendistato, una clausola che imponga al lavoratore dimissionario il rimborso dei costi di formazione sostenuti dal datore di lavoro, configurandosi come penale o come patto di durata minima del rapporto, e quali limiti incontra alla luce della libertà di recesso e del principio di proporzionalità?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Roma ha ritenuto pienamente legittima la clausola contrattuale, qualificandola come espressione dell’autonomia privata in un ambito (recesso del lavoratore) in cui l’ordinamento non pone divieti assoluti di pattuizioni accessorie, purché non vessatorie o sproporzionate.

La giudice ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i patti di stabilità e le clausole penali connesse a costi di formazione sono ammissibili quando:

  • il datore di lavoro dimostri l’effettività dell’investimento formativo;
  • la penale sia commisurata in modo ragionevole al costo sostenuto;
  • l’obbligo non si traduca in una indebita compressione del diritto di recesso, ma in una mera conseguenza patrimoniale del suo esercizio anticipato.

Nel caso di specie, la documentazione prodotta attestava un percorso formativo qualificante e oneroso, mentre l’importo richiesto risultava proporzionato e parametrato alle giornate di formazione effettivamente svolte. Da qui l’accoglimento integrale delle domande, comprensive dell’indennità di mancato preavviso.

Osservazioni

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza la funzione economico-sociale dell’apprendistato quale contratto nel quale lo scambio sinallagmatico non si esaurisce nel tradizionale binomio prestazione lavorativa–retribuzione, ma ricomprende anche quello formazione–stabilità.

In tale prospettiva, la pronuncia conferma la piena legittimità delle clausole di rimborso delle spese formative, purché proporzionate e sorrette da un effettivo investimento del datore di lavoro, riconoscendo il valore economico della formazione professionale e, al contempo, la tutela delle legittime aspettative dell’impresa che investe nella crescita del lavoratore.

Sul piano applicativo, la decisione fornisce indicazioni di rilievo per la redazione dei contratti, imponendo che la clausola di rimborso sia strutturata in modo analitico, ancorata a parametri oggettivi e supportata da un adeguato apparato probatorio; sul piano difensivo, il lavoratore potrà contrastarne l’operatività solo dimostrando la sproporzione della penale o l’assenza di un reale investimento formativo.

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