Il medico imputato nel processo penale potrà citare la compagnia assicurativa come nel processo civile
12 Febbraio 2026
Massima Negare al medico imputato la possibilità di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice integra un'irragionevole disparità rispetto al processo civile, in violazione dell'art. 3 Cost., dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore. Il caso Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1 della legge n. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato». Il giudice remittente ha esposto di essere investito, in sede di dibattimento, del processo penale nei confronti di un medico c.d. «strutturato», in quanto dipendente a tempo indeterminato di una Azienda unità locale socio-sanitaria, imputato del delitto di omicidio colposo commesso nell'esercizio della professione sanitaria, di cui agli artt. 589 e 590-sexies del codice penale. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, in qualità di dirigente medico in servizio presso l'unità operativa di chirurgia di una struttura sanitaria di Verona, avrebbe provocato, «per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida», la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020. In sede di udienza preliminare, si erano costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato aveva chiesto «la citazione, quale responsabile civile, dell'assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l'imputato [stesso] è (ed era anche all'epoca dei fatti) dipendente». Ad avviso del giudice scaligero la questione era rilevante, e quindi da rimettere alla Consulta, in quanto l'art. 83 c.p.p. «non consente all'imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112/1998 e n. 159/2022», a cui non è riconducibile il caso di specie. La questione La questione in esame è la seguente: è costituzionalmente legittima la previsione dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente all’imputato la citazione del responsabile civile in ambito sanitario? Le soluzioni giuridiche La Corte costituzionale, con la decisione in esame, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, comma 1, terzo periodo della legge n. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 c.p.p, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2 della legge n. 24/2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. In altri termini, anche al medico «strutturato», contro il quale sia esercitata un'azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, quale responsabile civile. In mancanza, l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo, instaurato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge n. 24/2017, resterebbe compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. Osservazioni Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale ha eliminato la disparità di trattamento sino a questo momento esistente tra il processo penale e quello civile. In particolare, prima di questa rilevante decisione la possibilità della chiamata in garanzia del danneggiante-imputato era in sostanza rimessa alla scelta processuale del danneggiato, atteso che, in assenza di costituzione di parte civile in sede penale, poteva, nella diversa sede civile, chiamare in garanzia la compagnia assicurativa della struttura ospedaliera (in caso di medico dipendente) ovvero la propria (medico libero professionista ovvero collaboratore autonomo) ex art. 106 c.p.c.. Laddove, invece, la costituzione di parte civile del danneggiato in sede penale si era concretizzata, all'imputato danneggiante era preclusa la possibilità di citare come responsabile civile il proprio garante, dovendo subire in proprio tutti i costi ad essa connessi anche ad. es. una eventuale provvisionale sino a valle alla definitiva condanna. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice veronese investe l'assicurazione di cui la struttura sanitaria deve munirsi a copertura della responsabilità extracontrattuale personale degli esercenti la professione sanitaria che operano nell'ambito della struttura stessa (i cosiddetti medici «strutturati»), ai sensi dell'art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3 della legge n. 24/2017. Con riferimento a tale assicurazione vi sarebbe, secondo il giudice veronese, una disparità di trattamento, sul piano delle facoltà difensive, fra l'imputato nei cui confronti è esercitata l'azione civile risarcitoria nel processo penale, che non può citare come responsabile civile l'impresa di assicurazione, e il convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale è invece riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore (artt. 1917, ultimo comma, c.c. e 106 c.p.c.). Come è noto, l'art. 83 c.p.p. prevedeva che, prima della pronuncia della Consulta, il responsabile civile ossia la persona che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato (art. 185, comma 2, c.p.), può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o, nel caso previsto dall'art. 77, comma 4, c.p.p., del pubblico ministero (quando, cioè, quest'ultimo, ricorrendo una situazione di «assoluta urgenza», abbia esercitato l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o età minore). Nulla si diceva, quindi, sulla posizione dell'imputato. L'assicurazione delle strutture sanitarie per la responsabilità civile del personale medico di cui le stesse si avvalgono, per l'ipotesi in cui questo personale sia chiamato a rispondere in proprio del danno a titolo di illecito aquiliano, è un'assicurazione obbligatoria ex lege. L'obbligo assicurativo - previsto dall'art. 10, comma 1, terzo periodo della legge n. 24/2017 – grava, infatti, sulla struttura sanitaria, invece che sul medico «strutturato», perché «si vuole che i costi dell'assicurazione - anche per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale del [medico] verso il paziente - restino a carico della struttura sanitaria» (sentenza della Corte costituzionale n. 182/2023). Si è al cospetto, come già rilevato dalla decisione in commento, «di una assicurazione per conto altrui», secondo lo schema dell'art. 1891 c.c., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato (ancora, sentenza n. 182/2023 cit.). Oggetto dell'obbligo assicurativo normativamente previsto è, quindi, pur sempre la responsabilità civile del medico «strutturato» verso il paziente, indipendentemente dal soggetto su cui detto obbligo grava. Inoltre, è indubitabile che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del medico verso il paziente assolva a quella «funzione plurima» di garanzia cui ha fatto riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 159/2022. L'assicurazione obbligatoria tutela, innanzitutto, i pazienti danneggiati dall'attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. La conclusione è avvalorata dalla circostanza, già evidenziata dalla Corte costituzionale, nella decisione n. 182/2023, che, «[a]nalogamente alla normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, la legge n. 24/2017 consente [...] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore (prevedendo, altresì, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), [...] quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura sanitaria» a copertura della responsabilità extracontrattuale personale dei medici “strutturati” che operano nell'ambito della struttura stessa (art. 12, commi 1 e 4) (sentenza n. 182/2023). Al riguardo, non coglie nel segno l'obiezione dell'Avvocatura dello Stato, basata sul rilievo che l'art. 8 della legge n. 24/2017 subordina, a pena di improcedibilità, l'azione civile diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria all'esperimento della consulenza tecnica preventiva, che non sarebbe possibile in sede penale. È dirimente, infatti, la considerazione che il citato art. 8 configura, quale «condizione di procedibilità» (comma 2), il «ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.» per la sola azione promossa «innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria» (comma 1), e non anche per la medesima azione esercitata mediante la costituzione di parte civile nel processo penale. Inoltre, come ogni forma di assicurazione, anche quella di cui si discute tutela l'assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l'assicuratore qualora le abbia soddisfatte. Trattandosi, nel caso di specie, di un'assicurazione per conto altrui, come si è già posto in evidenza è il medico che assume la veste di assicurato, «abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile». Del resto, va rimarcato che tra le finalità che la legge n. 24/2017 persegue, attraverso la previsione dell'assicurazione obbligatoria e la sua disciplina, vi è proprio quella di garantire un più sereno esercizio dell'attività del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti, traslando, tra l'altro, i costi della copertura assicurativa della relativa responsabilità civile sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera. Tale obiettivo rischierebbe di rimanere frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell'assicuratore solo «a valle» della propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. Si tratta, dunque, di misure che mirano anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva. In conclusione, anche al medico «strutturato», contro il quale sia esercitata un'azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere garantita, come nel processo civile, la facoltà di chiedere la citazione dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile. In mancanza, «l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 24/2017, rimarrebbe «compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese», con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. (sentenza della Corte cost. n. 159/2022) e, a parere di chi scrive, e dell'art. 24 Cost. |